Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23282 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14922-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
R.G.N.14922/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/07/2024
CC
avverso la sentenza n. 1123/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/12/2020 R.G.N. 114/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
la Corte di appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello di RAGIONE_SOCIALE ( da ora RAGIONE_SOCIALE o lRAGIONE_SOCIALEAzienda ) ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condann ato l’appellante a corrispondere agli appellati, originari ricorrenti, il compenso per il lavoro svolto nel mese di luglio 2015 e nei primi nove giorni di agosto dell’anno 2015 nonché, a titolo risarcitorio, l’importo che avrebbero percepito, in base al contratto individuale di lavoro a progetto, se avessero lavorato dal 10 agosto 2015 fino al 9 agosto 2016, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo;
la riforma ha investito la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva condannato l’Azienda a pagare, a titolo di risarcimento del danno per l’illegittimo recesso ante tempus dal contratti a progetto stipulato tra le parti, una somma commisurata al compenso che i collaboratori a progetto avrebbero maturato sino fino alla naturale scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2017;
quanto alle prime somme, la Corte ha ritenuto che l’eccezione di avvenuto pagamento di quanto dovuto relativa al mese di luglio e ai primi giorni di agosto 2015 non aveva trovato riscontro nelle buste paga prodotte nel primo grado di giudizio. Con riguardo alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, la Corte RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto illegittima la clausola di
cui all’art. 9 del contratto individuale tra le parti in quanto, questo, subordinava il pagamento della prestazione alla erogazione di fondi regionali di finanziamento del Progetto. Riteneva altresì illegittimo il recesso anticipato (comunicato il 6 ottobre 2016 ) per il periodo 10.8.2015- 9.8.2016 allorché solo in tale ultima data si era concretizzata, con la Delibera regionale, la causa di risoluzione dei contratti in questione per cessazione del finanziamento del progetto. Il Giudice d’appello, valutando che il recesso non poteva essere ad effetto retrodatato, limitava in tal modo il danno, peraltro confermando che nel periodo su indicato la sospensione del progetto e della prestazione disposta dall’RAGIONE_SOCIALE era da ritenersi illegittima non trovando essa giustificazione nelle disposizioni contrattuali. A tal fine valutava che la scadenza del contratto era fissata al 30.6.2017 e che le parti potevano recedere anticipatamente (art 12) solo per una giusta causa, quale la sospensione o cessazione del finanziamento del progetto avvenuta con delibera del 9.8.2016. La Corte escludeva l’applicazione alla fattispecie del disposto dell’art. 9 del contratto poiché nel periodo in questione (10.8.2015- 9.8.2016) non si era verificata una prestazione non pagata, ma una sospensione di fatto del rapporto non prevista e dunque illegittima;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di cinque motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;
Considerato che
con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione di legge (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) con riguardo agli artt. 1362, 1363, 1341, 1256, 1218, 1176, 1206 c.c.; si assume, in particolare,
l’erronea interpretazione delle clausole del contratto a progetto e la sua impossibilità temporanea, poi definitiva, per factum principis ; si rileva inoltre che ai lavoratori era nota la clausola che subordinava il pagamento della prestazione all’erogazione dei finanziamenti regionali, oltre che non sia stato considerato che la sospensione era contenuta nell’art. 12 del contratto quale causa di recesso anticipato;
con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.; si lamenta la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione con riguardo a quanto statuito dall’art. 9 del contratto, ossia che in caso di recesso anticipato fosse pagata solo la prestazione effettuata, e al riconoscimento di danno da mancata retribuzione per una prestazione mai svolta;
con il terzo motivo si deduce violazione di legge per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, co. 1. n. 5, c.p.c.), essendo la legittimità della sospensione determinata dalla mancanza di risorse regionali, così come la risoluzione;
con il quarto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e art 2697 c.c.;
con il quinto motivo si deduce violazione di legge – Error in iudicando- nonché omesso esame di fatto decisivo (art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.);
5.1. con tali motivi la parte ricorrente si duole della statuizione circa la eccezione di avvenuto pagamento delle prestazioni rese nel luglio e primi giorni di agosto 2015. Rileva a riguardo che la busta paga di luglio era allegata al fascicolo di
primo grado e che nei primi 10 giorni del mese successivo non era stata svolta nessuna prestazione;
il ricorso deve essere respinto in continuità con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte – le cui motivazioni vengono qui richiamate anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – che nello scrutinare fattispecie del tutto sovrapponibile a qu ella in esame è pervenuta all’affermazione di infondatezza dei primi tre motivi e di inammissibilità del quarto e del quinto motivo (Cass. n. 1254/2024) ;
in particolare, in relazione ai primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, occorre premettere che la Corte di merito, esaminato il contenuto del contratto a progetto, ha valutato, in fatto, che la sospensione del rapporto non era sorretta da alcuna precedente determinazione di sospensione dei finanziamenti, mentre la cessazione dei finanziamenti era stata attestata solo con la delibera della Giunta regionale del 2016. Ha, pertanto, ritenuto il periodo di sospensione non coperto, per così dire, da alcuna valida giustificazione, se non espressa a posteriori, e dunque che non potesse farsi valere retroattivamente la delibera del 2016, produttiva di effetti solo dal momento della sua emanazione;
6.1. tale interpretazione non è validamente inficiata dalla deduzione di violazione delle regole legali di interpretazione del contratto, non articolata in conformità delle indicazioni della S.C. secondo la quale il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente
violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti dell’accordo conciliativo devono essere respinte alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,
che aveva proposto l’ interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra ( Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’ interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima ( Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010);
6.2. rispetto a tali principi non colgono nel segno le doglianze di motivazione omessa o apparente (che ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento – cfr. Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019), avendo la Corte di merito chiaramente illustrato i motivi del diverso rilievo, ai fini risarcitori, assegnato alla sospensione del rapporto, non essendo provata la coeva cessazione del finanziamento regionale e non essendo la sospensione del contratto prevista dallo stesso, rispetto alla sua risoluzione di un anno successiva, essendo (solo allora) stato dimostrato, perché deliberato dalla Giunta regionale, l’avveramento della condizione risolutiva del contratto a progetto. Nessun profilo di contraddizione è dunque ravvisabile nella impugnata pronuncia, con ciò risultando differente rispetto ad altro precedente pure valutato da questa Corte di legittimità (Cass.n. 21846/2022). Neppure meritevoli di accoglimento risultano le censure di omesso esame di fatti decisivi, che si risolvono in una critica del governo delle prove, attività spettante ai giudici di merito (v. Cass. n. 15568/2020, e
giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021);
quanto ai motivi quarto e quinto, come già osservato nel richiamato precedente di questa Corte, le censure formulate risultano inammissibili. La doglianza di parte ricorrente ha ad oggetto la ritenuta omessa valutazione delle buste paga depositate attestative, a suo dire, dell’avvenuto pagamento. Si osserva che la Corte di merito, in realtà, non ha omesso la valutazione invocata, ma ha valutato che tale produzione documentale non fosse utile a dimostrare l’avvenuto pagamento. Nessun vizio omissivo è dunque evincibile. Al più, sarebbe ipotizzabile un vizio revocatorio, non azionato in questa sede, ove emergesse contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto e dunque un errore percettivo (Cass. n. 16902/2021 );
in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto;
al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali ed pagamento, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, com ma quater d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge . Con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2024