Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1136 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1136 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
Oggetto:
Locazione
Uso
commerciale
–
Recesso
del
conduttore
–
Rinnovazione
tacita
del
contratto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27758-2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo, INDIRIZZO;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio di quest’ultimo, INDIRIZZO;
avverso la sentenza n. 11582019 della Corte d’Appello di Bologna, depositata in data 3 maggio 2019;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza n. 11582019 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, resa pubblica in data 3 maggio 2019, formulando cinque motivi;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE HBC Italia;
la ricorrente rappresenta, nella descrizione del fatto, di avere concesso in godimento a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE HBC Italia, tramite contratto di locazione risalente al 15 gennaio 2008, una porzione del complesso immobiliare sito in Modena, INDIRIZZO, per il canone annuo di euro 173.460.000,00, al netto di Iva, da pagarsi in quattro rate trimestrali anticipate e di avere ottenuto dal Tribunale di Modena, a fronte dell’inadempimento della conduttrice all’obbligo di pagamento del canone, il decreto n. 5674/2014 con cui veniva ingiunto a RAGIONE_SOCIALE il pagamento dei canoni di locazione relativi al semestre gennaiogiugno 2014, sull’assunto che il contratto di locazione, alla prima scadenza, si fosse rinnovato tacitamente per altri sei anni alle stesse condizioni, non essendo intervenuta disdetta da parte della conduttrice nel termine annuale di cui all’art. 28, comma 1, della l. n. 392/1978;
il Tribunale di Modena, con sentenza n. 2006/2016, non impugnata, aveva respinto l’opposizione della conduttrice ed aveva confermato il decreto opposto;
il giudice aveva rilevato che, in data 3 dicembre 2013, la conduttrice aveva comunicato formalmente l’intenzione di non rinnovare il contratto di locazione alla prima scadenza, stante che l’art. 2 del contratto non prevedeva il tacito rinnovo del rapporto, ma solo la facoltà della conduttrice di manifestare la volontà di rinnovo, che detta lettera era stata inviata solo quattro mesi prima
della scadenza del primo sessennio, contrariamente alle previsioni di cui all’art. 28 della l. n. 392/1978 che richiedon o un preavviso di almeno dodici mesi, che, ai sensi dell’art. 27 della l. n. 392/1978, le parti possono recedere in qualunque momento dal contratto, per gravi motivi, con preavviso di almeno sei mesi, che nel caso di specie il preavviso era stato inferiore;
di conseguenza confermava il decreto ingiuntivo opposto;
stante il persistente inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Modena un nuovo decreto ingiuntivo, il n. 1947/2017, per il pagamento dell’importo di euro 741.997,08;
il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1327/2018, accoglieva parzialmente l’opposizione al suddetto decreto ingiuntivo proposta da RAGIONE_SOCIALE, revocava il decreto opposto e condannava l’opponente a pagare la somma di euro 106.485,15, perché riteneva il contratto di locazione cessato in data 5 dicembre 2014, per effetto della riconsegna delle chiavi dell’immobile, mediante offerta formale effettuata tramite l’Ufficiale giudiziario a In.RAGIONE_SOCIALE;
la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’appello, perché ha ritenuto: i) che le censure mosse alla sentenza n. 1327/2018 muovessero dalla premessa erronea che il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 2006-2016, avesse ritenuto tacitamente rinnovato il contratto di locazione per altri sei anni, mentre invece aveva rilevato che con lettera trasmessa tramite Pec, in data 3 dicembre 2013, la conduttrice aveva espresso la volontà di recedere dal contratto, dandone preavviso come prescritto dalla l. n. 392/1978, ma che detto preavviso non aveva prodotto gli effetti voluti, perché non era stato rispettato il termine di dodici mesi di cui all’art. 28, né quello di sei mesi previ sto dall’art. 27 della l. n. 392/1978; ii) che non fosse stata mai proposta domanda di accertamento della avvenuta tacita
rinnovazione del contratto, tant’è che la locatrice aveva ricevuto le chiavi del bene senza contestazioni né riserve, così aderendo alla volontà di RAGIONE_SOCIALE di recedere dal contratto; iii) che, essendo stata la riconsegna delle chiavi successiva alla morosità fatta valere nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 2006/2016, non assumesse rilievo la tesi dell’appellante secondo cu i gli effetti della riconsegna del bene avrebbero dovuto essere fatti valere in quel giudizio;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
1) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., ‘ violazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 2006/2016 del Tribunale di Modena ‘, in relazione agli artt. 2909 cod.civ. e 327 cod.proc.civ.;
la Corte d’Appello sarebbe incorsa in due errori: 1) aver violato il giudicato esterno; 2) avere omesso di considerare che il Tribunale di Modena, con la sentenza n 1327/2018, aveva attribuito efficacia di giudicato alla sentenza n. 2006/2016 in ordine all’avvenuta rinnovazione automatica del contratto di locazione;
il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 2006/2016, rigettando la domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE, volta all’accertamento del mancato rinnovo del contratto alla prima scadenza, e confermando il decreto ingiuntivo, avente ad oggetto i canoni maturati fino al mese di giugno 2014, avrebbe ritenuto tacitamente rinnovata la locazione e detta statuizione, stante la mancata impugnazione, sarebbe passata in giudicato;
di conseguenza, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore, negando che il Tribunale si fosse espresso sulla rinnovazione del contratto; detto errore deriverebbe: a) dalla valorizzazione
dell’affermazione secondo cui, essendo stato dato un preavviso di soli quattro mesi, anziché quello di sei mesi richiesto dall’art. 27 della l. n. 392/1978, e difettando il pagamento delle mensilità afferenti il preavviso, il decreto opposto doveva essere confermato; b) dall’omesso rilievo del rigetto della domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE HBC, volta ad ottenere l’accertamento della mancata rinnovazione del contratto; c) dalla mancata considerazione del dispositivo, ove non si faceva riferimento al recesso per giusti motivi; d) dal rigetto dell’istanza di cui all’art. 649 cod.proc.civ. fondata sul fatto che, stante ‘il giudicato n. 2009 del 2016’ ( rectius : 2006 del 2016), il contratto di locazione si era ‘rinnovato a seguito di tardiva disdetta, cosicché, in difetto di tempestivo recesso da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE successivamente comunicato, l’istanza sospensiva in oggetto va reietta’;
la conclusione della ricorrente è che il riferimento al recesso contenuto nella sentenza n. 1006/2016 fosse eccentrico rispetto all’oggetto del contendere o al più che, rispetto all’argomentazione basata sulla tardività della disdetta, il richiamo dell’art. 27 della l. n. 392/1978 non avesse costituito ratio decidendi ;
2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., ‘ violazione del giudicato interno formatosi sul capo della pronuncia di primo grado che ha acclarato (in base al pronunciamento del medesimo Tribunale ) la tacita rinnovazione della locazione e che non è stato fatto oggetto di appello incidentale da parte di RAGIONE_SOCIALE ‘;
secondo In.RAGIONE_SOCIALE la sentenza n. 1327/2018 avrebbe ritenuto passata in giudicato la questione della rinnovazione automatica del contratto alla prima scadenza, sicché RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per impedire che si formasse il giudicato interno, avrebbe dovuto proporre appello incidentale;
la Corte d’Appello avrebbe, dunque, violato il giudicato interno;
3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l’art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., il ‘ contrasto col giudicato interno, e comunque violazione e falsa applicazione dell’art. 27, ult. comma, L. 392/1978, rilevante ai sensi d ell’art. 360, primo comma n. 3) cod.proc.civ.’;
oggetto di censura è la statuizione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto che, non avendo l’odierna ricorrente chiesto l’accertamento della rinnovazione del contratto di locazione e non avendo contestato la volontà della conduttrice di intendere la comunicazione del 3 dicembre 2013 come esercizio della facoltà di recesso, l’accettazione della riconsegna dell’immobile dovesse significare adesione alla volontà di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di recedere dal contratto; essa sarebbe in contrato col giudicato interno formatosi sulla rinnovazione tacita del contratto, perché riconoscere la cessazione del contratto per recesso della conduttrice significherebbe porsi in antitesi con il giudicato e sarebbe anche sbagliato, perché il recesso di cui all’art. 27 della l. n. 392/1978 è subordinato alla ricorrenza di gravi motivi non presenti nel caso di specie;
4) con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1326, 1327, 1372, 1209, 1216 cod.civ. ‘ nonché ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’, rilevante ex art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ ., premesso di avere agito sia nel primo che nel secondo giudizio, supponendo la rinnovazione tacita del contratto, per mancanza di valida disdetta e che la mera restituzione delle chiavi al locatore non concreta risoluzione tacita del rapporto di locazione e non implica rinuncia del locatore al canone per l’intera durata del periodo di preavviso, la ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe violato gli artt. 1321, 1326 e 1327 cod.civ., che per
ravvisare manifestazione tacita della volontà di una parte di addivenire alla risoluzione ante diem del contratto richiedono la presenza di indici univoci e non equivoci, incompatibili con una volontà contraria a quella che da essa si argomenta, l’art. 1372 cod.civ. sulla risoluzione per mutuo consenso, perché essa dovrebbe risultare da elementi inequivoci, nonché degli artt. 1209 e 1216 cod.civ., perché essi attengono alla mora e non alle vicende estintive o modificative del contratto;
precisa che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dato corso all’offerta formale solo per liberarsi da eventuali responsabilità derivanti dalla custodia della res , non essendovi stata una preventiva proposta di risoluzione anticipata del contratto;
lamenta che la Corte d’Appello, omettendo di esaminare talune circostanze i) l’intimazione ex art. 1216 cod.civ. era basata sul presupposto che il contratto di locazione fosse cessato alla prima scadenza; ii) solo quando si era costituita nel giudizio di opposizione al primo decreto ingiuntivo aveva domandato l’accertamento della mancata rinnovazione del contratto; iii) in seguito non aveva più accennato al fatto che il contratto di locazione si fosse risolto medio tempore -sarebbe erroneamente pervenuta alla conclusione che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse proposto di risolvere il contratto consensualmente;
in aggiunta, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che per due volte aveva agito in giudizio per far accertare la persistenza del vincolo e ottenere i canoni non pagati, che aveva più volte rifiutato la riconsegna delle chiavi, che le aveva prese in consegna solo a seguito dell’intimazione fatta dall’Ufficiale Giudiziario, senza che a tale atto ‘dovuto’ potesse attribuirsi alcun significato contrattuale;
5) con il quinto motivo sono dedotte ‘ Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 2909 cod.civ. e 324 c.p.c .’, per avere la sentenza impugnata
ritenuto la riconsegna delle chiavi un fatto che, pur verificatosi nell’ambito del primo giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, era inidoneo ad essere considerato un fatto deducibile che riceve copertura di giudicato, al pari dei fatti dedotti;
la riconsegna delle chiavi era avvenuta all’inizio del primo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, prima dell’udienza di discussione, due anni prima che si formasse il giudicato e, perciò, avrebbe potuto anzi dovuto essere dedotto nell’ambito di quel giudizio, riguardando il rapporto giuridico oggetto di accertamento in quella sede, a nulla rilevando la sua collocazione temporale rispetto al maturare della morosità dei canoni azionati;
6) ad avviso del Collegio lo scrutinio dei primi quattro motivi, le cui argomentazioni sono connesse e che perciò consentono una trattazione congiunta, deve essere, innanzitutto, preceduto da una più puntuale ricostruzione dei fatti processuali e dalla precisazione che disdetta e recesso sono atti giuridici aventi effetti diversi, pur condividendo tra loro i caratteri della unilateralità e della recettizietà; la prima è volta ad impedire il rinnovo automatico del contratto alla scadenza, l’esercizio del secondo è diretto, invece, a ottenere lo scioglimento di un contratto in corso di esecuzione;
tanto premesso, il fulcro dei provvedimenti giudiziali che si sono succeduti in ordine al rapporto per cui è causa è costituito dalla lettera del 3 dicembre 2013 inviata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE HBC;
il Tribunale di Modena, all’esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 5674/2014, con la sentenza n. 2006/2016, ha ritenuto detta lettera intempestiva e quindi inidonea a produrre gli effetti della disdetta;
è pacifico in giurisprudenza che la disdetta, la quale, si ribadisce, ha la funzione di impedire la rinnovazione, ma non di determinare la cessazione del rapporto prima della scadenza, ove pervenuta fuori termine, come nella specie, può valere solo per il termine successivo (Cass. 02/04/2009, n.8006); sicché nel caso in esame,
essendo la disdetta giunta a conoscenza della locatrice tardivamente – rispetto al termine previsto dalla legge e non derogato dalle parti – il contratto era da intendersi rinnovato per altri sei anni;
preso atto della avvenuta rinnovazione del contratto per altri sei anni, il Tribunale ha considerato la possibilità di qualificare la volontà espressa nella comunicazione del dicembre 2013 come recesso ante diem ; detto recesso per produrre i suoi effetti avrebbe dovuto essere esercitato con un preavviso di sei mesi; il preavviso, invece, era stato di soli quattro mesi, quindi, il decreto ingiuntivo era stato confermato;
la sentenza n. 2006/2016, pertanto, nonostante una certa ambiguità, la cui sussistenza è riconosciuta dalla stessa ricorrente (che, a p. 12, allude a una infelicissima formulazione), aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo dovuto il pagamento dei canoni delle mensilità afferenti il preavviso; aveva sost enuto infatti: ‘pertanto essendo stato dato un preavviso inferiore a quello previsto e in difetto di pagamento delle mensilità afferenti il preavviso, il decreto va confermato’, perché, durante il periodo di preavviso, la cui funzione è quella di concedere al locatore il lasso di tempo presumibilmente necessario per reperire altro conduttore, il locatore non aveva perduto il diritto al compenso per l’uso dei locali;
anche la sentenza n. 1327/2018, all’esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1947/2017, ha ritenuto rinnovato il contratto per difetto di tempestiva disdetta, ma ha giudicato che l’accettazione delle chiavi senza riserve da parte di RAGIONE_SOCIALE ne avesse determinato lo scioglimento anticipato -rispetto alla nuova scadenza – alla data del 5 dicembre 2014;
la Corte territoriale ha confermato detta sentenza, sostenendo che non vi era giudicato sulla rinnovazione automatica del contratto, che la locatrice non aveva chiesto l’accertamento della
rinnovazione del contratto, che al momento della riconsegna dell’immobile RAGIONE_SOCIALE non aveva in alcun modo contestato la volontà di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di sciogliere anticipatamente il vincolo e che, accettando senza riserva le chiavi dell’immobile, aveva aderito alla volontà della conduttrice di recedere ante tempus ;
la conseguenza da trarne è che la ricorrenza del giudicato interno e/o esterno in ordine alla rinnovazione tacita del contratto non ha avuto effetti sulla conclusione della Corte d’Appello che ha confermato quella di prime cure secondo cui il ricevimento senza riserve delle chiavi dell’immobile aveva determinato lo scioglimento anticipato del contratto, perché, a fronte della volontà manifestata da RAGIONE_SOCIALE di sciogliere ante tempus il contratto, RAGIONE_SOCIALE non aveva manifestato riserve ed aveva accettato la restituzione del bene;
la stessa ricorrente dà prova di avere consapevolezza, nonostante lo sforzo confutativo volto a dimostrare la violazione del giudicato esterno ed interno della statuizione volta a riconoscere che il contratto si era rinnovato, di quale era stato il ragionamento del giudice di prime cure; ravvisa un ostacolo a tale conclusione nel fatto che il termine di sei mesi di preavviso sarebbe scaduto il 3 giugno 2014 e che, quindi, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revo cato, stante la necessità di rideterminare l’importo dovuto, omettendo di considerare che le previsioni contrattuali imponevano il pagamento del canone a scadenze trimestrali anticipate (come essa stessa riferisce a p. 2 del ricorso) e che il primo decreto ingiuntivo si riferiva al pagamento delle prime due rate;
tale conclusione, del resto, è pienamente compatibile con la decisione dello stesso Tribunale di Modena, in sede di rigetto dell’istanza ex art. 649 cod.proc.civ. avverso il decreto n. 1947/2017, che -con interpretazione autentica, dice la ricorrente a p. 15 del ricorso -aveva affermato che il contratto si era rinnovato
automaticamente a seguito di tardiva disdetta, ma che il recesso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stato intempestivo, decidendo poi per il rigetto dell’istanza di sospensiva;
non è corretta dunque la tesi d InRAGIONE_SOCIALE, secondo cui il riferimento al recesso non c’entrasse nulla con la materia del contendere e il Tribunale avesse scritto una cosa sbagliata, tutt’al più un obiter dictum ; del resto, a p . 17 del ricorso, scrive, contraddicendosi: ‘il Tribunale di Modena è stato molto chiaro nel suddividere il contratto in due momenti: (1) quello dell’originaria scadenza (gennaio 2014), in cui il rapporto è proseguito; (2) quello della riconsegna delle chiavi a seguito della loro offerta per intimazione (dicembre), in cui il rapporto è cessato. In modo speculare ha rigettato la prima eccezione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (tesa a contestare la rinnovazione) e ha accolto invece la seconda (volta ad accertare, in via subordi nata, che il rapporto s’era comunque interrotto in un momento successivo, condannando la conduttrice a pagare il canone sino al 5.12.2014′;
deve, dunque, riconoscersi l’erroneità dell’affermazione della Corte d’Appello secondo cui il Tribunale di Modena con la sentenza n. 2006/2016 e con quella successiva, n. 1327/2018, aveva negato la rinnovazione automatica del contratto, ma deve escludersi che ciò, di per sé, giovi alla ricorrente; la sentenza, qui impugnata, infatti, ha confermato la decisione di prime cure n. 1327/2018, perché, al momento della riconsegna delle chiavi, RAGIONE_SOCIALE non aveva formulato alcuna riserva al diritto ed all’azione di pagamento dei canoni che sarebbero maturati successivamente, concludendo, come già il Tribunale, che, con detta accettazione pura e semplice, avesse prestato aquiescenza alla volontà della conduttrice di recedere dal contratto;
le censure mosse dalla ricorrente a tale statuizione non meritano accoglimento, perché esse muovono dal presupposto errato che la Corte territoriale abbia ritenuto risolto il contratto per mutuo
consenso, raggiunto attraverso un comportamento concludente e -cfr. la memoria di In.com, p. 3 -che l’accettazione delle chiavi fosse un mero adempimento materiale conseguente al già avvenuto scioglimento del contratto per recesso della conduttrice;
se così fosse stato, avrebbe avuto ragione In.RAGIONE_SOCIALE di dolersi del fatto che la risoluzione anticipata consensuale deve essere, ove non espressa, quantomeno inequivoca; cfr. Cass. 30/06/2022, n. 20 892, secondo cui ‘nel caso di proroga, il silenzio può avere effetto di assenso, ma per via del fatto che la proroga può essere tacita, e dunque può consistere, per legge, in comportamenti concludenti o impliciti. Niente di ciò è previsto per la risoluzione, che non può essere tacita, dovendo essere espressamente comunicata da una parte all’altra, con conseguente diverso rilevo del silenzio o dell’inerzia della controparte. Qualora l’effetto si produca tacitamente, come nel caso del rinnovo, può porsi il problema del tacito assenso, ma lo stesso non può dirsi quando l’effetto non si produce tacitamente (la disdetta tacita non è contemplata), caso in cui, la volontà deve essere espressa o chiaramente ricavabile da comportamenti concludenti. Il mero silenzio non è dunque tacito assenso alla risoluzione del contratto di locazione’;
la Corte, invece, ha inequivocabilmente attribuito, come già aveva fatto il Tribunale, alla lettera del dicembre 2013 il valore di recesso unilaterale anticipato che aveva prodotto i suoi effetti risolutivi solo quando RAGIONE_SOCIALE aveva accettato senza riserve la restituzione della res ;
la sentenza del Tribunale di Modena n. 1327/2018, infatti, aveva affermato: ‘ non ha rilevanza che nella motivazione della sentenza passata in giudicato fosse ritenuto il tacito rinnovo del contratto in assenza di tempestiva disdetta della conduttrice, poiché la stessa nella presente causa deduce non una finita locazione per effetto di disdetta, bensì una estinzione della locazione per restituzione della
cosa locata ‘ e la decisione impugnata inequivocabilmente ha sostenuto: ‘ con l’accettazione della riconsegna dell’immobile senza riserva al diritto e all’azione di pagamento dei canoni, la locatrice ha aderito alla volontà della conduttrice di recedere dal contratto ‘.
deve, peraltro, osservarsi che il ragionamento della ricorrente si basa sul convincimento che il suo silenzio, rispetto all’offerta formale ai sensi degli artt. 1209 e 1216 cod.civ., non avesse carattere univoco; si tratta di un’affermazione de l tutto assertiva, posto che questa Corte non è stata messa nella condizione di verificare il contenuto dell’offerta, onde escludere che il suo comportamento fosse da intendersi come silenzio di fronte ad atteggiamento altrui e che, dovesse essere, di conseguenza, qualificato silenzio-acquiescenza;
7) l’ultimo motivo, per un verso, continua ad attribuire rilievo al giudicato formatosi sulla avvenuta rinnovazione tacita del contratto che, come si è detto, risulta irrilevante ai fini della statuizione della Corte territoriale di ritenere il contratto sciolto per accettazione senza riserve della consegna del bene da parte di RAGIONE_SOCIALE dopo la volontà di recedere unilateralmente dal contratto manifestata da RAGIONE_SOCIALE; in aggiunta, RAGIONE_SOCIALE non contesta affatto che il rilascio dell’immobile aveva avuto luogo dopo il periodo di morosità che era già oggetto di controversia nel primo giudizio, limitandosi a ritenerlo irrilevante; trascura di considerare, però, che il thema decidendum del primo giudizio riguardava la debenza dei canoni di locazione maturati prima che avesse luogo al restituzione del bene; la restituzione dell’immobile, quindi, non poteva avere e non avrebbe avuto, qualora fosse stata dedotta, alcun effetto sull’obbligo della conduttrice di corrispond ere i canoni di locazione per il periodo gennaio-giugno 2014;
il ricorso va, pertanto, rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del la società ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 14.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile