Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28402 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28402 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17370/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 24 del 12/1/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/9/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
-la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), agente di RAGIONE_SOCIALE, otteneva dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania due decreti ingiuntivi emessi, il 19 marzo 2007 e il 13 marzo 2008, nei confronti di NOME COGNOME per il pagamento di rate di premio
assicurativo scadute il 27 settembre 2006 e il 27 settembre 2007, relative ad una polizza infortuni stipulata il 2 dicembre 2002 e con originaria scadenza al 27 settembre 2012;
–NOME COGNOME proponeva opposizione avverso entrambi i provvedimenti monitori; sosteneva che il contratto assicurativo era stato risolto consensualmente nel dicembre 2005 e che il 15 dicembre 2005 era stata inviata formale disdetta; l ‘ opponente invocava la normativa introdotta dalla legge n. 40 del 2007 (cosiddetta ‘ legge Bersani ‘ ), entrata in vigore il 3 aprile 2007;
-la società creditrice contestava l ‘ esistenza di un accordo risolutivo e l ‘ efficacia della disdetta, ritenendola priva di effetti giuridici in quanto intervenuta prima dell ‘ entrata in vigore della citata normativa;
-le cause venivano riunite e, con la sentenza n. 334 del 21 luglio 2015, il Giudice di Pace di Vallo della Lucania accoglieva le opposizioni, revocava i decreti ingiuntivi e condannava la società opposta al pagamento delle spese di lite;
-la società proponeva impugnazione; con la sentenza n. 24 del 12 gennaio 2022, il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava l ‘ appello e confermava integralmente la decisione di primo grado;
-avverso tale pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-con l ‘ unico motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la «Violazione o falsa applicazione degli artt. 11 preleggi e 5, comma 4, D.L. n. 7 del 2007 come modificato dall ‘ art. 5 L. n. 40 del 2007, art. 77 Cost»;
-secondo la società, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la normativa introdotta dalla ‘ legge Bersani ‘ al contratto assicurativo
pluriennale stipulato il 2 dicembre 2002 e alla disdetta esercitata il 15 dicembre 2005, nonostante tali atti fossero anteriori all ‘ entrata in vigore della suddetta normativa; al contrario, tale disdetta non poteva produrre effetti giuridici né ai sensi della legge Bersani, né ai sensi dell ‘ art. 1899 c.c.;
-in sostanza, la ricorrente sostiene che è invalido ed inefficace il recesso dell ‘ assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, se esercitato prima dell ‘ entrata in vigore dell ‘ art. 5, comma 4, del d.l. 31 gennaio 2007, come modificato dalla legge 2 aprile 2007 n. 40;
-il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti;
-l ‘ art. 5, comma 4, del d.l. 31 gennaio 2007 n. 7, entrato in vigore il 1° febbraio 2007, recitava: «al primo comma dell ‘ articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ‘ In caso di durata poliennale, l ‘ assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni ‘ »;
-la legge di conversione del suddetto decreto -legge 2/4/2007, n. 40, entrata in vigore il 3/4/2007 -aggiunse un periodo alla norma sopra trascritta, che assunse perciò la seguente forma: «Al primo comma dell ‘ articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ‘ In caso di durata poliennale, l ‘ assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni ‘ . Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni. ‘ »;
-mette conto di rilevare che sulla norma questa Corte (Cass. Sez. 3, 10/05/2016, n. 9386), si è così espressa:
«È dunque evidente che la norma contenuta nel testo originario del decreto legge consisteva in una fattispecie astratta così costituita:
(a) un ‘ precetto ‘ composto di due elementi, ovvero:
(a ‘ ) la stipula d ‘ una assicurazione pluriennale;
(a ‘ ) la comunicazione del recesso dell ‘ assicurato con anticipo di 60 giorni sulla scadenza;
(b) una ‘ sanzione ‘ rappresentata dalla liceità del recesso dell ‘ assicurato.
La legge di conversione ha lasciato immutata questa previsione, aggiungendo un terzo elemento alla fattispecie astratta: ovvero la ‘ esistenza in vita ‘ ( sic ) del contratto da almeno tre anni al momento del recesso dell ‘assicurato. … la legge 40/07 non ha né sostituito, né abrogato la previsione astratta di cui all ‘ art. 5, comma 4, del d.l. 7/07. L ‘ ha semplicemente modificata, aggiungendo un terzo elemento (durata triennale del contratto) ai due che già componevano la fattispecie astratta introdotta dal decreto-legge. Si è trattato dunque d ‘ un emendamento modificativo, come tale avente efficacia ex nunc .»;
-la richiamata decisione di legittimità è stata posta dal Tribunale di Vallo della Lucania a fondamento della sentenza impugnata, ma la stessa è stata interpretata nel senso che le disposizioni della cosiddetta ‘ legge Bersani ‘ si applicano anche ai recessi anteriori all ‘ entrata in vigore della normativa;
-al contrario, proprio nella motivazione di Cass. Sez. 3, 10/05/2016, n. 9386, si legge che la disciplina sopravvenuta: «(a) là dove stabilisce che il recesso è consentito, per i contratti stipulati prima della legge di conversione, quando la polizza abbia già avuto una durata almeno triennale, la legge presuppone che esista un contratto e che sia in corso, giacché non avrebbe senso accordare il diritto di recedere da un contratto già risolto; da ciò consegue che la norma contenuta nella legge di conversione non riguarda e non si applica ai contratti già risolti; (b) la norma introdotta dalla legge di conversione, in mancanza di qualsiasi diversa previsione, si applica dal momento della sua entrata in vigore, ovvero dal 3.4.2007. Essa, infatti, nulla stabilisce per i recessi già perfezionatisi prima della sua entrata in vigore: si limita a stabilire che, d ‘ ora innanzi, il recesso dell ‘ assicurato è consentito solo se il contratto è stato stipulato da almeno tre anni.»;
-da ciò si evince, dunque, che la disdetta dal contratto assicurativo intimato il 15 dicembre 2005 non poteva avere l ‘ effetto di determinare il recesso dalla polizza pluriennale, non sussistendo a quella data i presupposti normativi dell ‘ art. 1899 c.c. ratione temporis vigente;
-il Tribunale ha ignorato il principio generale per cui la legge provvede solo per l’avvenire: la disciplina normativa esistente al momento della stipula del contratto ed anche al momento dell’introduzione dei due giudizi con i ricorsi per decreto ingiuntivo opposti, nonché fino alla modifica introdotta con il d.l. n. 7 del 2007 prima e poi con la legge di conversione era quella del testo originario del codice civile, che era nel senso di attribuire alle parti la facoltà di recesso solo nel caso di durata pattuita come ultradecennale ed allo scadere del decennio. Secondo quel regime, dopo la maturazione del decennio era consentito il recesso con preavviso di sei mesi;
-orbene, la ‘disdetta’ ipoteticamente inviata dalla parte resistente il 15 dicembre 2005, posto che il contratto era stato stipulato nel 2002 con scadenza al 27 settembre 2012 e dunque infradecennale, se si deve seguire la qualificazione in tale senso (fatta del tutto genericamente anche dal Tribunale), era inutile, perché, ai sensi del primo comma del testo originario dell’art. 1899 c.c., la scadenza contrattuale del 2012 non abbisognava di disdetta per essere provocata, dato che si verificava ex lege ;
-ove poi il contratto avesse previsto una tacita rinnovazione, in difetto di disdetta (ma le parti non lo dicono), la detta disdetta sarebbe stata invece ben formulata, ma sempre per impedire la rinnovazione a quella scadenza;
-conseguentemente, in parziale accoglimento della censura, non può reputarsi efficace l ‘esercitato recesso e dunque produttivo dell’effetto di determinare la cessazione del rapporto in relazione alla scadenza della rata del 27 settembre 2006;
-la ricorrente sostiene anche nel motivo l’illegittimità dell’impugnata decisione perché il recesso intimato ante tempus (il 15 dicembre 2005) sarebbe stato totalmente privo di efficacia determinativa della cessazione del rapporto anche in relazione alla scadenza della rata successiva -quella del
27 settembre 2007 -sebbene posteriore all ‘ entrata in vigore della ‘ legge Bersani ‘ e, quindi, alla maturazione dei presupposti normativi (sopra richiamati) per il recesso dal contratto pluriennale;
-il motivo in parte qua è privo di fondamento;
-se ci si interroga sul se (come nella sostanza postula la sentenza impugnata, sebbene implicitamente e pur continuando a parlare di disdetta, e come assume parte resistente) -una volta avvenuta la sopravvenienza della legislazione del 2007, la disdetta a suo tempo inviata si fosse convertita in un recesso efficace secondo la detta disciplina (poi sostituita nel 2009 dal testo odierno), in modo da provocare la cessazione del rapporto sulla base del disposto della legge di conversione (secondo cui «Per í contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni»; cosa che valeva per il contratto di cui è causa) -nuovamente dovrebbe darsi una risposta negativa;
-infatti , l’attribuire efficacia alla manifestazione di volontà di far cessa re il rapporto compiuta quando ne difettavano i presupposti normativi e dunque essa era priva di alcuna efficacia, una sorta di efficacia sopravvenuta sulla base della nuova legge del 2007, si risolverebbe sempre in una sorta di applicazione retroattiva di detta legge, in mancanza di una volontà del legislatore in tal senso;
-invece, nella parte in esame, il motivo appare infondato per una ragione diversa che, inerendo a mera quaestio iuris che si evince dai fatti pacificamente pervenuti all’esame di questa Corte, è senz’altro rilevabile: poiché la parte resistente aveva fatto valere l’efficacia della disdetta e, dunque, della volontà di far cessare il rapporto, già con la prima opposizione a d.i. (proposta dopo l’entrata in vigore della legge del 2007, essendo la notifica del d.i. avvenuta il 27 aprile 2007), il suo atteggiamento -cioè la condotta tenuta nel detto primo giudizio -si deve intendere come volto comunque ad esprimere nella vigenza della nuova legge legittimamente una
volontà di recedere ai sensi di essa, sia pure destinata a produrre efficacia sessanta giorni dopo la data della detta proposizione dell’opposizione al primo decreto ingiuntivo;
-ne consegue che in relazione alla rata scaduta il 27 settembre 2007 il motivo è infondato;
-in sostanza, poiché l ‘ odierno controricorrente aveva fatto valere l ‘ efficacia della disdetta -e, dunque, univocamente manifestato volontà di far cessare il rapporto assicurativo -già con l ‘ opposizione al primo decreto ingiuntivo, proposta dopo l ‘ emanazione del d.l. n. 7 del 2007 e l ‘ entrata in vigore della legge n. 40 del 2007 (dato che la notifica del d.i. era stata eseguita il 27/4/2007) e con esplicito richiamo della disciplina legislativa sopravvenuta, la sua condotta -e, segnatamente, l ‘ opposizione al primo decreto monitorio notificatogli -va certamente intesa come l ‘ espressione di un recesso legittimo (sia pure efficace sessanta giorni dopo) in base alla normativa vigente in quel momento;
-la censura dell’unico motivo di ricorso , nella parte in cui si riferisce anche alla scadenza della rata contrattuale del 27 settembre 2007, oggetto del secondo decreto ingiuntivo, va dunque respinta in applicazione del seguente principio: «L ‘ opposizione all ‘ ingiunzione di pagamento della rata di premio di un contratto di assicurazione pluriennale già in essere prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 7 del 2007 (convertito dalla legge n. 40 del 2007), se proposta successivamente all ‘ entrata in vigore di esso con la deduzione della pretesa cessazione del contratto in forza di una anteriore disdetta non consentita dalla normativa precedente (art. 1899 c.c..), si doveva apprezzare come manifestazione di un legittimo recesso dal rapporto contrattuale in base all ‘ art. 5, comma 4, del citato d.l., produttiva di effetto dopo sessanta giorni, con la conseguenza della non debenza di una rata contrattuale scadente successivamente al loro decorso»;
-dalla riconosciuta parziale fondatezza del motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio a diversa Sezione (e comunque a
diverso giudice) del Tribunale di Vallo della Lucania per le conseguenti determinazioni riguardo alla rata contrattuale del 27 settembre 2007; -si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese del processo, pure del presente giudizio di legittimità;
p. q. m.
la Corte accoglie il ricorso nei limiti esposti in parte motiva;
cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Vallo della Lucania in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio , anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 26 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME