Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 136 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 136 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 29093-2021 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-Ricorrenti –
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– Controricorrente –
e nei confronti di
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME;
Intimati –
avverso la sentenza n.1354/2021 della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 23/08/2021;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio 20/10/2022, dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
–NOME COGNOMECOGNOME sulla premessa di aver stipulato in d 04.07.2009 un contratto preliminare di compravendita di immobile sito in Pantelleria e, a seguito di mancata stipula del contratto d tivo nei termini stabiliti, di aver sottoscritto in data 01.08.20 scrittura privata con la quale i promittenti venditori si impegnati a procedere al un corretto inserimento in catasto della p nimetria corrispondente alla reale consistenza del fabbricato, c venne in giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala NOME COGNOME NOME COGNOME, al fine di sentir dichiarare la l timità del suo recesso dal contratto preliminare di compravendita pertanto, il suo diritto a percepire il doppio della caparra consegn
Si costituirono in giudizio i convenuti chiedendo, per quel che cora rileva in questa sede, il rigetto della domanda;
Con sentenza n. 1238/2018 del 29.12.2018, il Tribunale di Marsala, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare 04.07.2009 e l’accordo di cui alla successiva scrittura privat 01.08.2014 per mutuo dissenso;
-avverso la sentenza di primo grado proposero appello principale RAGIONE_SOCIALE e appello incidentale COGNOME e COGNOME dinanzi a la Corte di appello di Palermo, la quale, in accoglimento dell’appe principale, dichiarò legittimo il recesso esercitato dalla promis acquirente dal contratto preliminare di compravendita e, per l’effe condannò COGNOME e COGNOME al pagamento di € 100.000,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE;
ricorrono in cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME sulla base di due motivi.
resiste con controricorso NOME COGNOME.
Il relatore ha formulato proposta, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che:
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1457 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello qualificato come essenziale il termine di sessanta giorni concordato nella scrittura privata del 01.08.2014, avente ad oggetto la regolarizzazione catastale del fabbricato, in assenza di qualsiasi espressa qualificazione dei termini contrattualmente previsti come essenziali; ancora, il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la regolarizzazione catastale non dipendeva dalla esclusiva volontà dei ricorrenti, ponendosi come necessario l’intervento del Comune per la stipula dell’atto pubblico;
Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi;
la Corte d’appello non ha dichiarato la legittimità del recesso per 573v i olazione del termine essenziale stabilito dalle parti ma per inadempimento imputabile ai promittenti venditori COGNOME–COGNOME*, non avendo gli stessi provveduto alli obbligo di regolarizzazione del bene immobile, così come stabilito in contratto;
in particolare, la Corte d’appello di Palermo, per quel che ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che, in forza del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, così come stabilito con contratto preliminare di compravendita del 04.07.2014, integrato dall’accordo successivo sottoscritto con scrittura privata del 01.08.2012, incombeva
sulla promittente venditrice l’obbligo di compiere la regolarizzazione catastale dell’immobile promesso in vendita, con conseguente inadempimento dell’obbligazione assunta, non avendo provveduto in tal senso né entro il 1.10.2014, né successivamente;
la Corte di merito ha fondato la decisione sulla violazione, da parte della promittente venditrice, del principio di autoresponsabilità contrattuale e di buona fede, per non aver accertato, prima di sottoscrivere la scrittura integrativa, la possibilità di regolarizzar l’immobile dal punto di vista urbanistico, il tempo e gli oneri pecuniari necessari per gli incombenti burocratici e tecnici.
del resto, come affermato da questa Corte, l’esercizio della facoltà di recesso prevista dall’art. 1385 cod. civ., per il caso di versamento della caparra, non è subordinato né all’esistenza di un termine essenziale, né all’intimazione di una diffida ad adempiere” (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 2019 del 21.06.1972; Cass. n. 4274 del 1954);
a ciò si aggiunga che, in ogni caso, anche l’eventuale mancanza di un termine essenziale, non vale ad escludere che i ritardi nella stipula del definitivo possano costituire di per sé un inadempimento di non scarsa importanza, ove concretamente i ritardi nell’adempimento superino ogni ragionevole limite di tolleranza da apprezzarsi discrezionalmente dal giudice di merito in relazione all’oggetto del contratto e alla natura del medesimo” (Cass., 11.2.2014, n. 3089).
-Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., il difetto assoluto di motivazione o incongruità violazione dell’art. 1457 c.c., per aver erroneamente la Corte d’appello ritenuto essenziale l’inadempimento dei promittenti venditori, senza valorizzare il contegno di entrambe le parti al fine di valutare l’effettiva essenzialità del termine indicato nell’accordo e in particolare per avere il promissario acquirente rinunciato a far valere
l’essenzialità del termine, avendo accettato la sottoscrizione di un accordo integrativo, pur nella consapevolezza che la regolarizzazione catastale non dipendesse unicamente dalla volontà del promittente venditore;
Il motivo è inammissibile in quanto deduce il vizio di difetto assoluto di motivazione non più prevista nella formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ratione temporis applicabile, se non nei limiti dell’assenza o apparenza della motivazione o dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nella specie insussistente in quanto la motivazione consente di cogliere in modo compiuto l’iter della decisione ed il ricorso, contestando la valutazione della prova, contrappone alla ricostruzione svolta dal giudice di merito la propria valutazione degli elementi istruttori, insindacabile in sede di legittimità. (Cass., S.U., n. 8053/2014).
il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deí ricorrentt di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part del. ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pa quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di COGNOME della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte di Cassazione in data 20 ottobre 2022.