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Recesso contratto agenzia: quando è illegittimo?

Un agente ha citato in giudizio la sua società preponente dopo che questa, dopo aver già comunicato un recesso con preavviso, ha risolto il contratto per una presunta giusta causa (mancato raggiungimento degli obiettivi di fatturato) sorta durante il periodo di preavviso. Il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittimo il recesso per giusta causa, ritenendolo contrario al principio di buona fede, poiché la motivazione era già nota o prevedibile al momento della prima comunicazione. Di conseguenza, ha condannato la preponente al pagamento dell’indennità per il preavviso residuo e di altre indennità collegate, ma ha respinto la richiesta di indennità di scioglimento ex art. 1751 c.c. per mancata prova da parte dell’agente.

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Recesso Contratto Agenzia: Giusta Causa Invocata Durante il Preavviso? Il Caso del Tribunale di Milano

Il recesso dal contratto di agenzia è un momento delicato, governato da regole precise per tutelare entrambe le parti. Ma cosa accade se un’azienda, dopo aver già comunicato all’agente la volontà di terminare il rapporto con il dovuto preavviso, decide di ‘cambiare le carte in tavola’ e invoca una giusta causa per interrompere immediatamente il contratto? Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha fatto luce su questa specifica situazione, sottolineando il valore del principio di buona fede.

I Fatti di Causa: Un Doppio Recesso

Il caso ha origine da un contratto di agenzia per la promozione di prodotti di gioielleria. La società preponente, a settembre 2022, comunica all’agente il recesso dal contratto, concedendo il periodo di preavviso previsto dagli accordi collettivi.

Tuttavia, durante il periodo di preavviso, a fine dicembre 2022, la stessa società invia una nuova comunicazione, questa volta risolvendo il contratto con effetto immediato per giusta causa. La motivazione? Il presunto mancato raggiungimento da parte dell’agente degli obiettivi di fatturato per l’anno 2022.

L’agente, ritenendo illegittimo questo secondo recesso, si è rivolto al Tribunale per chiedere la declaratoria di illegittimità della risoluzione e il pagamento di tutte le indennità spettanti, tra cui l’indennità di scioglimento (ex art. 1751 c.c.), l’indennità sostitutiva del preavviso residuo e le indennità previste dagli accordi economici collettivi.

La Decisione del Tribunale sul Recesso Contratto Agenzia

Il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente le richieste dell’agente, stabilendo un punto fermo sulla condotta della società preponente. Il giudice ha dichiarato illegittima la risoluzione per giusta causa del 31 dicembre, considerandola una violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Di conseguenza, la società è stata condannata a pagare:
1. L’indennità sostitutiva per i mesi di preavviso non goduti dall’agente.
2. Il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto).
3. L’indennità suppletiva di clientela.

È stata invece respinta la domanda principale relativa all’indennità ‘meritocratica’ prevista dall’art. 1751 c.c., poiché l’agente non ha fornito la prova necessaria a sostenerla.

Le Motivazioni: la Violazione del Principio di Buona Fede

Il cuore della decisione risiede nell’analisi della condotta del preponente. Secondo il Tribunale, la società non poteva legittimamente invocare il mancato raggiungimento del fatturato come ‘giusta causa’ per una risoluzione immediata. Questo perché tale circostanza, ovvero l’andamento delle vendite, era un fatto già noto o quantomeno facilmente prevedibile al momento della prima comunicazione di recesso con preavviso a settembre.

L’azione della preponente è stata interpretata come un tentativo pretestuoso di sottrarsi all’obbligo di pagare l’indennità per i mesi di preavviso rimanenti. Agire in questo modo viola il dovere di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), che impone alle parti di comportarsi lealmente per tutta la durata del rapporto, inclusa la sua fase conclusiva.

Per quanto riguarda l’indennità ex art. 1751 c.c., il Tribunale ha ribadito un principio consolidato: non è sufficiente che il recesso sia ingiustificato. Per ottenere questa specifica indennità, l’agente ha l’onere di dimostrare in modo concreto di aver procurato nuovi clienti o di aver significativamente sviluppato gli affari con la clientela esistente, e che da ciò il preponente continui a trarre vantaggi sostanziali anche dopo la fine del rapporto. In assenza di tale prova, la domanda non può essere accolta.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Agenti e Preponenti

Questa sentenza offre importanti spunti pratici:

1. Stabilità delle Motivazioni: Un preponente non può modificare a proprio piacimento la causa del recesso durante il periodo di preavviso, specialmente se la ‘nuova’ giusta causa si basa su fatti preesistenti o prevedibili. La lealtà contrattuale impone chiarezza e coerenza.
2. La Buona Fede è Sovrana: Il principio di buona fede non è una mera clausola di stile, ma un criterio di giudizio concreto che permea l’esecuzione e la cessazione del contratto di agenzia.
3. Onere della Prova: L’agente che richiede l’indennità meritocratica ex art. 1751 c.c. deve prepararsi a fornire prove solide e documentate dei vantaggi portati al preponente. Non basta l’illegittimità del recesso per vederla riconosciuta automaticamente.

Un preponente può recedere per giusta causa durante il periodo di preavviso già in corso?
Secondo questa sentenza, non può farlo se la ‘giusta causa’ invocata (come il mancato raggiungimento di un obiettivo) era una circostanza già nota o facilmente prevedibile al momento della comunicazione del primo recesso con preavviso. Un simile comportamento è considerato contrario al principio di buona fede.

L’indennità di fine rapporto (art. 1751 c.c.) spetta automaticamente se il recesso è illegittimo?
No. La sentenza chiarisce che l’agente deve adempiere a un onere probatorio specifico: deve dimostrare di aver procurato nuovi clienti o sviluppato in modo significativo gli affari con quelli esistenti, e che il preponente continui a trarre vantaggi sostanziali da questa attività dopo la cessazione del rapporto. La sola illegittimità del recesso non è sufficiente.

Cosa accade se un giudice dichiara illegittimo un recesso per giusta causa avvenuto durante il preavviso?
Il recesso per giusta causa viene considerato inefficace. Pertanto, il rapporto si intende concluso per effetto della prima comunicazione di recesso (quella con preavviso). Di conseguenza, il preponente è obbligato a pagare all’agente l’indennità sostitutiva per tutto il periodo di preavviso non goduto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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