Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5091 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5091 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 17372 – 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2289/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 19/5/2023 e notificata nella stessa data;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 /2/2025 dal consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 19/11/ 10 l’ AVV_NOTAIO convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Avellino la RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna alla corresponsione in suo favore dei compensi a lui spettanti ex art. 2233 cod. civ. per l’attività r ecupero crediti svolta nel 2009, secondo le tariffe vigenti ovvero, in via gradata, secondo le condizioni pattuite nell’incarico professionale oltre interessi legali; rappresentò di aver ricevuto incarico professionale dalla convenuta, operante nel settore della fornitura del gas, di recuperare i crediti degli utenti morosi accumulati nel corso degli anni e che, in considerazione del mancato pagamento di 351 procedure, si era visto costretto a recedere dall’incarico.
Come risulta dalla sentenza impugnata e come rappresentato in ricorso, l’AVV_NOTAIO esercitò il recesso con comunicazione del 5/5/2010, impegnandosi a portare a termine tutti gli incarichi «sulla base dell’accordo concluso» ; quindi, con ulteriore pec del successivo 15/9/2010, restituì tutte le pratiche ritenendo che il rapporto non potesse più proseguire.
Nel contraddittorio con la società, con sentenza n. 1444/2018 del 27/8/18, corretta il 25/2/2019, il Tribunale di Avellino accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento in favore
dell’attore della somma di euro 34.758,80, oltre interessi , in applicazione della misura dei compensi stabilita in convenzione.
Con sentenza n.2289/2023, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’AVV_NOTAIO, ritenuto che la convenzione intercorsa con la società non fosse utilizzabile in ipotesi di recesso perché non era stata prevista alcuna regolamentazione sul punto, dispose nuova consulenza tecnica e rideterminò il compenso spettante all’avvocato in euro 147.000, riconoscendo altresì, in suo favore, il rimborso delle spese dei consulenti tecnici di parte come da lui sostenute.
In particolare, per quel che qui rileva, la Corte d’appello dispo se il ricalcolo dei compensi dell’AVV_NOTAIO in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 127/2004 a «tutte le pratiche restituite al momento del recesso», individuandolo nella «comunicazione via pec del 15/9/2004».
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, illustrati da successiva memoria; NOME COGNOME ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria in cui si è riportato alle sue difese.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato, con un primo profilo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2237 e 1373 c.c., del DM n. 55/14, dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello applicato la tariffa professionale per liquidare i compensi dell’AVV_NOTAIO agli incarichi restituiti, sebbene l ‘art. 2233 cod. civ. chiaramente ponga un limite alla possibilità che il Giudice determini il compenso, potendovi provvedere unicamente «se non è convenuto
dalle parti»; ha precisato sul punto che con comunicazione del 5/5/2010 l’AVV_NOTAIO aveva già esercitato il recesso, impegnandosi a portare a termine tutti gli incarichi secondo la convenzione e quello restava «l’unico recesso di cui si può tenere conto ai fini della decisione».
Con un secondo profilo, la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 2337 II comma cod. civ. , laddove prevede per il prestatore d’opera che recede il «diritto al rimborso delle spese fatte ed al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente».
1.1. Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
L a Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’AVV_NOTAIO, ha ritenuto che la convenzione intercorsa con la società non fosse utilizzabile in ipotesi di recesso perché non era stata prevista alcuna regolamentazione sul punto, escludendo anche l’applicabilità dell’art. 2237 cod. civ.
Per principio consolidato, l’art. 85 cod. proc. civ. e l’art. 7 I. 794/42 sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell’art. 2237 cod. civ.: per effetto di tale deroga è permesso all’avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa – salvo, in tal caso, il risarcimento del danno di cui il cliente provi l’esistenza (Cass. Sez. 2, n. 23077 del 25/07/2022). È stato, infatti, valorizzato il dettato dell’art. 7 della legge 13 giugno 1942 n. 794 che, con riguardo proprio alla disciplina del corrispettivo per le cause non giunte a compimento stabilisce che «per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinuncia alla stessa il cliente deve all’avvocato gli onorari corrispondenti all’opera prestata», previsione anche questa che riferisce in maniera ampia di un diritto di recesso dell’avvocato, senza
alcuna richiamo alla necessità della giusta causa, e senza quindi in alcun modo vincolare il diritto al corrispettivo per l’attività prestata sino al momento del recesso alla circostanza che la scelta del professionista sia stata dettata da una giusta causa (Cass. n.23077/2022 cit.).
In tal senso, il richiamo della ricorrente alla pronuncia di questa Corte n. 36071 del 9/12/2022 per l’applicabilità dell’art. 2237 cod. civ. non è conferente, perché relativa alla diversa ipotesi del recesso del cliente.
1.2. Ciò stabilito, tuttavia, deve prendersi atto che la Corte d’appello ha ritenuto rilevante, quale esercizio del recesso, la «comunicazione via pec del 15/9/2010»; ha quindi escluso la sussistenza, in convenzione, della disciplina dei compensi del legale in ipotesi di scioglimento unilaterale del rapporto da parte del difensore e, in conseguenza, ha ritenuto di dover applicare i parametri minimi della tariffa professionale a «tutte le pratiche restituite al momento del recesso».
Così decidendo, la Corte territoriale non ha considerato che, come riportato in sentenza, alla pag. 7, alla data del 15/9/2010 e come rimarcato dalla ricorrente, l’AVV_NOTAIO aveva già esercitato il recesso con lettera raccomandata del 5/5/2010, con cui aveva comunicato che « in ragione della facoltà concessagli dall’art. 7 del contratto intendeva risolvere il contratto», «impegnandosi» però, «ovviamente, a portare a termine sulla base dell’accordo concluso tutti gli incarichi ad oggi ricevuti».
In tal senso, allora, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se effettivamente gli incarichi non portati a termine ricevuti fino alla data della comunicazione del 5/5/2010 (non rilevando a tal fine eventuali incarichi successivi, fino alla data del 15/9/2010), fossero o non, per volontà delle parti, assoggettati alla disciplina convenzionale, in considerazione del contenuto della prima comunicazione
dell’avvocato: secondo l’art. 2233 cod. civ., come correttamente evidenziato dalla società, gli accordi tra le parti costituiscono, infatti, qualora intervenuti, il criterio principale e preordinato per la remunerazione delle attività del difensore, anche in ipotesi di recesso.
In tal senso il primo motivo è fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento del secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3, con cui la società ha impugnato la statuizione sulle spese, lamentando la v iolazione e falsa applicazione dell’artt. 61, 91, 92 e 201 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto ripetibili le spese dei consulenti tecnici di parte nominati in entrambi i gradi.
Per le ragioni e nei limiti suesposti, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perché provveda al riesame della domanda dell’AVV_NOTAIO, in riferimento all’impegno assun to nella comunicazione di recesso del 5/5/2010 di portare a termine tutti gli incarichi ricevuti a tale data «s ulla base dell’accordo concluso ».
Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del l’11 febbraio 2025.
La Presidente NOME COGNOME