Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34991 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34991 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
sul ricorso 28486/2020 proposto da:
Banco RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con domicilio eletto in mestre, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2174/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 da COGNOME NOME;
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME ha preso in RAGIONE_SOCIALE nel 2006 una imbarcazione da diporto: l’acquisto è stato finanziato dalla RAGIONE_SOCIALE, ora Banco BPM.
Nel 2011 egli ha esercitato il diritto di recesso, consentito altresì da una clausola contrattuale.
2.-Tuttavia, la RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni residui, quelli mancanti fino alla scadenza del contratto, e per il pagamento delle spese di riconsegna.
2.1.- COGNOME si è opposto a tale ingiunzione ed il Tribunale di Venezia ha, dapprima, con sentenza non definitiva, accertato la legittimità del recesso, ma poi, rimessa contestualmente la causa sul ruolo, ha emesso sentenza definitiva con cui ha condannato l’utilizzatore al pagamento dei canoni residui ed alle spese di deposito.
3.-Entrambe le parti hanno proposto impugnazione. La Corte di Appello ha riformato la decisione di primo grado, ed ha ritenuto che, ferma restando la legittimità del recesso, i canoni erano dovuti solo fino al momento di quest’ultimo, e che nulla era invece dovuto per le spese di custodia della barca, successiva a tale recesso, in quanto NOME aveva fatto offerta formale di riconsegna.
4.-Ricorre qui la Banca BPM con quattro motivi e memoria. NOME si è costituito con controricorso.
Considerato che
5.Il controricorrente eccepisce l’improcedibilità del ricorso, per omesso deposito della sentenza da parte del ricorrente.
L’eccezione è fondata sul rilievo che nell’indice degli atti telematici manca il riferimento alla decisione impugnata.
In realtà la sentenza impugnata è stata depositata in cartaceo, come risulta altresì dall’attestazione di cancelleria.
6.- Il primo motivo di ricorso prospetta violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c.
La tesi della ricorrente è che la Corte di Appello ha erroneamente interpretato la clausola sul recesso, la quale deve invece intendersi come obbligo per
l’utilizzatore che recede di corrispondere i canoni residui, ossia fino alla scadenza del rapporto: lo esonera dal pagamento degli interessi, ma non da quello dei canoni.
Del resto, secondo la ricorrente, una interpretazione diversa sarebbe illogica, in quanto comporterebbe un depauperamento per il finanziatore che ha erogato l’intero.
Il motivo è infondato.
L’interpretazione data dalla Corte di Appello è coerente con l’accertata legittimità del recesso.
Non si discute sul fatto che NOME è receduto dal rapporto esercitando un diritto riconosciuto dal contratto. Ed ovviamente se il recesso è stato legittimamente e tempestivamente esercitato, il rapporto si è estinto di conseguenza, ed è effetto naturale che non debba permanente l’obbligo di corrisponde re i canoni residui. Non è l’ipotesi di una risoluzione per inadempimento, cui segua la sanzione del risarcimento e del pagamento dei canoni da scadere.
E’ principio generale che nella locazione il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni fino al recesso, meglio fino al termine semestrale di preavviso, ma non di certo quelli successivi allo scioglimento del vincolo (Cass. 9415/ 2011; Cass. 13092/ 2017).
E’ di tutta evidenza che non si versa nella ipotesi di un debitore che si libera a piacimento dell’obbligo di versare i canoni, come assume la ricorrente (p. 17 in fondo), ma di un debitore, che, esercitato legittimamente il recesso, non è più tale.
7.- Il secondo motivo prospetta violazione d ell’articolo 1591 c.c.
La Corte di Appello, riformando sul punto la decisione di primo grado, ha ritenuto che la Banca non avesse fatto alcuna domanda di danni da ritardata consegna, e che dunque non poteva esserci una pronuncia sul punto, che conseguentemente è stata emessa in violazione dell’articolo 112 c.p.c.
La tesi della ricorrente è che in realtà non vi era stata alcuna domanda nuova di risarcimento del danno da ritardata consegna, ma solo di pagamento dei canoni da scadere, ed è su tale domanda che il Tribunale ha pronunciato, mantenendosi dunque nell’ambit o di quanto richiesto dalla parte.
Il motivo è assorbito dal precedente.
7.- Il terzo motivo prospetta egualmente una violazione dell’articolo 112 c.p.c. E’ sulla falsariga del precedente.
Si chiede di ritenere erronea la convinzione dei giudici di appello che sia stata formulata domanda di risarcimento dei danni da ritardo nella consegna e la conseguente convinzione che il giudice di primo grado ha pronunciato su tale domanda ultra petita .
Si ribadisce che non di danno da ritardo nella consegna si trattava ma di applicazione della clausola contrattuale che, ritardo o meno che vi fosse, l’utilizzatore doveva corrispondere <>.
Il motivo ha la sorte del precedente: mira ad affermare che, erroneamente, la Corte di Appello ha deciso sul danno da ritardo- su cui invero non c’era domanda -mentre la vera questione era l’obbligo di pagare i canoni fino a scadenza del contratto.
Argomento che cade una volta stabilito che quell’obbligo non v’è.
8.- Il quarto motivo prospetta violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. nonché 112 c.p.c.
Si tratta qui delle spese di restituzione della imbarcazione.
Secondo la ricorrente, i giudici di appello hanno escluso che tali spese possano porsi a carico dell’utilizzatore in quanto costui aveva messo in mora la RAGIONE_SOCIALE, che non ha risposto alla richiesta di riconsegna. E tale ratio sarebbe errata, in quanto l’obbligo di rimborsare le spese di riconsegna non dipende dalla mora, non è a carico del soggetto messo in mora, ma ne prescinde: secondo la ricorrente in base all’articolo 16 del contratto, l’utilizzatore era comunque (e dunque a prescindere dal fatto di avere messo in mora la RAGIONE_SOCIALE concedente) tenuto a rimborsare le spese di consegna, e dunque non aveva senso discutere di quella messa in mora.
Il motivo è infondato.
La regola prevista dall’articolo 16 del contratto, che pone a carico dell’utilizzatore le spese di rimborso, fa sorgere una obbligazione (a carico di costui) ìche si
comporta come ogni altra obbligazione possibile: il suo adempimento richiede la collaborazione del creditore.
I giudici di merito hanno accertato che l’utilizzatore ha messo in mora la RAGIONE_SOCIALE, ossia ha più volte formalmente chiesto di poter consegnare la barca, senza alcuna risposta: che tale atto sia una messa in mora è accertato in fatto e qui non discutibile.
La questione conseguente è dunque un’altra: se l’obbligazione di pagare le spese di custodia e consegna sia una obbligazione che, a differenza di ogni altra, non subisce gli effetti della mora. E la risposta è negativa: come ogni altra obbligazione anche quella di pagare le spese di custodia è soggetta a mora.
Del resto, prevede l ‘a rticolo 1207 c.c. che tra gli effetti della mora del creditore c’è che è costui a dover sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
In sostanza, quella clausola contrattuale si limita a far sorgere a carico dell’utilizzatore una data obbligazione (pagare le spese di riconsegna ), la quale obbligazione però, come ogni altra, onera il creditore di accettare l’offerta di adempimento e comporta, se l’offerta è rifiutata senza motivo, che il debitore possa formalmente mettere in mora il creditore, con ciò che ne consegue.
Il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 8.200,00 euro, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Roma 12.10.2023