Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4964 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4964 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6672/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
Comune Agerola in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 626/2021 depositata il 19/02/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2025 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per accoglimento del ricorso principale e per il
rigetto di quello incidentale.. Uditi per il ricorrente l’AVV_NOTAIO e per il ricorrente incidentale l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. L’ing AVV_NOTAIO NOME COGNOME convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata il Comune di Agerola per chiedere la condanna al pagamento della somma di € 169.267,28, a titolo di compensi per l’attività prestata quale direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza relativamente alle opere riguardanti il Palasport Comunale, oltre al risarcimento del danno derivante dall’illegittimo recesso da parte del Comune; in via subordinata, chiese che gli venisse corrisposta l’indennità ex art.10 della Legge n. 143 del 1949.
L’adito Tribunale, nel contraddittorio con il Comune di Agerola, accolse, per quanto di ragione la domanda, dichiarò l’illegittimità del recesso e condannò il Comune al pagamento del compenso in favore dell’COGNOME NOME COGNOME nella misura di € 61.934,33 ed al risarcimento dei danni; rigettò, invece, la domanda di riconoscimento dell’indennità ex art. 10 della Legge n. 143 del 1949.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Agerola propose appello e dedusse che la causa del recesso era stata determinata dalle reiterate richieste di pagamento da parte del professionista, ragione per la quale non era dovuto il risarcimento dei danni; in via subordinata, chiese che le spese fossero contenute nel limite del 10% in analogia con quanto previsto dall’art. 134 del D. Lgs. n. 163 del 2006.
Si costituì l’AVV_NOTAIO. COGNOME per resistere all’appello.
La Corte d’appello di Napoli accolse parzialmente con la sentenza indicata in epigrafe l’appello del Comune e, per l’effetto, rigettò la domanda risarcitoria e dichiarò inammissibile la domanda di indennità ex art.10 della Legge n. 143 del 1949.
La Corte ritenne che il diritto di recesso, esercitato ex art. 2237 c.c. dal committente, aveva natura di diritto potestativo e, di conseguenza, il committente era tenuto a rimborsare al prestatore d’opera solo le spese sostenute e a pagare il compenso per l’attività svolta ma non il risarcimento dei danni.
Quanto alla domanda di corresponsione dell’indennità, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 143 del 1949, la Corte d’appello osservò che si trattava di domanda avente altra causa petendi rispetto alla domanda risarcitoria; tale domanda era stata proposta in primo grado in via subordinata ma, avendo il Tribunale accolto la domanda risarcitoria, la domanda indennitaria era rimasta assorbita; conseguentemente, l’COGNOME, vittorioso in primo grado, avrebbe dovuto proporre appello incidentale e non limitarsi a riproporre la questione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
Avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’COGNOME. COGNOME sulla base di quattro motivi.
Il Comune di Agerola ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt. 3, 4, 5 della Legge n. 2248/1865 e omessa e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che, non essendo sindacabili i motivi per i quali il committente aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto, nulla sarebbe spettato al professionista a titolo risarcitorio. Tale affermazione sarebbe contraria al principio generale di sindacabilità degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze n. 9861/2015 e n. 500/99, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare l’illegittimità del recesso e, quindi, la imputabilità a colpa del Comune, con consequenziale riconoscimento della fondatezza della domanda risarcitoria.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2237 c.c. e dell’art. 10 L. 143/49, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato che il citato art. 2237 c.c. precludeva la possibilità di proporre la domanda risarcitoria. La Corte
d’appello non avrebbe considerato la disciplina speciale prevista per gli architetti e ingegneri ovvero l’applicabilità dell’art. 10 della L. 143/49, in forza della quale, in deroga all’art. 2237 c.c., se il recesso è imputabile al committente spetterebbe al professionista il risarcimento dei danni e che tale voce ingloberebbe l’indennità, come affermato da Cass. n. 451/2020. Nel caso di specie, esso ricorrente -quale attore – aveva fornito la prova della colpa del Comune nel recedere dall’incarico perché il recesso sarebbe stato fondato sulle reiterate richieste di compenso da parte del ricorrente, che costituiva esercizio legittimo del suo diritto.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non avere la Corte d’appello riconosciuto l’indennità ex art. 10 L. 143/49 sull’erroneo presupposto che esso ricorrente -nella qualità di attore, vittorioso in primo grado – avrebbe dovuto proporre appello incidentale su tale domanda, che era rimasta assorbita in seguito all’accoglimento della domanda principale di risarcimento. Secondo il ricorrente, poiché l’indennità era compresa nella richiesta risarcitoria, sarebbe stata sufficiente la mera riproposizione della domanda, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.
4.1. Le questioni di diritto poste all’attenzione di questa Corte riguardano il rapporto tra domanda risarcitoria e domanda indennitaria in caso di prestazioni parziali a seguito di recesso del committente, ai sensi dell’art. 10 L. 143/49.
Ulteriore profilo riguarda l’ammissibilità della domanda indennitaria in tema di determinazione pattizia, come avviene negli appalti pubblici.
4.2. L’art. 10 della Legge n. 143 del 1949 dispone che la sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico dato al professionista non esime il committente dall’obbligo di corrispondere l’onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18, che disciplina le prestazioni parziali, ovvero le prestazioni del professionista che “non seguono lo sviluppo completo dell’opera’ ma si limitano solo ad alcune funzioni – appunto parziali – alle quali fu limitato l’incarico originario; in tale ipotesi, la valutazione dei compensi a
percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella 8, allegata alla legge, aumentata del 25 per cento.
Il comma 2 dello stesso art. 10 prevede che, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso, rimane salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Dall’interpretazione letterale dei richiamati artt. 10 e 18 della L. n. 143 del 1949, si evince che l’architetto e l’ingegnere, in caso di sospensione dell’incarico, hanno sempre diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 18, per le prestazioni parziali, e, in caso di colpa del committente, anche alla tutela risarcitoria.
La Corte costituzionale, con le sentenze nn. 192/1984 e 336/2000, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dei citati art. 10 e 18 della Legge professionale degli architetti ha osservato che la maggiorazione dei compensi nell’ipotesi di “sospensione” dell’incarico, costituisce una indennità volta a compensare l’architetto o l’ingegnere per l’impossibilità di realizzare il progetto predisposto, che può essere apprezzato soltanto nei successivi stadi di realizzazione dell’opera.
Il professionista può pretendere il risarcimento del danno soltanto deducendo e provando l’altrui colpevole condotta e non sulla base del mero fatto della sospensione dell’incarico, anche in caso di intervenuta revoca. Ad evitare, infine, il rischio di qualsiasi indebita locupletazione per il professionista, vi è il principio secondo cui l’indennità prevista dall’art. 10, comma 1 resta assorbita nel risarcimento quando la sua misura sia superiore.
In tema di recesso dal contratto di prestazione d’opera professionale, il citato art. 10 della l. 2 marzo 1949 n. 143 (tariffa degli ingegneri e architetti) diverge, pertanto, dalla disciplina comune di cui all’art. 2237 c.c., in quanto, pur non limitando l’incondizionato diritto di recesso da tale norma concesso al cliente, pone a suo carico un’obbligazione indennitaria ex lege, statuendo l’automatico aumento del compenso dovuto al professionista, nella misura del 25 %, oltre all’obbligazione risarcitoria, se il professionista prova la colpevole condotta del committente.
Anche la giurisprudenza di questa Corte ha affermato la debenza dell’aumento in favore del professionista nella ipotesi di prestazioni parziali, oltre al risarcimento dei danni in caso di colpa del committente, specificando che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, il diritto al risarcimento di maggiori danni è escluso se la sospensione è imputabile al professionista (Cass. n. 451/2020; Cass. 7602/1999; Cass. n.401/1985).
4.3. L’indennità non è, invece, dovuta nei casi in cui vi è stata determinazione pattizia del compenso.
Come chiarito da questa Corte, nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, non possono applicarsi le disposizioni dell’art. 10 della l. n. 143 del 1949 perché la norma opera solo in mancanza di determinazione pattizia (Cass. n. 40182/2021; Cass. 15206/2011; Cass. 401/1985).
4.4. Nel caso di specie, poiché il contratto era stato concluso tra il professionista ed un ente pubblico avente ad oggetto l’attività di direzione dei lavori e di coordinamento della Sicurezza con riguardo ai lavori relativi al Palasport Comunale -non era dovuta l’indennità ex art. 10 della Legge n. 143 del 1949, mentre residuava la tutela risarcitoria, previa dimostrazione della legittimità o meno dello scioglimento del contratto da parte del Comune.
4.5. La Corte d’appello è, perciò incorsa nell’errore di negare al ricorrente la tutela risarcitoria senza verificare le ragioni che avevano indotto il Comune a recedere dal contratto.
Se, quindi, non era dovuta l’indennità in ragione della determinazione pattizia del compenso, non sarebbe, però, venuto meno il diritto del professionista al risarcimento dei danni in caso di colpa del committente perché -si ribadisce a norma dell’art. 10, comma e della L. 143/49, rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni quando la sospensione non sia dovuta a causa imputabili al professionista stesso.
La Corte d’appello, nel negare il risarcimento dei danni all’COGNOME. COGNOME, ha erroneamente affermato che motivi che avevano indotto il Comune a recedere
dal contratto erano insindacabili mentre era necessario valutare le ragioni del recesso, considerando che il Comune agiva iure privatorum.
Il ricorrente poteva dimostrare il diritto al risarcimento del danno soltanto deducendo e provando l’altrui colpevole condotta e non sulla base del mero fatto della sospensione dell’incarico; ne deriva che era consentito e dovuto il sindacato dell’atto con il quale il Comune aveva esercitato il diritto di recesso, al fine di verificare se esso fosse espressione di una condotta colpevole idonea a cagionare un danno al professionista che aveva fatto affidamento sul compimento dell’incarico e predisposto i mezzi per portarlo a termine.
Sebbene il diritto di recesso sia espressione di un diritto potestativo, tanto più quando è in gioco l’esercizio di una professione intellettuale basata su un rapporto fiduciario, il committente è sempre tenuto a preservare il cliente da pregiudizi derivanti dalla propria decisione di recedere dal rapporto d’opera.
4.6. La dottrina non ha mancato di sottolineare la peculiarità della disciplina dettata dalle norme speciali chiaramente derogatorie del dettato di cui al secondo comma dell’art. 2237 c.c., ponendo l’accento sul criterio di specialità oltre che su quello cronologico, essendo la legge n. L. 143/49 successiva all’emanazione del codice civile.
4.7. A tali approdi è giunta anche la giurisprudenza di questa Corte, che ha ammesso il diritto al risarcimento del danno in favore del cliente in caso di recesso dell’AVV_NOTAIO, stabilendo che il diritto di recesso deve essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio al cliente e che, nel caso in cui non sussista una giusta causa, il difensore è tenuto al risarcimento del danno di cui il cliente abbia provato l’esistenza (Cass. 16 marzo 2011 n. 6170). In particolare, è stato ritenuto che l’art. 85 c.p.c. e l’art. 7 della l. n. 794 del 1942 sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di AVV_NOTAIO, rispetto a quella generale dell’art. 2237 c.c., per effetto della quale è permesso all’AVV_NOTAIO di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa, salvo, in tal caso, il risarcimento del danno del quale il cliente provi l’esistenza (Cass. 36531/2021; Cass. 23077/2022).
4.8. La lettura coordinata della giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte di legittimità è univocamente orientata nel senso di accordare la tutela risarcitoria in caso di recesso illegittimo da parte del committente, principio al quale non si sottrae la Pubblica Amministrazione quando agisce iure privatorum.
4.9. Il ricorrente poteva, pertanto, pretendere il risarcimento del danno soltanto deducendo e provando l’altrui colpevole condotta e non sulla base del mero fatto del recesso del Comune mentre la Corte d’appello ha escluso tale prova impedendo la sindacabilità dell’atto con il quale era stato esercitato il recesso e la sua eventuale disapplicazione.
4.10. Oltre alla granitica giurisprudenza di questa Corte in materia di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo (Cass. n. 9861/2015 e n. n. 500/99), vanno segnalate decisioni specifiche che ammettono il sindacato e l’eventuale disapplicazione della revoca dell’incarico da parte di un ente pubblico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo; la Corte ha precisato che, costituendo espressione di autonomia privata funzionale all’instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo, la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario che, peraltro, assicura piena tutela con l’eventuale disapplicazione dell’atto presupposto (Cass. Sez. U, n. 9314/2022; Cass. Sez. U, n. 4/2007).
4.11. Oltre all’erronea affermazione circa l’insindacabilità degli atti amministrativi da parte del giudice ordinario, la Corte d’appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ammette pacificamente il recesso ad nutum in caso di prestazione d’opera di un architetto o ingegnere (Cass. 16596/2016 e la giurisprudenza in essa richiamata) traendo l’erronea conclusione che, nel caso di specie, non è in discussione il diritto potestativo di recesso ma il diritto risarcitorio nelle ipotesi in cui dall’esercizio del recesso sia derivato un danno.
4.12. Ne consegue l’illegittimità della decisione impugnata anche sotto il profilo processuale nella parte in cui la Corte d’appello, ritenendo che non fosse ammissibile la tutela risarcitoria, ha affermato la domanda di riconoscimento dell’indennità in questione, ritenuta assorbita in primo grado, dovesse essere riproposta con l’appello incidentale.
Va osservato che il ricorrente aveva proposto in primo grado la domanda risarcitoria e che, essendo risultato vittorioso all’esito del relativo giudizio, non aveva l’onere di riproposizione della domanda né, tanto meno, di proporre appello incidentale.
Il ricorso principale deve, pertanto, essere accolto nei suoi primi tre motivi, mentre va assorbito il quarto, siccome riguardante il capo accessorio sulle spese.
5.1. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che si uniformerà ai seguenti principi di diritto:
‘In tema di recesso dal contratto di prestazione d’opera professionale, l’art. 10 della l. 2 marzo 1949 n. 143 diverge dalla disciplina comune di cui all’art. 2237 c.c., in quanto, pur non limitando l’incondizionato diritto di recesso pone a carico del committente un’obbligazione indennitaria ex lege oltre al risarcimento dei maggiori danni quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.
L’obbligazione indennitaria non è dovuta in caso di determinazione pattizia mentre residua il diritto al risarcimento del danno in caso di recesso ad nutum del committente in assenza di giusta causa.
In caso di contratto tra il privato e la pubblica amministrazione, è consentito al giudice il sindacato sull’atto amministrativo con il quale è stato esercitato il recesso ad nutum del committente’.
Deve essere, quindi, esaminato l’appello incidentale proposto dal Comune di Agerola.
Con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la sentenza sarebbe motivata per relationem ; la
Corte d’appello avrebbe recepito la decisione del primo giudice senza tener conto che il Comune avrebbe corrisposto all’ AVV_NOTAIO somme superiori a quelle dovute, come risultante dai mandati di pagamento.
7.1. Il motivo è inammissibile.
7.2. La Corte di merito, nell’esaminare il motivo di appello proposto dal Comune di Agerola, che aveva insistito nel sostenere ‘la sovrapponibilità delle somma liquidate nel secondo capo della sentenza impugnata con quelle già ricevute dall’ingCOGNOME per effetto di precedenti statuizione’, ha affermato che l’appellante non aveva preso posizione su quanto evidenziato dal Tribunale in parte motiva con riferimento alle differenti prestazioni rese dal suddetto professionista rispetto a quelle del contenzioso de quo .
In sostanza, a fronte della statuizione del Tribunale, secondo cui il pagamento si riferiva a prestazioni diverse, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il motivo per la sua genericità perché non censurava la ratio decidendi della pronuncia del giudice di primo grado.
Ne consegue che il rigetto del motivo d’appello del Comune non è avvenuto attraverso la conferma per relationem della decisione ma sulla base di un profilo di inammissibilità che non viene censurato con il presente ricorso, il quale, in modo confuso, sollecita una diversa decisione nel merito della causa.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo costituito dall’avvenuto pagamento del compenso.
8.1. Anche tale motivo è inammissibile.
8.2. L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve
indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053).
Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha esaminato il fatto storico dell’avvenuto pagamento, ostandovi l’inammissibilità del motivo d’appello del Comune avverso la decisione della sentenza di primo grado, secondo cui il pagamento si riferiva a prestazioni diverse da quelle relative al giudizio de quo .
9. In definitiva, devono essere accolti i primi tre motivi del ricorso principale,
con assorbimento del quarto, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
10. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il quarto e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME