Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27754 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27754 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21813 – 2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– ricorrente e controricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza n. 1001/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 26/4/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/3/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 12/4/99, la RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il RAGIONE_SOCIALE, affidatario di RAGIONE_SOCIALE dei lavori per la realizzazione della tratta Firenze -Bologna, esponendo che, in data 25/11/97, aveva concluso con l’ente convenuto un contratto di fornitura di elementi strutturali in vetroresina per il consolidamento degli scavi in galleria, secondo specifiche e disegni forniti dal proge ttista dell’opera e dal committente, per una lunghezza complessiva di circa 1.000.000 di metri e un corrispettivo netto di circa 12 miliardi di lire; nel corso della fornitura RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato che il prodotto fornito, denominato SICS, era risultato n on idoneo all’impiego cui era destinato a causa della natura della zona di effettivo utilizzo e ne aveva perciò chiesto la sostituzione con altro prodotto compatibile con le esigenze dei lavori in essere; nonostante la sua disponibilità a fornire un prodotto «con le caratteristiche rispondenti ai mutamenti di esecuzione dell’opera imposte da sopravvenienze geologiche -assolutamente non prevedibili al momento della conclusione del contratto» (così nella citazione trascritta in ricorso), in data 16/12/98 RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato il proprio recesso, assumendo che non fosse stato raggiunto l’accordo sulla nuova fornitura.
Per quel che ancora qui rileva, come riportato in ricorso, NOME chiese la condanna di COGNOME al pagamento dell’indennità di recesso come contrattualmente pattuita all’art.19 del contratto , «tenendo
conto delle forniture effettuate e fatturate dalla data di conclusione all’intervenuta comunicazione di risoluzione o, in subordine, la dichiarazione di risoluzione per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE con condanna al risarcimento dei danni (danno emergente e lucro cessante)».
1.1. Il Tribunale, dopo aver pronunciato ordinanza ex art.186 quater cod.proc.civ. con cui condannò COGNOME a pagare ad ATP attrice l’indennità pretesa, liquidandola in Euro 474.598,00 oltre i nteressi, con sentenza n.2443/2005 dichiarò la società attrice decaduta dall’azione proposta, perché non aveva promosso il giudizio entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione dell’altra parte di rifiuto della istanza di arbitrato, termine previsto a pena di decadenza dall’art. 18 delle condizioni generali di contratto.
Con sentenza n. 1201 del 9 ottobre 2009, la Corte di appello di Bologna confermò integralmente la decisione impugnata, escludendo l’invalidità della clausola fondante il giudizio di decadenza dall’azione .
2.1. Con sentenza n. 2970 del 2012, questa sezione della Corte cassò questa sentenza perché resa in violazione del principio per cui non può valere come specifica approvazione per iscritto di una clausola vessatoria il richiamo in blocco da parte del contraente delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dall’altra parte, nel caso in cui tale rinvio comprenda anche, come accaduto nella specie, clausole non vessatorie.
Adita in sede di rinvio da ATP, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n.1001/2017, rigettata l’eccezione di decadenza per inefficacia della clausola che la prevedeva perché non specificamente approvata per iscritto seppure vessatoria, ha comunque rigettato la domanda attrice, ritenendo l egittimo l’esercizio del recesso da parte di RAGIONE_SOCIALE per la sopravvenuta inaffidabilità dell’appaltatrice e infondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE; ha ritenuto quindi in motivazione la decadenza dell’appellato RAGIONE_SOCIALE
dalla domanda di risarcimento dei danni perché non riproposta ex art. 346 cod. proc. civ.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ATP per un unico motivo. COGNOME ha resistito con ricorso incidentale per un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, articolato in due profili, NOME ha lamentato la nullità della sentenza ex art. 360 comma I n.4 cod.proc.civ. in relazione all’art.112 cod.proc.civ. e la violazione e falsa applicazione, in riferimento al n.3 comma I dell’art.360 cod.proc.civ., dell’art.2967 cod. civ. in relazione all’art.1218 cod.civ.
In particolare, con un primo argomento, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe stabilito il suo inadempimento all’obbligo, su di lei gravante ex art. 11 delle condizioni generali di contratto, «di seguire tutte le variazioni o modifiche della fornitura disposte per iscritto dal committente» in violazione del l’art.112 cod.proc.civ., perché avrebbe individuato altri e diversi indici, non dedotti da RAGIONE_SOCIALE, della sua «indisponibilità» ad eseguire i nuovi ordini.
Con un secondo argomento, COGNOME ha poi rappresentato che, con la sua motivazione, la Corte territoriale avrebbe violato le regole di riparto de ll’onere probatorio, ponendo a suo carico, sebbene il recesso sia stato esercitato dal convenuto, l’onere di dimostrare non soltanto il suo adempimento, ma anche l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il motivo è infondato.
Secondo quanto riportato in ricorso, il recesso è stato testualmente motivato da RAGIONE_SOCIALE per l’«indisponibilità di ATP a presentarci un’offerta tecnicamente e qualitativamente confacente alle nostre effettive necessità». ATP ha sostenuto che il recesso era ingiustificato perché comunque vi era stato adempimento ad alcuni ordini; l a Corte d’appello lo ha ritenuto, invece, giustificato per
violazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell’obbligo, sancito dalla clausola 11 e che «informava» tutto il contratto, di adattarsi alle esigenze della sua attività, «coerente mente con l’alta rilevanza pubblica della primaria infrastruttura cui esso serviva». In particolare, la Corte territoriale ha rimarcato come RAGIONE_SOCIALE si fosse «trovata di fronte a un partner che nel giro di qualche mese dalla stipula aveva manifestato riserve sull’adempimento relativamente ai costi dell’assemblaggio dei prodotti e perfino di quello del trasporto contrattualmente previsto, tanto da arrivare a chiedere la modificazione di importanti condizioni generali, con ciò integrando una condotta che poteva essere interpretata nei termini di una discreta inaffidabilità». A ciò ha aggiunto che ATP non aveva dato prova che, come invece asserito, si fosse adeguata ad ogni richiesta di RAGIONE_SOCIALE modificatrice del prodotto, fino al rifiuto, nel luglio 1998, opposto da RAGIONE_SOCIALE a riceversi l’ordine del 16/6/98; sul punto, in particolare, ha ritenuto che, dalla corrispondenza intercorsa tra 29 aprile 1998 e 31 luglio 1998, risultasse che RAGIONE_SOCIALE avesse invece sin da subito manifestato riserve sui costi dell’ assemblaggio e si fosse mostrata inaffidabile, modificando l’offerta in data 31/7/98; ha affermato (pag.14) che, seppure obbligatasi alla possibilità di modificazione del prodotto da fornirsi, «RAGIONE_SOCIALE non aveva retto che per pochi mesi» perché già dal 29/4/98 aveva comunicato le sue difficoltà di valutare i nuovi costi di trasporto e ancora, il 15 maggio, di assemblaggio, tanto da essere richiamata da COGNOME sulla «sottoposizione degli ordini al contratto», fino a che il 31 luglio aveva chiesto la rinegoziazione dell’art. 11 delle condizioni generali . Su queste premesse, la Corte territoriale ha concluso che «cadendo l’univocità della condotta delle parti in quei pochi ordini di quel breve spazio di tempo relativi a una piccola percentuale di prodotti rispetto al totale da fornirsi, non si regge la tesi di parte attrice di aver subito l’inadempimento avversario ».
La Corte bolognese, pertanto, ha ampiamente e sufficientemente motivato, sulla base delle risultanze acquisite (sono riportati in sentenza più elementi probatori, anche la c.t.u.) che il recesso di RAGIONE_SOCIALE è stato giustificato dall’inadempimento di ATP che non ha dimostrato, avendone l’onere, di aver adempiuto alle richieste di adattamento di RAGIONE_SOCIALE , in violazione dell’obbligo in tal senso imposto dalla clausola n. 11 del contratto, così come non ha dimostrato l’avvenuto perfezioname nto di un nuovo accordo che escludesse il suo inadempimento.
Non può allora ritenersi che con questa motivazione sia stato violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, come sancito dall’art. 112 cod. proc. civ.: per orientamento consolidato, infatti, questo principio implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti (Cass. Sez. 1, n. 29200 del 13/11/2018; Sez. 6 – 5, n. 17897 del 03/07/2019).
Quanto al secondo profilo, la Corte non ha affatto violato il principio di riparto dell’onere probatorio laddove ha escluso la spettanza del corrispettivo del recesso perché ha ritenuto non pretestuosa la volontà di RAGIONE_SOCIALE di risolvere il contratto ed imputabile ad NOME la mancata conclusione di un nuovo accordo.
Con il suo unico motivo di ricorso incidentale, COGNOME ha lamentato che la violazione e falsa applicazione degli art.345 e 346 cod.proc.civ. per avere la Corte d’appello ritenute rinunciate le domande, invece soltanto assorbite dal primo giudice nella sentenza confermata dalla sentenza d’appello poi cassata, con cui era stata ritenuta la decadenza dall’azione; ha sostenuto perciò che non aveva
alcun onere, nella prima costituzione in appello, di riproporre le domande assorbite in quanto non soccombente.
Anche l’unico motivo di ricorso incidentale è i nfondato.
Per interpretazione consolidata, infatti, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 cod. proc. civ.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Sez. U, n. 7940 del 21/03/2019).
Entrambi i ricorsi sono perciò respinti. Per reciproca soccombenza le spese sono interamente compensate.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda