Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23231 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19432/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ANCONA n. 3006/2018 depositata il 18/12/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME conveniva NOME e NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Macerata – Sezione distaccata di Civitanova Marche, per sentire accertare la legittimità del suo recesso dal contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato con le convenute in data 21.04.2011, con conseguente condanna delle medesime al pagamento del doppio della caparra e delle spese di mediazione.
A sostegno della sua pretesa, deduceva l’attore che il recesso dal contratto preliminare era stato determinato dal fatto che alla data del 30.12.2011, termine essenziale per la stipula del contratto definitivo, gli immobili promessi in vendita risultavano ancora intestati per la quota di 1/3 alla sorella delle promittenti venditrici, NOME COGNOME, deceduta molti anni addietro e, quindi, rimasta estranea alla stipula del preliminare.
1.1. Il Tribunale adìto respingeva la domanda attorea; in accoglimento delle domande formulate dalle convenute, accertava e dichiarava l’illegittimità del recesso di NOME COGNOME dal contratto preliminare di compravendita, nonché il suo inadempimento e il conseguente diritto delle convenute a trattenere legittimamente la caparra ricevuta.
La suddetta pronuncia veniva impugnata da NOME COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Ancona che rigettava il gravame confermando integralmente la decisione impugnata. Per quel che qui ancora rileva, concordando con il primo giudice, la Corte distrettuale confermava la sussistenza della piena proprietà in capo alle promittenti venditrici degli immobili oggetto di vendita, in quanto:
-i beni erano originariamente nella proprietà di NOME COGNOME, padre delle appellate e della loro sorella, NOME COGNOME, come risulta da sentenza definitiva di usucapione, sebbene intervenuta dopo la morte del de cuius ;
al decesso di NOME COGNOME (intervenuto in data 21.11.1981) i beni sono entrati in successione delle tre figlie, NOME, NOME e NOME per 1/3 ciascuna;
-al decesso di NOME COGNOME (intervenuto in data il 11.11.1984) i due figli di costei, unici eredi noti, rinunciavano all’eredità, che quindi si è accresciuta alle quote delle sorelle NOME NOME NOME, promittenti venditrici, ora proprietarie ciascuna per ½ dei beni di cui è causa.
La pronuncia veniva impugnata da NOME COGNOME per la cassazione, il ricorso affidato a tre motivi è illustrato da memoria.
Resistevano NOME COGNOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la motivazione nei punti in cui, limitandosi a concordare con il primo giudice, non fornisce alcuna spiegazione valida ed esaustiva del perché COGNOME NOME NOME fossero proprietarie dell’immobile promesso in vendita ciascuna per la quota di ½ alla data della stipula del preliminare e del perché, quindi, la quota della defunta NOME COGNOME si sarebbe automaticamente accresciuta alle loro quote, ed in forza di quali principi giuridici. Si tratta, a giudizio del ricorrente, di una motivazione resa per relationem alla sentenza di primo grado, come tale apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché non costituisce
espressione di un autonomo processo deliberativo (Cass. n. 27112 del 2018; Cass. Sez. U., n. 22232 del 2016).
1.1. Il motivo è infondato. Le pronunce di questa Corte sono state richiamate in ricorso in modo inconferente, posto che esse enunciano un principio più articolato, in virtù del quale la sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23997 del 02/08/2022, Rv. 665373 – 01) Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, Rv. 654951 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018, Rv. 651205 -01).
1.2. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha sintetizzato il convincimento del giudice di prime cure in merito alla comproprietà degli immobili promessi, ritenendo che tale presupposto non avrebbe potuto essere messo in discussione da alcuno, atteso che risultava dimostrata in giudizio l’assenza di ulteriori eredi sull’asse ereditario di NOME COGNOME; da ciò deducendo e confermando integralmente la sentenza di prime cure, inclusa la statuizione sul l’illegittimità del recesso del COGNOME (v. sentenza p. 3 primi due righi; righi 7 e 8; 3° capoverso).
Non ha pregio, pertanto, la censura che considera perplessa e incomprensibile la motivazione resa dal giudice di seconde cure.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia da parte della Corte territoriale riguardo alla questione della legittimità o meno del recesso esercitato dal COGNOME ex art. 1385, comma 2, cod. civ., in ossequio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che nell’atto di appello parte odierna ricorrente concludeva chiedendo l’accertamento e la dichiarazione che il COGNOME fosse legittimamente receduto dal contratto preliminare di compravendita stipulato il 21.04.2011 per inadempimento delle due promittenti venditrici alla stipula del contratto definitivo entro il termine essenziale convenuto del 30.12.2011, con il conseguente suo diritto alla restituzione del doppio della caparra (pari ad € . 8.000,00) e della somma pagata all’agenzia immobiliare a titolo di provvigione (pari ad € . 4.000,00).
2.1. Il motivo è infondato. Come si è detto supra (punto 1.1.) l ‘argomentazione della Corte d’Appello è incentrata sull’assenza di eredi (diversi dai due figli di NOME, che avevano rinunciato all’eredità della madre ) che possano avere interesse a far valere la tardività delle rinunce dei figli NOME e NOME COGNOME e, quindi, il compimento dell’accrescimento della quota di NOME a favore delle sorelle. Oltre al fatto, prosegue la Corte territoriale, che le quote di NOME e NOME COGNOME si sarebbero accresciute sia nel caso di mancata accettazione dell’eredità da parte dei due figli, sia nell’opposta situazione del rifiuto di essa (v. sentenza p. 3, 1° capoverso).
Tale argomentazione, scevra da incongruenze logico-giuridiche, è servita al giudice di seconde cure per confermare il convincimento espresso da l giudice di prime cure in merito all’illegittimità del recesso
del COGNOME: nessuna omessa pronuncia, può, quindi essere addebitata alla motivazione impugnata.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli: 2697 (onere della prova), 2650 (continuità delle trascrizioni), 522 (devoluzione delle successioni legittime), 586 (acquisto dei beni da parte dello Stato), 480 (prescrizione) cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La tesi del ricorrente è che non si sarebbe potuto redigere un atto notarile di compravendita di un bene immobile che, al 30.12.2011 (data del termine previsto contrattualmente per la stipula del rogito l’intestazione), risultava ancora intestato catastalmente a COGNOME NOME, non avendo le promittenti venditrici regolarizzato le trascrizioni, in violazione del principio di continuità: in altri termini, le promittenti venditrici non avevano acquisito la piena proprietà dell’immobile per 1/2 ciascuna, immobile ancora intestato per la quota di 1/3 alla sorella defunta. Il ricorrente contesta, altresì, l’accrescimento alle promittenti venditrici della quota intestata alla sorella a NOME COGNOME: era, infatti, preciso onere di NOME e NOME COGNOME dimostrare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 522 cod. civ. al fine di poter invocare detto accrescimento e, quindi, la proprietà di ½ ciascuna. A tal proposito, precisa il ricorrente, non risulta che nessuna delle tre figlie di NOME COGNOME avesse mai accettato l’eredità in modo espresso o tacito: la denuncia di successione era stata presentata solo in data 13.03.2009 e, essendosi prescritto il diritto di accettare l’eredità del padre (trascorsi oltre dieci anni dall’apertura della successione del de cuius ), ai sensi e per gli effetti dell’art. 586 cod. civ. l’eredità vacante si era devoluta allo stato; il che significa che neanche le due promittenti venditrici potrebbero essere intestatarie della quota di 1/3 degli immobili di cui è causa. In ogni caso, insiste il ricorrente, l’istituto
dell’accrescimento non avrebbe potuto comunque trovare applicazione, in quanto la defunta NOME non aveva mai rinunciato all’eredità del padre nei dieci anni trascorsi dalla morte del de cuius , come invece presuppone l’art. 522 cod. civ., così devolvendosi l’eredità agli altri aventi diritto, ossia il coniuge, NOME COGNOME (a sua volta deceduto in data 14.12.1988), nonché i due figli di NOME e NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME. Di conseguenza, deduce il ricorrente, non potevano avere alcuna rilevanza giuridica le rinunce all’eredità dei due figli di NOME COGNOME, effettuate in data 09.05.2009, quindi oltre il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità della stessa dante causa ; né è stata mai fornita prova della non esistenza di eredi cui sarebbe stata devoluta l’eredità per rappresentazione. Inoltre, conclude il ricorrente, deve escludersi l’accettazione tacita delle eredità nel termine dei dieci anni dalle aperture delle successioni, non potendo avere rilevanza a tal fine né la denuncia di successione né la trascrizione del certificato di successione, trattandosi di meri adempimenti fiscali e di pubblicità-notizia, per giunta intervenuti ben oltre i dieci anni. In questa prospettiva, spiega il ricorrente, non avrebbe pregio la difesa delle COGNOME – avallata del giudice di prime cure – in virtù della quale la mancata trascrizione della denuncia di successione e delle rinunce dei figli di NOME COGNOME fosse imputabile ad un ritardo dell’Agenzia delle Entrate.
3.1. Il motivo si rivela inammissibile perché non coglie la ratio decidendi , agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Il giudice di seconde cure ha fondato la motivazione sul rilievo dirimente per cui nessuno ha interesse a sollevare la questione della prescrizione del diritto di rifiutare l’eredità di NOME da parte dei figli di costei, poiché non risulta l’esistenza di altri eredi che abbiano interesse a farlo (cfr. le prime due righe di pag. 3).
Questa ratio decidendi non è stata adeguatamente censurata.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore delle controricorrenti , che liquida in € . 2.200,00 per compensi, oltre ad € . 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione