SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 5150 2026 – N. R.G. 00042908 2025 DEPOSITO MINUTA 03 04 2026 PUBBLICAZIONE 03 04 2026
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma – VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice NOME COGNOME , nell’udienza del 03/04/2026, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 42908 del Ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2025
tra , rappresentato e difeso -giusta procura -dall’avv. , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
attore
e
, nata in Polonia il DATA_NASCITA e residente in INDIRIZZO
convenuta contumace
CONCLUSIONI : come in atti.
FATTO E DIRITTO
- fatti controversi.
Con ricorso ex art. 447 bis cpc regolarmente notificato in data 15.12.25 a la ricorrente svolgeva domanda di rilascio e richiesta di condanna di pagamento somme dovute contrattualmente,
relativamente alla porzione dell ‘ immobile sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO stanza identificata alla lettera D di cui alla planimetria allegata al contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data 1.04.23 e registrato il 4.04.23. Deduceva che la, stessa con missiva del 19.06.23, versata in atti al doc. 2, aveva comunicato la propria volontà di recedere per la data del 30.10.23, non ottemperando al rilascio sino ad oggi e continuando a corrispondere canoni inferiori a quanto pattuito contrattualmente per complessivamente una differenza di 1000,00 euro alla data di deposito del ricorso, avendo maturato medio tempore una ulteriore morosità.
Così concludeva: ‘ -accertata e dichiarata l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 01/04/2024 e registrato in data 04/04/2024 relativo alla porzione di unità immobiliare (una stanza) identificata alla lettera ‘D’ ‘di proprietà della ricorrente dell’immobile sito in Roma, INDIRIZZO, per esercizio del diritto di recesso unilaterale manifestato dalla signora ; condannare la signora ,
nata a Wielopole Skrzynskie; (POL), il DATA_NASCITA, CF.
,
C.F.
all’immediato rilascio della porzione di unità immobiliare (una stanza) identificata alla lettera ‘D’ della planimetria allegata al contratto di locazione dell’immobile sito in Roma, INDIRIZZO, libera di persone e cose anche interposte, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio; condanni, altresì, la resistente al pagamento della somma di euro 1000,00 oltre interessi, così come precisata nelle premesse del presente atto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di mediazione. ‘
Nessuno si costituiva in giudizio per la convenuta.
Veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo per mancata comparizione della resistente nonostante la regolare convocazione, come da verbale versato in atti.
All’udienza di discussione la difesa attrice dichiarava di rinunciare alla
domanda di condanna relativa al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme così come svolto in ricorso riservandosi richiesta di separato decreto ingiuntivo.
- merito della lite
La domanda dell ‘ attrice è fondata e va pertanto accolta per i motivi di seguito considerati, tenendo conto della rinuncia alla domanda di condanna al pagamento della morosità come dichiarato nel verbale di udienza in data odierna, riservandosi decreto ingiuntivo all ‘ esito della procedura di rilascio.
La convenuta non ha provato l’avvenuto pagamento della morosità dedotta e non si è costituita in giudizio deducendo alcuna ragione e/o argomentazione a giustificazione del proprio comportamento inadempiente, anche in ordine al mancato rilascio dalla stessa comunicato per impossibilità di fruizione del bene immobile locato a causa di incendio occorso in data 30.05.23, continuando tuttavia nel possesso ed utilizzo dell’immobile senza rilasciarlo alla data indicata, alterando in tal modo l’equilibrio sinallagmatico RAGIONE_SOCIALE obbligazioni di cui al contratto di locazione sottoscritto.
Il contratto prevede infatti all’art. 5 il pagamento del canone mensile di 450,00 euro entro il 5 di ogni mese; il contratto costituisce il titolo posto a fondamento della richiesta domanda di risoluzione e di rilascio dell’immobile, atteso l’omesso adempimento di parte conduttrice, che nulla ha provato nel corso del giudizio, peraltro non presenziando alle udienze e non avvalendosi della facoltà di difesa in giudizio.
La parte attrice ha comunicato alla RAGIONE_SOCIALE la risoluzione del contratto al 31.10.23 e nel 2025 ha introdotto il presente processo essendosi la convenuta avvalsa della facoltà prevista dall ‘ art.3 del contratto di locazione, Tuttavia il suddetto art. 3 prevede che il conduttore possa recedere dal contratto con due mesi di preavviso ma non prima della
scadenza della prima annualità (1.04.24). Pertanto la domanda di cessazione del contratto di locazione non può essere accolta per la data del 31.10.23 ma per la diversa data del 1.06.24 (due mesi successivi alla scadenza del primo anno contrattuale).
Pertanto il contratto deve ritenersi cessato alla data del 1.06.24 e per l ‘effetto si fissa la data per il rilascio al 15 aprile 2026 considerata anche la morosità accumulata medio tempore dal conduttore.
D iscende anche la condanna della stessa, giusto il disposto dell’art. 12 -bis, d. lgs. 28/2010 -applicabile al presente giudizio, introdotto dopo il 28.2.2023 -, al pagamento in favore dell’Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Per le ragioni indicate si accoglie la domanda di risoluzione per disdetta del conduttore relativamente al contratto di locazione sottoscritto in data 1.04.23, per la porzione di immobile ‘ stanza ‘ distinta con la lettera D come da planimetria allegata al contratto di locazione relativamente al l’immobile sito in INDIRIZZO; si ordina il rilascio e si fissa la data del 15 aprile 2026 per l ‘ inizio della esecuzione; si condanna parte resistente al pagamento della somma pari ad euro 86,00 per mancata partecipazione alla mediazione; le spese di lite seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara risolto il contratto di locazione stipulato in data 01/04/2024 e registrato in data 04/04/2024 relativo alla porzione di unità immobiliare (una stanza) identificata alla lettera ‘D’ ‘di proprietà della ricorrente dell’immobile sito in Roma, INDIRIZZO, int. 26 per recesso unilaterale
della resistente;
fissa per l ‘ esecuzione del rilascio la data del 15 aprile 2026;
condanna la resistente a corrispondere in favore della parte ricorrente il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio che liquida in euro 70,00 per spese vive, oltre euro 205,32 per spese di mediazione ed euro 800,00 per compensi professionali (quantificati questi ex dm n°147/2022 valori medi scaglione fino a 1100,00 euro) inclusi onorari di mediazione, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa.
Così deciso in Roma, 3.04.26
Il giudice
NOME COGNOME