SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 868 2025 – N. R.G. 00003652 2021 DEPOSITO MINUTA 21 10 2025 PUBBLICAZIONE 21 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
– Sezione Civile – in persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 29.12.2021 al R.G. n. 3652/2021, vertente
t r a
(c.f.
), nato a Trieste il DATA_NASCITA ed ivi residente in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Trieste, anche domiciliataria, con studio in Trieste, INDIRIZZO, giusta procura alle liti dd. 11.04.2024;
ATTORE
e
(c.f. e p.iva , corrente in INDIRIZZO, P.
in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante in carica,
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Trieste, anche domiciliatario, con studio in Trieste, INDIRIZZO.
CONCLUSIONI
Per l’attore:
(come da foglio trasmesso il 3 marzo 2025):
<> nonché quelle contenute nell’allegato di deduzioni a verbale d’udienza del 28.04.2022, siccome svolte in conseguenza delle domande avversarie e che di seguito si ritrascrivono:
<>.
Per la società convenuta:
(come da foglio trasmesso il 3 marzo 2025):
‘ Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Trieste, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare le domande avversarie,
accertare il diritto di a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta ex art. 1385 co. 2 c.c. e, in via riconvenzionale, condannare il ricorrente al risarcimento del danno patito da pari ad € 5.200,00 o alla maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284, 4° c. c.c., con vittoria di spese e compensi di lite ‘.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Temi salienti di controversia e posizioni delle parti
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. il dottor , in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ricorreva avanti al Tribunale di Trieste per sentir accertare e dichiarare la legittimità del recesso legale da lui operato ai sensi dell’art. 1385 co. 2 c.c. in relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato da con la società in data 31 gennaio 2011, con conseguente condanna della società promittente venditrice al pagamento della somma complessiva di 53.800 euro (pari al doppio della caparra confirmatoria di 20.000 euro versata dalla promissaria acquirente contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo e all’acconto di 13.800 euro da lei corrisposto);NOME in subordine chiedeva l’accertamento dell’avvenuto arricchimento senza causa di parte resistente nella misura di 33.800 euro e la conseguente
condanna di al pagamento di detto importo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2041 c.c.
Va premesso che con testamento olografo dd. 11 maggio 2012 aveva nominato il figlio erede universale del suo patrimonio e che accettava l’eredità con beneficio di inventario in data 17 dicembre 2012, previa autorizzazione del AVV_NOTAIO Tutelare di Trieste dd. 7 novembre 2012.
2.1. Tra i rapporti caduti in successione, il contratto preliminare in oggetto prevedeva l’obbligo di acquisto da parte della de cuius dell’unità immobiliare costituita dal box auto sito al secondo livello dell’edificio di INDIRIZZO a Trieste al prezzo di 65.000 euro più IVA, unità immobiliare non ancora ultimata alla data dell’accordo, ma che parte promittente venditrice si impegnava a consegnare a parte promissaria acquirente entro il 31 marzo 2012, con termine convenzionalmente stabilito a favore della prima (e quindi con facoltà per essa di anticipazione del rogito).
2.2. Scoperta l’esistenza di detto rapporto solo in occasione della redazione dell’inventario in morte di , dopo opportune verifiche tavolari e insistite richieste a controparte di copia del contratto preliminare, il AVV_NOTAIO veniva a conoscenza che l’immobile era già stato venduto da al signor in data 2 aprile 2013.
2.3. Inutile si rivelava la lunga trattativa stragiudiziale intercorsa successivamente fra le parti per provare a comporre bonariamente il presente dissidio attraverso la
vendita di altro diverso box auto e parimenti infruttuoso risultava il successivo tentativo operato in tal senso nel corso della negoziazione assistita.
3. costituitasi in giudizio a mezzo di comparsa di costituzione e risposta dd. 14 aprile 2022, chiedeva il rigetto della domanda avversaria in quanto inammissibile per intervenuta preclusione all’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 1385 co. 2 c.c., avendo parte ricorrente in sede stragiudiziale e di negoziazione assistita irrimediabilmente scelto la via del risarcimento completo del danno subito; al contempo, la Società chiedeva accertarsi la legittimità del recesso da essa esercitato ex art. 1385 co. 2 c.c. nel corso del presente giudizio e il conseguente diritto a trattenere la caparra ricevuta in forza dell’inadempimento contrattuale di parte promissaria acquirente, nonché la condanna in via riconvenzionale al risarcimento di complessivi 5.200 euro (determinati dal minor prezzo di vendita dell’immobile in oggetto rispetto a quanto stipulato con ).
3.1. così deduceva e argomentava, lamentando ‘ una lacunosa e nel complesso non corrispondente a verità ‘ ricostruzione dei fatti operata da controparte: aveva cercato ripetutamente di interloquire con la promissaria acquirente per addivenire alla stipula del contratto definitivo, ma quest’ultima aveva fatto perdere ogni traccia di sé, senza mai prendere contatto con la società resistente: essa, dunque, si sarebbe trovata nell’impossibilità di eseguire la propria prestazione per causa imputabile esclusivamente a controparte; del tutto casualmente la Società aveva appreso da una propria collaboratrice del decesso della
contraente , ma non avendo alcuna notizia di possibili eredi, solo un anno dopo lo spirare del termine stabilito per la stipula del contratto definitivo, essa aveva alienato a terzi l’immobile (peraltro al minor prezzo di 62.400 euro); aveva desistito dall’agire per l’adempimento ex art. 2932 c.c. esclusivamente per rispetto della difficile situazione della famiglia della ricorrente; nel corso delle trattative stragiudiziali intercorse per venire in qualche modo a capo della presente questione, a comprova della propria assoluta correttezza, parte resistente aveva prontamente offerto a controparte altro analogo immobile.
Vicenda processuale
4. Alla prima udienza di comparizione delle parti fissata dal AVV_NOTAIO avanti a sé per il giorno 28 aprile 2022, parte ricorrente, alla luce dei contenuti della comparsa di costituzione avversaria, riformulava le proprie conclusioni come da foglio telematico depositato il 27 aprile 2022; parte resistente, contestata l’ammissibilità di detta condotta e la fondatezza delle deduzioni ivi contenute, si riportava alle conclusioni della propria comparsa di risposta, sollecitando il giudicante alla conversione del rito in considerazione della articolata istruttoria da espletare, comportando la stessa gli interrogatori formali delle parti e l’escussione di testi; prima di decidere sull’opportunità di siffatta richiesta, il giudice invitava le parti a una soluzione transattiva che prevedesse la restituzione da parte della società resistente (anche eventualmente su base rateale) di quanto ad essa versato in sede di preliminare (33.800 euro), rinviando il procedimento all’udienza del 7 luglio 2022 per consentire alle parti di prendere adeguata posizione al riguardo.
4.1. All’udienza del 7 luglio 2022, parte ricorrente dichiarava di accettare la proposta formulata dal giudicante, riferendo che la medesima aveva già ricevuto l’autorizzazione da parte del AVV_NOTAIO Tutelare (pur con un perimetro temporale di pagamento contenuto nell’anno solare in corso); parte resistente comunicava, all’opposto, la propria contrarietà alla stessa. Preso atto della impraticabilità della soluzione conciliativa, considerato che la controversia in oggetto nei suoi temi globalmente apprezzati non si prestava a una trattazione sommaria, il AVV_NOTAIO disponeva il mutamento del rito, fissando per la prima udienza di trattazione la data del 24 novembre 2022.
4.2. All’udienza del 24 ottobre 2022, su concorde richiesta delle parti, il giudice assegnava i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c. (ma al fine di consentire l’approfondimento su una possibile soluzione bonaria della questione, indicava il giorno 9 gennaio 2023 per la decorrenza del primo termine), rinviando il processo all’udienza del 13 aprile 2023.
4.3. All’udienza del 13 aprile 2023, le parti insistevano per l’accoglimento delle rispettive istanze istruttorie e opposizioni; il giudice ammetteva la prova per interpello formale dedotta da parte attrice e la prova per testi richiesta da parte resistente (ritenendoli tutti giuridicamente capaci), abilitando quest’ultima a prova contraria sui capitoli ammessi da controparte, delegando per l’espletamento dell’incombente la AVV_NOTAIOssa e rinviando il procedimento all’udienza del 12 luglio 2023.
4.4. In esito all’escussione dei testi tenutasi nel corso delle successive udienze del 26 luglio e 22 novembre 2023, preso atto della convergente richiesta formulata dai procuratori delle parti, il AVV_NOTAIO rinviava il processo all’udienza del 5 gennaio 2028 per la precisazione delle conclusioni.
4.5. Nelle more, divenuto maggiorenne e venuta meno conseguentemente la rappresentanza processuale del padre , si costituiva nel presente giudizio a mezzo di comparsa dd. 3 marzo 2025, facendo proprie tutte le domande ed eccezioni formulate in atti dal suo rappresentante.
Considerazioni
5. La pretesa avanzata da appare pienamente fondata, sia sul piano fattuale che giuridico.
Come pacificamente riconosciuto dalle stesse parti del procedimento, il termine per la consegna dell’unità immobiliare in oggetto al 31 marzo 2012 non era sicuramente da considerare essenziale nell’interesse di nessuno dei due contraenti, né da un punto di vista oggettivo (non derivando dalla natura stessa delle prestazioni dedotte in contratto o dalle modalità di loro esecuzione), né da un punto di vista soggettivo (per avere i contraenti così voluto intendere le medesime): il contratto preliminare di compravendita sottoscritto da con la società il 31 gennaio 2011 (doc. 4 ricorrente) non poteva dirsi quindi risolto ex lege successivamente alla data del 31 marzo 2012 nonostante la mancata consegna del bene, così come le reciproche pretese derivanti da tale titolo non potevano che essere sopravvissute alla morte della promissaria acquirente.
7. Del tutto arbitrario e illegittimo appare dunque il comportamento tenuto da in esito al completamento dell’opera (e dunque in seguito al deposito della domanda di intavolazione del piano di frazionamento dell’intero compendio immobiliare, deposito avvenuto il 4 luglio 2012 successivamente al decesso di e che rappresentava la condicio sine qua non per il rogito delle singole unità immobiliari del parcheggio condominiale) (doc. 16 ricorrente): infatti, lungi dall’aver diffidato l’altro contraente a comparire innanzi al AVV_NOTAIO per la stipula del contratto definitivo (come sarebbe stato ragionevole attendersi da essa, anche in considerazione del tempo trascorso dalla firma del preliminare), neppure risulta aver mai tentato di mettersi in qualche modo in contatto con il promissario acquirente, né di aver cercato di scoprire attraverso una semplice interrogazione anagrafica chi fossero gli eredi di una volta appresa la notizia della sua morte dalla propria collaboratrice arch. al contrario, ha venduto il bene a terzi il 2 aprile 2013 (doc. 17 ricorrente) senza porsi neppure il problema di restituire quanto ricevuto a titolo di acconto e di caparra dalla promissaria , incominciando a interrogarsi su come comportarsi con l’erede della propria contraente solo dopo che questi, per il tramite del proprio rappresentante legale, era venuto a conoscenza del fatto che l’immobile non era più nella disponibilità giuridica della Società (come significativamente risulta dall’interpello formale di sub 6: ‘ La questione della indisponibilità del posto auto è divenuta rilevante solo dopo che il AVV_NOTAIO o i suoi consulenti lo avevano scoperto ‘).
Parte convenuta, dunque, non può invocare alcun tipo di giustificazione alla propria condotta: il suo inadempimento risulta colpevole e (all’evidenza) di non scarsa importanza in relazione all’interesse di parte attrice (né può avere alcuna rilevanza al riguardo la dichiarata disponibilità da parte di di mettere a disposizione di controparte altro analogo posto auto, quand’anche esso fosse stato di identica metratura e del medesimo prezzo), rendendo in tal modo pienamente legittimo il recesso esercitato da , quale erede testamentario della madre , con conseguente diritto di costui a esigere il doppio della caparra versata e la restituzione dell’anticipo di 13.800 euro in esito alla conseguente risoluzione del contratto preliminare oggetto della presente lite.
Destituita di ogni fondamento giuridico, infatti, è l’eccezione svolta da di inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione del doppio della caparra per avere parte ricorrente in sede stragiudiziale e di negoziazione assistita privilegiato l’alternativa risarcitoria: nessuna preclusione sul piano giudiziale si verifica in casi di tal genere, restando la parte non inadempiente libera di scegliere sino alla proposizione dell’azione giudiziale se agire in forza dell’art. 1385 co. 2 c.c. oppure in forza dell’art. 1385 co. 3 c.c. (cfr. Tribunale Brescia n. 2994/2021: ‘ Non preclude l’azione di accertamento di legittimo esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. la dichiarazione stragiudiziale con cui si ritiene il contratto risolto per inadempimento e con cui si esige la restituzione del prezzo e il risarcimento, ben potendo la parte scegliere di far valere in giudizio il diritto di recesso e di
ritenzione della caparra anche se in precedenza abbia stragiudizialmente prospettato la volontà di risolvere il contratto ‘).
10. Le domande proposte dalla società convenuta appaiono, al contrario, completamente destituite di fondamento, sia sul piano fattuale che giuridico, e come tali vanno respinte per le ragioni di seguito indicate.
10.1. Com’è noto, per poter legittimamente esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 co. 2 c.c. (e dunque ritenere la caparra confirmatoria ricevuta), non soltanto parte recedente deve aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali (cosa che, come si è detto poc’anzi, risulta ben lungi dall’essersi verificata per quanto attiene a , ma parte receduta deve essere, al contempo, risultata inadempiente alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto.
10.2. Nella presente fattispecie, invece, nessun tipo di censura può essere mossa nei riguardi di parte promissaria acquirente, posto che, se da un lato l’esecuzione dell’opera è terminata quando non era più in vita (cfr. doc. 16 ricorrente), dall’altro ha trasmesso copia del contratto e del relativo allegato A (necessario a individuare nella planimetria quale fosse precisamente il ‘posto auto sito al 2° livello dell’edificio contraddistinto con il codice di condominio L2-23′) appena rispettivamente l’8 giugno 2015 (doc. 14 ricorrente) e il 10 novembre 2015 (doc. 15 ricorrente), quando la prima richiesta in tal senso le era pervenuta ben due anni prima con mail dell’AVV_NOTAIO . 19 giugno 2013 (doc. 10 ricorrente) e il bene era già stato venduto il precedente 2 aprile 2013 (docc. 17 e 17 bis ricorrente).
10.3. Non va dimenticato, infatti, che nel testamento olografo della ricorrente dd. 11 maggio 2012 (all. 2 parte attrice), non vi era alcun cenno né ai termini dell’accordo, né al nominativo del promittente venditore, ma solo un generico riferimento all’esistenza di detto rapporto (‘ C’è da aggiungere che l’anno scorso ho firmato una proposta di acquisto di un posto auto sito in INDIRIZZO. E’ stato versato un acconto di 32.500 euro, pari al 50%. C’è da saldare la parte restante e rendere il posto auto pertinenza dell’appartamento ‘), e che quindi risultava indispensabile per l’erede, per riuscire a finalizzare l’operazione di acquisto, la piena collaborazione in tal senso della controparte.
11. Posto, quindi, che nella presente fattispecie non si è assolutamente in presenza di inadempimenti reciproci (bensì di un solo evidente inadempimento da parte di , nemmeno dovrà farsi luogo a una valutazione comparativa della gravità e dell’incidenza causale dei rispettivi comportamenti al fine di stabilire quale di essi rivesta carattere prevalente e assuma efficacia causale nel mancato adempimento dell’altra (cfr. Cass. civ. ordinanza 6 febbraio 2025 n. 3017 e Cass. 30 maggio 2017 n. 13627), o se essi si equivalgano al punto da elidersi vicendevolmente: uno solo di essi, infatti, è idoneo a giustificare il recesso e la relativa applicazione dell’art. 1385 co. 2 c.c.
12. Alla luce di quanto precede, anche la domanda di condanna al pagamento del danno lamentato dalla Società in comparsa di risposta (determinato nell’importo di 5.200 euro in conseguenza del minor prezzo di vendita conseguito da nella successiva alienazione del box auto) risulta manifestamente infondata nel
merito, quantunque essa già risulti improcedibile in rito (non essendo stata oggetto di previa negoziazione assistita, come previsto dall’art. 3 D.L. n. 132/2014 per le domande di pagamento di somme non superiori a 50.000 euro, ed essendo stata la relativa eccezione preliminare ritualmente rilevata da parte ricorrente nella prima difesa utile, costituita dall’udienza del 28 aprile 2022) e comunque inammissibile nel merito, non potendo, caparra confirmatoria e risarcimento danni, cumularsi fra loro, essendo la determinazione della caparra concepita dalla norma come una forma di preventiva liquidazione del danno, alternativa alla possibilità di esigere giudizialmente il ristoro dell’intero pregiudizio lamentato: o recedeva dal contratto trattenendo la caparra ricevuta oppure richiedeva, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto stesso ex artt. 1453 e 1455 c.c. e il risarcimento di tutti i danni subiti (cfr. Cass. 28 novembre 2024 n. 30636).
13. Nemmeno sussistono, infine, gli estremi per inquadrare la vicenda in esame nella figura giuridica del mutuo dissenso, atteso che esso presuppone la manifestazione di una volontà comune diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale (Cass. ordinanza n. 17084 dd. 26 giugno 2019), e una volontà siffatta può desumersi non dal mero comportamento omissivo o dall’inadempimento di una sola parte, bensì solo da condotte concludenti reciprocamente e inequivocabilmente orientate a detto fine (non presenti, con tutta evidenza, nel caso di specie).
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto viene condannata a rifonderle all’attore, come da liquidazione in dispositivo, effettuata in adesione alla nota spese depositata dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, ogni altra domanda o eccezione respinta o disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertata la legittimità del recesso ex art. 1385 co. 2 c.c. esercitato da in relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato fra ed in data 31 gennaio 2011, e accertate, per converso, l’illegittimità e perciò l’inefficacia del recesso ex art. 1385 co. 2 c.c. esercitato da in relazione al medesimo contratto preliminare di compravendita dd. 31 gennaio 2011, e la concomitante inammissibilità e comunque infondatezza della domanda di risarcimento, che dunque rigetta, proposta in via riconvenzionale dalla suddetta società convenuta, condanna a pagare all’attore la somma di 40.000,00 euro, pari al doppio della caparra confirmatoria versata dalla de cuius in occasione della stipula del contratto preliminare citato, nonché a restituire al suddetto attore la somma di 13.800,00 euro, corrisposta dalla promissaria acquirente medesima quale acconto sul prezzo, così per un totale complessivo di 53.800 euro;
2) condanna a a rifondere a le spese processuali, che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali e in € 402,50 per spese esenti, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. (come per legge).
Trieste, 21 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME