Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34111 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24624-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 335/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/07/2021 R.G.N. 647/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Rapporto di agenzia
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/11/2025
CC
Fatti di causa
Il Tribunale di Pistoia, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’agente NOME COGNOME contro la società preponente RAGIONE_SOCIALE, condannava quest’ultima al pagamento della somma di € 42.885,52, oltre accessori, corrispondente alla differenza tra il credito complessivo dell’agente, determinato mediante CTU (€. 152.037,52 per indennità sostitutiva del preavviso, differenze provvigionali, indennità suppletiva di clientela, indennità di risoluzione del rapporto FIRR, indennità di cui all’art.1751-bis per patto di non concorrenza) e il credito della società (€ 109.152, per prezzo dovuto per l’acquisto di un macchinario caricatore, oggetto di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Rovigo).
Pronunciandosi sull’appello principale dell’agente, che rivendicava a proprio favore la maggior somma di € 176.078, e sull’appello incidentale della società, che contestava la ritenuta giusta causa a base del recesso immediato dell’agente, la Corte d’Appello di Firenze respingeva l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, ritenuta l’inesistenza della giusta causa a base del recesso dell’agente, lo condannava al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso in favore della società per € 29.243,69, oltre accessori, nonché alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione della sentenza appellata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, confermando per il resto nel merito la sentenza di primo grado.
Osservava la Corte di merito, in particolare, che la giusta causa di recesso andava esclusa, stante il reciproco inadempimento dell’agente (debitore dell’acquisto del macchinario e di aver rivendicato somme molto ingenti svincolate dai criteri contrattuali) e della società (per il
pagamento di alcune provvigioni). Per la Corte di Firenze tali inadempimenti si elidevano a vicenda, da un punto di vista qualitativo, sebbene dal punto di vista quantitativo (aritmetico) valorizzato dal Tribunale all’esito del giudizio fosse risultata una differenza in favore dell’agente. Esclusa la giusta causa di recesso, andava rigettata la domanda di indennità sostitutiva del preavviso in favore dell’agente e andava accolta la speculare domanda in favore della preponente, mentre le altre voci rimanevano ferme nell’ an , in quanto non coinvolte nell’appello incidentale della società, e nel quantum, non ritenendo la Corte fondato il diverso criterio di calcolo delle provvigioni proposto dall’agente in contrasto con gli esiti della consulenza tecnica contabile svolta in primo grado (sulla complessiva ricostruzione degli accordi contrattuali relativi alla misura delle provvigioni da applicare agli affari conclusi dall’agente, non prestabilito fin dalla stipula dell’originario contratto di marzo 2004), né dovute ulteriori voci.
4. Per la cassazione della sentenza d’appello l’agente propone ricorso con sei motivi, cui resiste con controricorso la società; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omessa e insufficiente motivazione su fatti decisivi per la controversia; la decisione è censurata per aver definito la controversia ritenendo ingiustificato il recesso operato dall’agente, omettendo l’esame di fatti relativi al criterio quantitativo e qualitativo come ricostruito che, discussi tra le
parti, se esaminati avrebbe comportato una diversa conclusione.
Il motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio, in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante, costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della SRAGIONE_SOCIALE; con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito, restando interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (cfr. Cass. n. 5556/2025 e giurisprudenza ivi richiamata).
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dei parametri integrativi di cui agli art. 1750, 1742, 1748, 1749 c.c., Direttiva CEE 853/86; la decisione è censurata per aver omesso di interpretare la giusta causa dell’art. 2119 c.c., clausola elastica, secondo i parametri integrativi della disciplina dell’ordinamento in materia di agenzia, nonché per violazione dell’art. 2697 c.c.
Il motivo è inammissibile.
L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, primo comma, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia,
dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. n. 11728/2014, n. 29290/2019).
Tanto acclarato, non sussiste errore di sussunzione, atteso che la valutazione della gravità della condotta ai fini del recesso è rimessa al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità, se come nella specie adeguatamente e correttamente motivata.
Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) v iolazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione agli art. 1742 c.c. e 1748 c.c., AEC Industria, Direttiva CEE 653/86, art. 1362 c.c., per mancata applicazione dei canoni ermeneutici normativi e dei criteri per la determinazione di provvigioni indeterminate.
Il motivo è infondato.
Posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è
tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (v. Cass. n. 11769/2025, n. 14270/2024, n. 33425/2022, n. 9461/2021, n. 27702/2020, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006); c iò in linea con i più recenti approdi di questa Corte in tema di interpretazione degli atti negoziali, riservata al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi, da condurre sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell’ambito, più che di priorità di uno dei due criteri, piuttosto di un razionale gradualismo dei mezzi d’interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell’apprezzamento dell’atto negoziale (cfr. Cass. n. 701/2021; n. 11666/2022, n. 33425/2022, n. 20766/2024).
11. D’altra parte, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo , e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni
critiche, si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 11482/2016; conf. Cass. n. 19427/2017; v. anche Cass. n. 15147/2018, Cass. n. 37027/2022, n. 2067/2025).
Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) o messo esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, segnatamente fatti, documenti, risultanze della CTU 2013 e 2016 che, se esaminate, avrebbero portato a diversa decisione
Con il quinto motivo, deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti, ovvero la richiesta di parte ricorrente di accertare gli usi nel settore per determinare la provvigione indeterminata.
Entrambi i motivi sono inammissibili, perché sul punto le sentenze di merito sono conformi nel rigetto delle domande.
È dunque integrata ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o
precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).
16. Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) v iolazione di legge sulla liquidazione delle spese e omessa e illogica motivazione per omesso esame di fatti decisivi sul punto
Il motivo non è fondato.
Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia il provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017, n. 26912/2020, n. 21632/2023, n. 26607/2025).
Nella controversia in esame, la ragione della soccombenza sostanziale è stata congruamente ancorata all’esito complessivo della lite, che ha visto l’odierno ricorrente per cassazione risultare debitore nei confronti di controparte in esito alla valutazione e al computo delle poste reciproche.
In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo.
Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 20 novembre
2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME