Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34122 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34122 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16504-2022 proposto da:
TEODOMIRO DAL NEGRO – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME STANZIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4907/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 3464/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Rapporto di agenzia
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/11/2025
CC
Fatti di causa
Con sentenza n. 4907/2021, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Napoli, accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME e, per l’effetto, dichiarava l’illegittimità del recesso per giusta causa intimatogl i dalla mandante NOME COGNOME –RAGIONE_SOCIALE in data 17.3.2015 e condannava la società al pagamento in favore dell’agente della somma di € 61.079,70 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità suppletiva di clientela, oltre accessori.
In particolare, per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale riteneva, sulla base delle risultanze documentali e della ricostruzione cronologica dei fatti, insussistente la violazione dell’obbligo di non concorrenza da parte dell’agente (plurimandatario) posta dalla società a base del recesso.
Per la cassazione della sentenza d’appello la società propone ricorso con due motivi, cui resiste con controricorso l’agente; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) violazione di norme di diritto e nullità del procedimento per omessa dichiarazione di improcedibilità dell’appello per violazione dell’art. 22 d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale); sostiene che erroneamente la Corte distrettuale non ha rilevato l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, per mancanza di attestazione di conformità della copia informatica all’originale analogico.
Il motivo è infondato.
Si tratta di irregolarità della notifica sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e che non risulta avere determinato alcuna lesione del diritto di difesa della controparte processuale.
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell’art. 1743 c.c.; sostiene che erroneamente la Corte distrettuale non ha rilevato l’inadempimento dell’agente in ordine alla violazione dell’obbligo di esclusiva, senza verificare l’effettivo dirottamento della clientela del preponente verso aziende concorrenti.
Il motivo non è meritevole di accoglimento, perché postula una rivalutazione dell’ac certamento in fatto (accurato e completo), esterna al perimetro del giudizio di legittimità.
La società ricorrente, laddove afferma (p. 14 del ricorso) che il ‘ Giudice di seconde cure avrebbe dovuto valutare … se l’assunzione di un incarico per la distribuzione di determinati prodotti a distanza di soli diciannove giorni da quando l’agente aveva terminato di distribuire gli stessi articoli per un’azienda concorrente (la RAGIONE_SOCIALE) costituisca attività idonea a dirottare la clientela ‘, non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che invece proprio tale valutazione ha svolto (p. 3), specificando che, ‘ analizzando la vicenda in esame, la stessa società RAGIONE_SOCIALE aveva incaricato il COGNOME di commercializzare i prodotti della società RAGIONE_SOCIALE, consistenti in costruzioni magnetiche, del tutto differenti da quelli in genere commercializzati dalla stessa società tanto che erano stati inseriti in catalogo ed (era) stata estesa la commercializzazione agli agenti. Solo al termine della commercializzazione dei prodotti della RAGIONE_SOCIALE, nel dicembre 2014, da parte della società RAGIONE_SOCIALE e solo dopo che la società RAGIONE_SOCIALE aveva acquisito in data 2.3.2015 la commercializzazione dei prodotti
di una terza società -precisamente della RAGIONE_SOCIALE ed in particolare quelli a marchio ‘Fischer Price’ si era creato un problema di potenziale concorrenza trattandosi appunto anche in questo caso di costruzioni magnetiche. Per tal motivo la società RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto agli agenti se commercializzavano prodotti in concorrenza. Ed il COGNOME correttamente e tempestivamente aveva risposto di commercializzare i prodotti RAGIONE_SOCIALE ‘.
7. Ad avviso della Corte territoriale, d alla ‘ condotta dell’agente COGNOME, tenuto conto delle suddette circostanze, non si evince alcun inadempimento o artata concorrenza; ed anzi il suo comportamento è stato del tutto adempiente non solo alle disposizioni dell’AEC e del contratto di agenzia ma anche alle richieste della mandante ‘; è stata, dunque, esclusa, con accertamento squisitamente in fatto, la sussistenza di un inadempimento tale da giustificare il recesso in tronco, quale operato dalla preponente.
8. In tale valutazione nel merito del comportamento delle parti, in base alla ricostruita sequenza temporale degli eventi, non è ravvisabile alcuna violazione di legge, né alcun errore di sussunzione nello schema normativo prefigurato dall’art. 1743 c.c.; non è, invero, ammessa in questa sede la rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame, proponendo una propria diversa valutazione, corrispondente ad un mero dissenso motivazionale (v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n.
15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).
In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 20 novembre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME