Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1256 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1256 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26407/2022 r.g., proposto
da
COGNOME NOME , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto n. 270/2022 pubblicata in data 26/04/2022, n.r.g. 411/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME aveva lavorato come agente per RAGIONE_SOCIALE in virtù del contratto stipulato in data 06/05/1994. Il rapporto era durato fino al 14/04/2009, quando era stato unilateralmente risolto dalla mandante mediante una raccomandata inviata ad un indirizzo ove egli non
OGGETTO: cessazione del rapporto di agenzia -comunicazione con telefax -regime giuridico
era più residente sin dal lontano 1999, quindi non recapitata e restituita al mittente per compiuta giacenza.
NOME COGNOME adìva il Tribunale di Taranto per ottenere la condanna della società al pagamento della complessiva somma di euro 127.023,38 a vario titolo (indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, risarcimento dei danni per la forzata inattività in cui era stato lasciato nel periodo successivo al 14/04/2009).
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e condannava la società preponente al pagamento della somma di euro 9.220,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela ai sensi dell’A.E.C. Quel giudice, ai fini dell’ indennità meritocratica, escludeva che vi fosse idonea prova in ordine all’eventuale plusvalore derivante dall’attività dell’agente; escludeva altresì il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, posto che il recesso era stato inoltrato con esito positivo in data 14/04/2009 a mezzo telefax quale modalità in uso fra le parti.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
la funzione dell’indennità meritocratica è quella di compensare il vantaggio derivante alla preponente dall’attività dell’agente, vantaggio che perdura dopo la cessazione del rapporto, con la perdita delle provvigioni da parte dell’agente; per riequilibrar e tale situazione compete all’agente, meritevole per avere procurato al preponente sostanziali vantaggi che ancora si producono per effetto degli affari conclusi suo tramite, un’equa indennità;
ne consegue che, a prescindere dai criteri per la quantificazione di tale indennità, la valutazione della sua spettanza non può basarsi, come pretende l’appellante, sulle risultanze contabili (fatture e provvigioni) relative al periodo di vigenza del rapporto;
la comunicazione del 14/04/2009, con preavviso, del recesso della preponente è avvenuta a mezzo telefax con report di esito positivo, a
un numero indicato dal COGNOME con nota dallo stesso sottoscritta e non disconosciuta;
pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto tale modalità equipollente alla comunicazione a mezzo posta prevista in contratto;
ai sensi dell’art. 1335 c.c. è sufficiente che la comunicazione pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario affinché si configuri la presunzione (relativa) di conoscenza dell’atto da parte del destinatario;
il COGNOME non ha dato prova contraria, ossia di essersi trovato per causa a lui non imputabile nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 1751 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non provati i presupposti per l’indennità meritocra tica.
Il motivo è inammissibile in primo luogo perché sollecita a questa Corte una diversa valutazione delle fatture emesse durante i sedici anni di durata del rapporto di agenzia, al fine di evidenziare l’incremento del fatturato, il cui accertamento è però attività riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora -come nella specie -adeguatamente motivato (Cass. ord. n. 6037/2024).
Il motivo è altresì inammissibile perché non aggredisce quella parte della motivazione, in cui i Giudici d’appello hanno evidenziato che comunque non è sufficiente la prova dell’incremento di fatturato, quanto e soprattutto -dei sostanziali vantaggi ancora derivanti (dopo la cessazione del rapporto di agenzia) alla mandante dagli affari conclusi dall’agente durante il ra pporto, ad esempio per l’avvenuta stipula di contratti di durata, ancora in corso al momento della cessazione del rapporto di agenzia. Sotto questo profilo il motivo difetta di pertinenza e, dunque, di specificità.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 1352 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto il telefax mezzo di comunicazione equipollente alla raccomandata a mezzo posta, prevista nel contratto per il recesso della preponente.
Il motivo è infondato.
L’art. 1352 c.c. attiene alla forma convenzionale ossia stabilita negozialmente dalle parti -di futuri atti negoziali.
Nel caso in esame, invece, per come risulta dall’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, nel contratto i contraenti si erano limitati a prevedere che, ferma la necessità della forma scritta per il recesso di una delle parti, il suo mezzo di comunicazione dovesse essere la raccomandata a mezzo servizio postale. Dunque ciò che i contraenti hanno stabilito non era la forma negoziale del recesso dal rapporto di agenzia, bensì il mezzo di comunicazione di tale recesso.
Ne consegue che, non trovando applicazione l’art. 1352 c.c., è ben possibile che il giudice accerti l’equivalenza tra il mezzo in concreto impiegato da una delle parti e quello che era stato convenzionalmente stabilito, specie laddove -come ritenuto dalla Corte territoriale nel caso in esame -il destinatario non abbia contestato di aver ricevuto la comunicazione dell’atto di recesso.
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 20/11/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME