SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1212 2025 – N. R.G. 00000544 2024 DEPOSITO MINUTA 15 07 2025 PUBBLICAZIONE 15 07 2025
C.F.
C.F.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere Relatore dott. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 544/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME C.F.
APPELLANTE
contro
)
CONCLUSIONI
Come da atto di appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 893/21 emesso dal Tribunale di Parma con il quale le si intimava il pagamento di euro 2.454,78, oltre interessi e spese, in favore di . Il credito nasceva dal contratto di locazione, alla e ad altre due studentesse, di un immobile ad uso abitativo, e riguardava i canoni (euro 280,00 mensili) da aprile ad ottobre 2020, spese condominiali e di wifi (euro 245,00 complessivi), nonché TARI e utenze (euro 249,78 complessivi).
APPELLATA
Costituitosi il locatore, con sentenza n. 1639/23 il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, condannava la a pagare il minore importo di euro 990,38, al netto del deposito cauzionale di euro 560,00 e dello sconto di euro 200.00,00 riconosciuto da locatore con mail del 17.4.2020, avendo il primo giudice accertati come dovuti unicamente i canoni da aprile a settembre 2020, e l’importo complessivo di euro 70,38 per la quota di un terzo dei costi per TARI, luce e gas, ed escluso la debenza di spese condominiali e telefoniche.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’ chiedendo che la fosse condannata al pagamento della maggior somma, già al netto del deposito cauzionale, di euro 1.649,78.
Nella contumacia della la causa veniva decisa come da dispositivo in esito all’udienza di discussione del 4.7.2025.
2)L’appello va respinto.
Il Tribunale ha ritenuto che dalla ricezione da parte del locatore, in data 2.4.2020, della lettera datata 26.3.2020, contenente la manifestazione della volontà della di recedere dal contratto, fosse iniziato il termine semestrale di preavviso, ed ha ritenuto pertanto dovuti i canoni da aprile a settembre compresi.
L’appellante sostiene di avere ricevuto la raccomandata in questione, ma che questa aveva ad oggetto solo la richiesta di sospensione dei canoni a causa del ; il periodo di preavviso era invece iniziato a maggio, ed era quindi dovuto anche il canone di ottobre 2020.
La ha prodotto quale doc. 6 (riprodotto in appello dall ) la raccomandata con AR, spedita il 27.3.2020 e ricevuta il 2.4.2020, contenente la lettera datata 26.3.2020 con la quale la rappresentava che, qualora non fosse stata accolta la richiesta di sospensione dei canoni, di cui alle allegate dichiarazioni sottoscritte da ciascuna conduttrice e datate 24.3.2020, il contratto
di locazione doveva intendersi immediatamente risolto per essere la pandemia da Covid ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
E’ a lla missiva datata 26.3.2020 il Tribunale ha attribuito il valore di comunicazione del recesso.
L’ ha negato di averla ricevuta, tuttavia non ha assolto all’onere di provare quale fosse il contenuto della raccomandata da lui ricevuta il 2.4.2020, atteso che la produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all’avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di “vicinanza della prova”, l’onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento (Cass. 964/25).
Diversamente da quanto da lui dedotto, non prova la mancanza, dal plico, della comunicazione di recesso lo scambio di mail del 13 e 17 aprile 202 (doc. 2) fra l’ ed il padre della come si è detto, quella della sospensione del canone era la richiesta principale della conduttrice, la quale aveva manifestato la volontà di recedere solo per il caso in cui tale sospensione non fosse stata accordata. La richiesta di ridurre il canone di euro 100,00 al mese in considerazione di tutte le circostanze esposte dal padre della conduttrice è poi pienamente compatibile con l’ esercizio del recesso, con riferimento ai sei mesi del preavviso.
Significativo è, semmai, che già nella lettera datata 29.7.2020 del legale della indirizzata al legale dell (da quest’ultimo riprodotta in appello), si faccia espresso richiamo alla raccomandata di recesso datata 26.3.2020, ricevuta dal locatore il 2.4.2020.
3)L’appellante sostiene l’erroneità della detrazione di euro 200,0 0; il primo giudice ha affermato che la proposta della di scontare i canoni fosse stata da lui accettata, ma erroneamente <>.
Null’altro avendo dedotto sul punto l’appellante, non resta che rilevare come correttamente il primo giudice abbia fondato la decurtazione in questione sul contenuto della mail del 17.4.2020 nella quale il locatore, alle maggiori richieste di parte conduttrice, rispondeva di potere unicamente considerare una riduzione di euro 100,00 per ciascuna mensilità di maggio ed aprile, ferme le spese accessorie, così evidentemente ponendo in essere una corrispondente remissione del debito.
4)L’appellante lamenta che il Tribunale abbia errato a riconoscergli un credito per spese accessorie inferiore a complessivi euro 249,78.
Non impugnato il rigetto della domanda di rimborso di spese condominiali, l’Izzo afferma che sino ad ottobre 2020 (ma, come si è detto, il periodo di preavviso scadeva a settembre), la quota TARI dovuta dalla era di euro 23,10. Deve tuttavia osservarsi che il Tribunale ha quantificato il credito per nel maggiore importo di euro 30,17, talché manca l’interesse ad impugnare.
Per i consumi di luce, gas e acqua, il Tribunale ha addebitato alla evidentemente sulla base delle fatture allegate al decreto ingiuntivo, un terzo dell’importo dovuto sino a settembre 2020 incluso, facendo in sentenza espresso riferimento alla bolletta della luce relativa ai mesi settembre-ottobre 2020, a quella del gas relativa ai mesi agosto-novembre 2020 e a quella dell’acqua relativa al periodo 29.8.202-27.12.2020.
Per luce acqua e gas, l’appellante afferma dovuti maggiori importi, da lui calcolati a partire dall’1.2.2020 sino ad ottobre 2020, e fa riferimento ad una pluralità di fatture che tuttavia non risultano essere state mai prodotte.
Peraltro l’appellante, che ha depositato copia di tutti gli atti, verbali e provvedimenti del giudizio di primo grado e tutti i documenti prodotti dalla controparte, non ha invece depositato nel presente giudizio di appello e neppure nel giudizio di opposizione ex art. 645 cpc le tre fatture allegate al ricorso ex art.
633 cpc emesse da e da due nel dicembre 2020 e una a gennaio 2021, neppure ridepositate nel giudizio di opposizione ex art. 645 cpc.
L’ non ha, in conclusione, neppure allegato quali elementi di prova sarebbero stati trascurati dal primo giudice, peraltro, come si è detto, premuratosi in sentenza di indicare specificamente, utenza per utenza, il credito complessivo e la quota dovuta dalla in ragione della durata del rapporto di locazione.
Quanto alla quota di spese di telefonia/internet, che il Tribunale ha rigettato perché le fatture prodotte erano intestate a soggetto estraneo al giudizio, non solo la mancanza delle fatture impedisce, anche in tal caso, ogni valutazione in merito alla eventuale riferibilità delle stesse all’immobile locato come anche la quantificazione dell’eventuale credito , ma, ancor prima, non risulta proposta impugnazione sul punto, avendo l’Izzo domandato in appello , oltre ai canoni, il riconoscimento di euro 249,78, importo che si riferisce alle sole le utenze diverse dal telefono.
4)Rigettandosi l’appello, nulla deve provvedersi sulla spese del grado stante la contumacia della
5)Si dispone con la presente sentenza la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo letto in udienza ordinandosi che, dove si legge <>, si legga invece <>.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parma n.1639/23 (così corretto il dispositivo letto in udienza, laddove si faceva erroneo riferimento alla sentenza del Tribunale di Parma n. 306/24).
Nulla per le spese del grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l’obbligo dell’appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente
impugnazione ai sensi dell’art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall’art.1 c .17
L.228/12.
Bologna, 4.7.2025 Il Presidente NOME COGNOME
Il Consigliere est.
NOME