Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4127 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27884/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocat o COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 361/2020 depositata il 15/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
AVV_NOTAIO ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 361 del 2020 del Tribunale di Milano esponendo che:
-si era opposto all’ingiunzione ottenuta nei suoi confronti dal RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento di fatture relative alla fornitura di prodotti informatici ed editoriali per le annualità 2008-2011;
-aveva dedotto di aver receduto dal contratto a fronte della mancata fornitura di prodotti omaggio pattuiti, e di aver pagato la somma dovuta fino al recesso stesso;
-il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione, con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui: il recesso era stato inviato all’ufficio dell’editrice destinato agli abbonamenti cartacei, diverso dalla sede legale riportata nel contratto, senza l’indicazione dei dati necessari a individuare il contratto, sicché non poteva ritenersi idoneamente ricevuto, dovendosi tener conto delle migliaia di rapporti negoziali gestiti dalla società; era inoltre stato provato che, pur dopo il recesso, l’opponente aveva continuato a fruire della banca dati, essendo risultati diversi accessi con i codici forniti a AVV_NOTAIO nonché la ricezione di DVD contenenti aggiornamenti; significativamente, prima del giudizio non erano state contestate le richieste di pagamento;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché, in particolare, il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che: la raccomandata di recesso era stata inviata con carta intestata dello studio, codice fiscale, partita IVA e indirizzo, indicando la volontà di recedere e la valenza anche quale disdetta della missiva stessa, indirizzandola all’ufficio abbonamenti della società editrice in assenza di un diverso vincolo contrattuale sul punto; nella sentenza impugnata era stata contraddittoriamente negata la valenza di recesso e affermata quella della disdetta, per poi invece riconoscere dovute le somme per tutta la durata quadriennale del contratto oltre all’anno di rinnovo invece necessariamente escluso dalla disdetta medesima; gli accessi successivi erano stati occasionali a séguito di memorizzazione dei codici da parte del computer, e comunque potevano essere stati effettuati da un collaboratore o dalla segreteria senza effettiva fruizione del servizio neppure aggiornato come necessario attraverso l’invio del DVD più recente; la società editrice non aveva disattivato i codici, sicché gli stessi accessi erano alla stessa imputabili, senza che potesse ritenersi concluso implicitamente un nuovo contratto che avrebbe richiesto una nuova sottoscrizione; il testimone escusso aveva solo confermato gli accessi ma non la ricezione e neppure la spedizione dei DVD;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370, 1321, cod. civ., poiché, in particolare, il Tribunale avrebbe errato negando la valenza di recesso alla raccomandata inviata e pacificamente ricevuta, secondo le modalità descritte nella prima censura, senza neppure dare valore alla circostanza che era stata inviata tre anni
prima e non tre mesi prima come previsto dal contratto per la disdetta, e dunque negando sostanzialmente valore all’intervenuta condotta negoziale con cui era stata palesata la volontà risolutoria;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., poiché, in particolare, il Tribunale avrebbe omesso la complessiva valutazione dei fatti emersi negando la valenza di recesso della discussa e descritta missiva, al contempo valorizzando la pretesa mancata contestazione delle richieste di pagamento mentre erano state semplicemente riconosciute le debenze precedenti al recesso medesimo;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato negando in modo sostanzialmente apodittico la valenza di recesso, in uno a disdetta, della missiva in questione;
Considerato che
i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono conclusivamente inammissibili;
il Tribunale, in sede di appello, con motivazione pienamente riconoscibile e analizzando i fatti rilevanti ai fini del decidere, ha per un verso escluso l’idonea ricezione per erroneo indirizzamento della missiva di recesso, ritenuto al contempo non completo di tutti i dati necessari all’identificazione, e, per altro verso, con autonoma ragione decisoria, valutato che la sopravvenuta condotta dell’odierno ricorrente aveva comunque palesato la rinnovata e dirimente volontà di proseguire il rapporto negoziale, essendo risultati plurimi accessi al servizio, con l’aggiunta della ricezione del materiale DVD e la mancata contestazione dei solleciti di pagamento;
riguardo a tale seconda ‘ratio decidendi’ il ricorso:
nega che l’accesso volesse significare navigazione telematica e quindi uso del servizio, aggiungendo che avrebbe potuto essere occasionale per memorizzazione dei codici da parte del computer, ovvero posto in essere non dall’ingiunto deducente ma da collaboratori di studio, ferma rimanendo la carenza di sottoscrizione di un ulteriore contratto dopo quello da cui era così receduto;
nega che la deposizione testimoniale abbia riferito l’invio e una risultante ricezione dell’ulteriore materiale telematico rappresentato dai DVD;
il profilo sub a) è un manifesto tentativo di rivisitazione delle risultanze fattuali, estraneo alla presente sede di legittimità;
il profilo sub b) è formulato in modo aspecifico poiché afferma semplicemente che l’escusso non avrebbe riferito, ‘parte qua’, quanto assunto dal giudice di merito;
ma, prima di discutere del possibile ‘travisamento della prova’, potenzialmente sussumibile nella cornice legale dell’art. 115, cod. proc. civ., ovvero in un’elastica ottica ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., parte ricorrente avrebbe dovuto riportare il tenore della deposizione, così da consentire l’apprezzamento della censura che, invece, si rivela come detto aspecifica a mente del requisito di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ‘ratione temporis’ applicabile (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
in ogni caso, resterebbe la valenza dell’accertamento in fatto della fruizione del servizio, valorizzato in corretta coerenza con la libertà negoziale delle forme, non obliterabile come detto in questa sede e del resto neppure superabile con speciose distinzioni tra accesso e fruizione oppure evocando irrilevanti utilizzi di personale dello studio legale comunque riferibile al ricorrente per il tramite dei codici di accesso, memorizzati o meno, sicché nulla in contrario poteva implicare, neppure in tesi, la mancata disattivazione
immediata dei codici stessi intervenuta solo successivamente a una più conclamata ovvero persistente morosità;
al contempo, per completezza si osserva che del tutto aspecifica è anche l’obiezione fatta alla valorizzazione della mancata contestazione dei pagamenti, mediante il riferimento al riconoscimento delle somme dovute fino al recesso, sia perché si tratta anche in tal caso di accertamenti fattuali riservati al giudice di merito, sia perché quest’ultimo ha rimarcato la suddetta mancata contestazione delle richieste di pagamento ricevute complessivamente fino a prima del giudizio di primo grado (pag. 2 della sentenza gravata), senza che parte ricorrente nulla di più dettagliato replichi sul punto se non con la cumulativa -e non meglio chiarita come dimostrata -controdeduzione (pag. 23 del ricorso);
spese secondo soccombenza;
non può dirsi complessivamente integrato l’oggettivo abuso processuale sotteso alla sollecitata condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 1.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.