Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14947 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14947 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20372/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal l’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
Comune di Perrero, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 573/2021, depositata il 20 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Oggetto: società – recesso – modifica statutaria – servizi pubblici locali
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 20 maggio 2021, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha accertato la legittimità del recesso del Comune di Perrero dalla società ai sensi dell’art. 2437, primo comma, lett. e), cod. civ., respingendo la domanda dell’ente locale di liquidazione delle azioni;
-il giudice di appello, nell’accogliere il gravame dell’ente locale, premessa la non rilevanza della questione relativa alla natura di soggetto in house della società appellata, ha osservato che ricorreva nel caso in esame la contestata causa di recesso, in ragione della sopravvenuta modifica statutaria che aveva eliminato , tra l’altro, la facoltà per il socio ente locale di recedere dalla società nel caso di cessazione, per qualsivoglia ragione, dell ‘affidamento di tutti i servizi affidati dal socio alla società;
ha evidenziato, sul punto, che si trattava del venir meno di una ipotesi di recesso «disponibile», cioè liberamente previste dallo statuto -in quanto tale, rilevante ai fini dell’applicazione dell’invocato art. 2437, primo comma, lett. e), cod. civ. -atteso che per i servizi diversi da quelli di raccolta e smaltimento dei rifiuti e idrici integrati quali, affidati anche essi alla società pubblica, l’ ente locale manteneva facoltà di scelta;
ha, poi, ritenuto che «tutte le altre questioni derivanti dal concreto esercizio del recesso non possono essere oggetto di valutazione», stante l ‘assenza della relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale e la necessità di una sistemazione complessiva di plurimi rapporti;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso il Comune di Perrero;
le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11 e 12, l.r. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, 147, 148, 150, 200 e 204 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 113, commi 4 e 5, t.u. enti loc., 97 Cost. e 2437 c od. civ., nonché l’o messo esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio in ordine alla natura giuridica della ricorrente e ai servizi essenziali da questa resi;
lamenta , in particolare, l’omessa considerazione della inapplicabilità alle società aventi ad oggetto ex lege la gestione del servizio idrico integrato o dei rifiuti solidi urbani della disciplina sul recesso per l’obbligatorietà della gestione associata tra Comuni nella forma prescelta a maggioranza dall’Ato 3 e sostiene che l ‘esercizio da parte del Comune di Perrero di un recesso dalla società affidataria dei due servizi pubblici locali comporterebbe il venir meno di due dei requisiti richiesti dall’ordinamento ai fini della legittimità dell’affidamento diretto, ossia la necessaria partecipazione dell’ammin istrazione affidante al capitale della società affidataria e dell ‘affidamento congiunto e del controllo analogo congiunto dell’amministrazione convenuta sulla società affidataria dei servizi;
afferma che nelle società titolari della gestione di tali servizi pubblici locali -quale quella in esame -il recesso è ipotizzabile solo quale atto esecutivo della revoca dell’affidamento o della cessazione, comunque, dell’affidamento per effetto di modificazioni dello statuto che incidano sui presupposti dell’affidamento medesimo ;
il motivo è fondato;
la Corte territoriale ha ritenuto che la questione della sussistenza o meno della facoltà di recesso, operata dall’ente locale in ragione della modifica dell’art. 30 dello statuto e fondata sulla previsione dei cui all’art. 2437, primo comma, lett. e), cod. civ., dipendesse dalla natura «disponibile» o meno della causa di recesso originariamente prevista dal predetto art. 30 e poi eliminata, ossia dal fatto che la introduzione di una siffatta causa di recesso fosse riconducibile all’esercizio di una
potestà discrezionale della società o, invece, fosse semplicemente reiterativa di un potere comunque normativamente esistente in capo ai soci, perché strettamente correlato alla finalità della loro partecipazione alla società;
ha, quindi, osservato che era possibile riconoscere una relazione necessaria tra partecipazione societaria dell’ ente locale e lo svolgimento dei servizi pubblici locali di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi idrici integrati, in quanto legislativamente imposta per esigenze di tutela ambientale e di ottimizzazione delle risorse economiche, mentre a opposte conclusioni doveva pervenirsi per gli altri servizi pubblici affidati alla società pubblica, in relazione ai quali l’ ente locale mantiene facoltà di scelta;
ha, infine, concluso che poiché la società appellante non era affidataria solamente dei servizi idrici integrati e dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, doveva escludersi che l ‘art. 30 dello statuto, così come risultante dalla modifica operata, fosse solo di stile in quanto riproduttivo di un obbligo normativo;
-orbene, va preliminarmente condivisa l’impostazione della Corte territoriale in ordine alla necessità di muovere dalla natura discrezionale o meno della previsione statutaria di cui al novellato art. 30, avuto riguardo alla funzione assolta dalla facoltà di recesso di fornire ai soci uno strumento di tutela qualora per effetto della volontà dei soci di maggioranza, vengano approvate delibere che modificano significativamente le condizioni originarie o i loro diritti all ‘ interno della società;
non controversa è, poi, la individuazione del modello prescelto di gestione dei servizi idrici e di raccolta e smaltimento dei rifiuti, coerente con quanto previsto dalla disciplina di settore con riferimento all’organizzazione degli stessi sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni, alla partecipazione obbligatoriamente degli enti locali all’Autorità d’ambito costituita e al trasferimento a questa
dell’ esercizio delle relative competenze di spettanza degli enti partecipanti (cfr., rispettivamente, artt. 147 e ss. e 199 e ss., cod. ambiente);
la riferita ricostruzione normativa e amministrativa della gestione dei servizi in oggetto conduce a ritenere che la clausola statutaria concernente il divieto di recesso dalla società costituita per la gestione (anche) di tali servizi si risolva nella riproduzione di un divieto legislativamente imposto;
la sua approvazione, dunque, non provoca nei soci dissenzienti alcun cambiamento rispetto alla situazione sulla quale avevano basato la loro decisione di investimento iniziale e, in quanto tale, non è idonea a determinare l’insorgenza di un diritto di recesso ex art. 2437, primo comma, lett. e), cod. civ.;
non concludente è la circostanza, valorizzata dalla Corte di appello, relativa al fatto che la clausola statutaria modificata esprimerebbe un contenuto «disponibile» -ossia, non vincolato da previsioni legislative, ma frutto della discrezionalità dei soci -nella parte in cui esclude la facoltà per il caso di cessazione dell’affidamento d egli altri servizi pubblici affidati dal socio alla società, non essendo configurabile una facoltà di recesso solo limitatamente ad alcune delle attività sociali; -all’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento del secondo, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 113, commi 2, 5 e 13, t.u. enti loc., 1324, 1344, 1418 e 2437 cod. civ., per aver la Corte territoriale omesso di considerare che i servizi pubblici cd. ‘obbligatori’ ossia, la raccolta rifiuti solidi urbani e il ciclo completo della acque -non sono venuti meno ed erroneamente ritenuto cedibili le azioni della società possedute dall’ente locale ;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento al motivo accolto;
non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l’originari a domanda e, per
l’effetto, dichiarando l’illegittimità del recesso esercitato dall’ente locale;
-in considerazione dell’assenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il restante; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originari a domanda e dichiara illegittimo il recesso dalla RAGIONE_SOCIALE esercitato dal Comune di Perrero il 30 ottobre 2008; compensa integralmente tra le parti le spese sia dei gradi di merito che del giudizio di legittimità.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 7 maggio 2025.