Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6487 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6487 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
R.G.N. 11674/NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 25/02/2025
Appalto – Servizi – Tempo indeterminato – Recesso – Preavviso – Termine congruo
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, in forza di delibera del RAGIONE_SOCIALE del 4 maggio 2020, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2425/2019, pubblicata il 21 novembre 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso depositato il 6 novembre 2015, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 702 -bis c.p.c. vigente ratione temporis , COGNOME NOME adiva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del recesso esercitato -con lettera RAGIONE_SOCIALE’11 febbraio 2015, recapitata il 25 febbraio 2015 -dall’RAGIONE_SOCIALE dal contratto di affidamento del servizio di guardiania notturna del parcheggio ‘Ginnetto’ in RAGIONE_SOCIALE, con efficacia dal 28 febbraio 2015, per il difetto di motivazione nonché per il mancato verificarsi RAGIONE_SOCIALEa condizione risolutiva stabilita dalla stessa RAGIONE_SOCIALE con lettera del 31 gennaio 2011 di rinnovo del contratto di appalto stipulato il 5 maggio 2003, missiva che subordinava la risoluzione del rapporto alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE impianti di meccanizzazione e di installazione RAGIONE_SOCIALEe casse automatiche, che avrebbero reso non più necessario l’espletamento del servizio di guardiania, con la correlata condanna RAGIONE_SOCIALEa società evocata in causa al pagamento dei corrispettivi maturati ovvero al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva -previa istanza di mutamento del rito -che fosse accertata la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto di recesso per inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore con il conseguente
rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande avversarie -e, in via riconvenzionale, che fosse pronunciata la risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto per inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore (che aveva subappaltato il servizio senza l’autorizzazione del committente ex art. 1656 c.c.), con la condanna al risarcimento dei danni.
Quindi, il Tribunale adito, con ordinanza depositata il 20 giugno 2016, dichiarava l’inefficacia del recesso esercitato dall’appaltante e la conseguente persistenza del contratto intercorso tra le parti, condannando la società resistente al pagamento del corrispettivo dovuto, pari ad euro 62.533,28, oltre interessi legali (con il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande riconvenzionali).
In specie, a fronte RAGIONE_SOCIALEa lettera RAGIONE_SOCIALE’11 febbraio 2015, pervenuta il 25 febbraio 2015, di comunicazione del recesso dal contratto di appalto di servizi, avente ad oggetto la guardiania notturna in un parcheggio, con efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2015, il Tribunale, applicando il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1569 c.c. -estensibile anche al contratto di appalto, in virtù del rinvio disposto dall’art. 1677 c.c. riteneva incongruo il termine di preavviso dato all’appaltatore.
2. -Con atto di citazione notificato il 20 luglio 2016, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure e, all’uopo, lamentava: 1) l’erroneo rigetto RAGIONE_SOCIALEe richieste istruttorie e l’indebita mancata conversione del rito da ‘sommario’ ad ordinario di cognizione; 2) l’erronea dichiarazione di inefficacia del recesso esercitato per asserita incongruità del termine di preavviso concesso; 3) l’errata quantificazione del credito, superiore al corrispettivo pattuito, e comunque il suo ingiusto riconoscimento, in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘offerta
RAGIONE_SOCIALEa prestazione RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore; 4) l’erroneo rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di inadempimento e RAGIONE_SOCIALEe domande di risoluzione e risarcimento danni, in ordine all’indebita concessione del servizio in subappalto, senza l’autorizzazione del committente.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, il quale instava per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, con la conseguente conferma RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, dichiarava la legittimità del recesso esercitato nonostante l’incongruenza del termine di preavviso assegnato, differendone l’efficacia ad una data successiva e condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di euro 7.816,66, oltre interessi legali, mentre respingeva le domande riconvenzionali spiegate dall’appellante.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che -una volta rilevata l’incongruità del termine di preavviso del recesso, anche rispetto alla data di spedizione -il diritto potestativo esercitato restava comunque valido, pur operando solo alla scadenza del termine di preavviso che, nel caso di specie, avuto riguardo alla natura del servizio, doveva ritenersi fissato in 60 giorni, a decorrere -in mancanza di prova RAGIONE_SOCIALEa data di spedizione -dall’ unica data certa RAGIONE_SOCIALEa ricezione RAGIONE_SOCIALEa missiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellato, ossia dal 25 febbraio 2015; b ) che, pertanto, il rapporto doveva ritenersi cessato alla data del 26 aprile 2015 e il diritto al compenso
RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore doveva riconoscersi unicamente per i mesi di marzo e aprile 2015, ossia per il periodo di mancato preavviso.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, COGNOME NOME.
È rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE
-Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per vizio di extra-petizione (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), per avere la Corte di merito stabilito un termine di preavviso, sebbene non richiesto dalle parti.
Obietta l’istante che il contratto stipulato tra le parti il 5 maggio 2003 non prevedeva né un termine di scadenza, né la facoltà di recesso del committente, essendo stata, piuttosto, la risoluzione subordinata al venir meno RAGIONE_SOCIALEa convenzione esistente tra l’RAGIONE_SOCIALE e il Comune di RAGIONE_SOCIALE, quale proprietario RAGIONE_SOCIALEa struttura, condizione poi modificata con lettera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 31 gennaio 2011, che -riformulando la condizione risolutiva -aveva stabilito che la cessazione del contratto sarebbe derivata dall’effe ttuazione RAGIONE_SOCIALEe opere di meccanizzazione e automatizzazione RAGIONE_SOCIALEa struttura di parcheggio (a cura RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE), con la conseguente inutilità del servizio di custodia. E con la previsione ulteriore che, ove fosse maturata tale condizione, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto comunicare il recesso dando
un termine di preavviso di 20 giorni per il rilascio RAGIONE_SOCIALEa struttura; condizione risolutiva espressa mai realizzata.
Senonché la sentenza impugnata avrebbe assegnato un termine di preavviso, nella misura di giorni 60 dal ricevimento RAGIONE_SOCIALEa lettera di recesso, senza alcuna richiesta RAGIONE_SOCIALEe parti.
2. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto valido il recesso come in concreto esercitato, sebbene nessuna domanda in proposito fosse stata avanzata dalle parti, avendo la committente richiesto che fosse accertata l’efficacia RAGIONE_SOCIALEa disdetta in ragione RAGIONE_SOCIALEa verifica positiva RAGIONE_SOCIALEa congruità del termine concesso (da riferirsi alla data di spedizione e non a quella di ricezione).
Osserva l’istante che il giudicante avrebbe assegnato un termine di preavviso ‘postumo’, che nessuno aveva ipotizzato.
3. -Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c. (con riferimento al divieto di nova in appello) e la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del motivo di appello con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto la congruità del termine di preavviso concesso, nonostante nel giudizio di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE non avesse contestato il fatto che fosse stato concesso un termine di preavviso di soli tre giorni.
Espone l’istante che, non affrontando tale eccezione di inammissibilità, la Corte d’appello sarebbe entrata nel merito
RAGIONE_SOCIALEa questione del preavviso, arbitrariamente determinando un termine congruo e reputando legittima la disdetta.
4. -Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di uno specifico fatto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, oggetto di discussione tra le parti, RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione inesistente e/o meramente apparente, con l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta, e RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1372 c.c., per avere la Corte del gravame tralasciato di rilevare che il contratto stipulato tra le parti non prevedeva alcuna possibilità di recesso da parte di RAGIONE_SOCIALE, essendo invece la facoltà di risolvere il contratto subordinata al verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘evocata condizione risolutiva RAGIONE_SOCIALEa realizzazione RAGIONE_SOCIALE impianti di meccanizzazione e installazione RAGIONE_SOCIALEe casse automatiche, condizione mai avveratasi, sicché avrebbe dovuto essere affrontata, in primis , la questione attinente alla legittimità del recesso esercitato, di cui avrebbe dovuto essere esclusa la spettanza.
-I motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica -sono infondati per le argomentazioni che seguono.
5.1. -Anzitutto nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato risulta perpetrata.
E ciò perché la valutazione in ordine alla congruità del termine di preavviso e alla validità del recesso esercitato dalla committente rientrava nell’originario petitum RAGIONE_SOCIALEa domanda, in relazione alle causae petendi dedotte dall’appaltatore.
Inoltre, i motivi di censura in appello articolati dall’appaltante miravano appunto a contestare gli specifici argomenti posti dall’ordinanza appellata a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure.
Segnatamente l’assuntore ha chiesto, introducendo il giudizio di primo grado, che fosse dichiarata la nullità del recesso esercitato dall’ordinante, in relazione al contratto di affidamento del servizio di guardiania notturna del parcheggio ‘Ginnetto’ in RAGIONE_SOCIALE, senza determinazione di una durata prefissata, per il difetto di motivazione nonché per il mancato verificarsi RAGIONE_SOCIALEa condizione risolutiva contemplata in contratto.
Il Tribunale ha accolto la domanda, reputando che -a fronte RAGIONE_SOCIALEa necessità che il recesso fosse preceduto da un congruo preavviso, ai sensi del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 1677 e 1569 c.c. -il preavviso in concreto assegnato fosse incongruo e, in quanto tale, idoneo a pregiudicare la validità e l’efficacia del recesso, con la conseguente continuazione del rapporto.
Avverso detta decisione, la committente ha interposto gravame, contestando la dichiarazione di inefficacia del recesso esercitato per asserita incongruità del termine di preavviso concesso.
All’esito, la Corte d’appello ha confermato la ponderazione inerente alla incongruità del termine di preavviso accordato (come già ritenuto dal Tribunale), ma ne ha tratto conseguenze eterogenee rispetto a quelle accolte dall’ordinanza conclusiva del procedimento ‘sommario’ di cognizione.
In particolare, è stata determinata la durata congrua e, per l’effetto, l’efficacia del recesso è stata differita alla scadenza di detto termine ritenuto congruo.
5.2. -Nel merito, si rileva che l’inquadramento sistematico RAGIONE_SOCIALEa fattispecie è stato correttamente compiuto dalla Corte d’appello.
Ed invero, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1677 c.c., ove l’appalto abbia ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme dedicate all’appalto nonché quelle relative al contratto di somministrazione.
E, in tema di somministrazione, l’art. 1569 c.c., rubricato ‘Contratto a tempo indeterminato’, stabilisce che, se la durata RAGIONE_SOCIALEa somministrazione non è stabilita, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo, avuto riguardo alla natura RAGIONE_SOCIALEa somministrazione.
La dottrina, in ordine all’interpretazione di detto combinato disposto, è divisa: ad avviso di alcuni autori, anche il recesso unilaterale del committente dall’appalto di servizi sarebbe regolato, in ogni caso, dall’art. 1671 c.c., sicché il recesso potrebbe avvenire ad nutum senza necessità di preavviso; in senso contrario si sono espressi altri autori, secondo cui, con riferimento alla fattispecie del recesso unilaterale del committente nell’appalto di servizi, in luogo RAGIONE_SOCIALE‘art. 1671 c.c., troverebbero applicazione gli artt. 1569 e 1373, secondo comma, c.c., sicché l’esercizio di tale diritto potestativo dovrebbe essere sempre preceduto dal relativo avvertimento.
Ad un indirizzo intermedio aderisce la giurisprudenza di legittimità -cui, in questa sede, si intende dare seguito -, la quale discrimina l’individuazione del regime applicabile in relazione alla natura determinata o indeterminata RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALE‘appalto continuativo o periodico di servizi: A) trova applicazione l’art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l’appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione); B) viceversa, allorché la durata del contratto d’appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1569 c.c., altrimenti esso si rinnoverà per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi oppure a tempo indeterminato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4783 del 13/07/1983; Sez. 1, Sentenza n. 3343 del 18/11/1933).
Tanto perché nei contratti di prestazione, in appalto, di servizi continuativi o periodici a tempo indeterminato il peso RAGIONE_SOCIALE‘elemento fiduciario è ben minore rispetto all’appalto d’opera (o di servizi a tempo determinato) e, pertanto, la figura è assimilabile alla somministrazione, con l’effetto che l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 1671 c.c. ai contratti di appalto di servizi senza limite di durata discende dalla sua stessa ratio .
D’altronde, anche il recesso delineato dall’art. 1569 c.c. costituisce un’ipotesi di recesso ad nutum , sebbene esso debba essere indefettibilmente esercitato secondo le forme ivi previste -ossia dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo, avuto riguardo
alla natura del servizio prestato -e non sia stabilito un indennizzo per effetto del suo esercizio.
Siffatta conclusione, con precipuo riguardo allo spazio applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 1569 c.c., è stata estesa da un arresto giurisprudenziale anche al caso di stipulazione di un appalto d’opera a tempo indeterminato. In questa prospettiva, si è osservato che l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe singole norme via via dettate per l’appalto d’opera e l’appalto di servizi non deriva dal riferimento RAGIONE_SOCIALEe stesse all’uno o all’altro, bensì dalla loro compatibilità o incompatibilità con il contenuto specifico del rapporto. Conseguentemente, nel caso di appalto d’opera a tempo indeterminato, va riconosciuta (anche) all’appaltatore la facoltà di recesso prevista dagli artt. 16771569 c.c. per l’appalto di servizi, con l’obbligo di un congruo preavviso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3530 del 21/05/1983).
5.2.1. -Pertanto, con riferimento all’appalto di servizi a tempo determinato, la previsione di un termine di durata, scaduto il quale senza disdetta l’appalto si rinnova, non impedisce di esercitare il diverso diritto potestativo di recesso ad nutum ex art. 1671 c.c.; recesso che, dunque, costituisce esercizio di un diritto potestativo e che, come tale, non richiede la ricorrenza di una giusta causa e può essere esercitato per qualsiasi ragione, ponendosi in relazione all’esigenza di evitare che il medesimo committente resti vincolato pure quando sia venuto meno il suo interesse alla prestazione dei servizi appaltati.
Infatti, l’accordo circa la durata e la rinnovazione del rapporto non comporta deroga all’art. 1671 c.c., trattandosi di previsioni
tra loro non incompatibili, giacché il rinnovo automatico, in mancanza di disdetta entro il termine pattuito, produce i suoi effetti solo sulla durata del rapporto, ma lascia inalterata la facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione, con l’obbligo di indennizzo verso l’appaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29675 del 19/11/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15335 del 31/05/2024).
E tanto perché il contratto d’opera e quello di prestazioni continuative di servizi non possono considerarsi strutture negoziali ontologicamente e funzionalmente diverse tra loro, risultandone, viceversa, l’indiscutibile omogeneità, tra l’altro, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘identità RAGIONE_SOCIALEe situazioni che possono verificarsi tanto nell’una quanto nell’altra fattispecie contrattuale con riguardo alla scelta del contraente secondo l’ intuitus personae , con la conseguenza che nessun valido motivo consente di escludere, per l’appalto di prestazione continuativa di servizi (a tempo determinato), l’applicabilità del disposto di cui all’art. 1671 c.c. (dichiarazione di recesso del committente), non rilevando, appunto, in proposito, l’esistenza di una clausola convenzionale che attribuisca la facoltà RAGIONE_SOCIALEa disdetta al committente entro un tempo predeterminato rispetto ad ogni scadenza contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8254 del 29/08/1997).
Nello stesso senso si sono pronunciati altri arresti giurisprudenziali, i quali hanno confermato che anche nell’appalto continuativo o periodico di servizi (evidentemente a tempo determinato) trova applicazione l’art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale del committente, in relazione all’esigenza di evitare che lo stesso resti vincolato pure quando sia venuta meno
la sua fiducia nell’appaltatore (con il conseguente venir meno RAGIONE_SOCIALE‘ intuitus personae ), ovvero non abbia più interesse ai servizi medesimi (per la sopravvenuta perdita di utilità RAGIONE_SOCIALEa prestazione o per il sopravvenuto difetto di gradimento del servizio, ad esempio per le mutate condizioni economiche RAGIONE_SOCIALE‘appaltante), con la conseguenza che tale recesso può essere esercitato in qualsiasi momento dopo la conclusione o la rinnovazione del contratto, salvo l’obbligo del recedente di tenere indenne l’appaltatore dei servizi prestati fino alla data del recesso, nonché RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute e del mancato guadagno fino al giorno in cui il rapporto avrebbe dovuto avere normale svolgimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6873 del 20/03/2013, con riferimento all’appalto di servizi, avente la durata predeterminata di anni dieci, per la manutenzione ordinaria e straordinaria RAGIONE_SOCIALE impianti di illuminazione comunali e per la manutenzione RAGIONE_SOCIALE impianti di riscaldamento ed elettrici di tutti gli stabili comunali; Sez. 2, Sentenza n. 17807 del 30/08/2011, con riguardo all’appalto avente ad oggetto la manutenzione, con fissazione di una durata minima, dei misuratori di cassa installati nei punti vendita; Sez. 2, Sentenza n. 1874 del 19/03/1984, con riferimento all’appalto del servizio avente ad oggetto la preparazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria, per definizione di durata predefinita; nello stesso senso anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4783 del 13/07/1983, già citata; Sez. 1, Sentenza n. 447 del 16/02/1956).
In questi casi il recesso ex art. 1671 c.c. assolve all’utile funzione di porre fine, col minor danno per le parti, ad un rapporto ormai inutile o dannoso, mentre sarebbe irrazionale
costringere il committente a ricevere la prestazione del servizio (con aggravio di tutte le spese relative) sino alla fine naturale del contratto (ossia alla conclusione prefissata RAGIONE_SOCIALEa sua durata).
5.2.2. -Per converso, nel contratto d’appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi continuativi o periodici (quale contratto di durata: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29675 del 19/11/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013), senza predeterminazione RAGIONE_SOCIALEa sua durata (ossia a tempo indeterminato), il recesso che ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti (non solo l’appaltante ma anche l’appaltatore) intenda esercitare dal rapporto postula che esso avvenga previo avviso nel termine pattuito in contratto o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo (secondo valutazione rimessa all’apprezzamento del giudicante), avuto riguardo alla natura del servizio appaltato (senza la previsione di alcun indennizzo).
In tal caso non ha un fondamento logico il riconoscimento del recesso con la prestazione di un indennizzo in favore RAGIONE_SOCIALE‘assuntore, poiché la prestazione del servizio senza alcuna delimitazione di durata non rende preventivabile il mancato guadagno, né, d’altronde, è esigibile che la liberazione RAGIONE_SOCIALE‘appaltante da un vincolo di durata indeterminata sia controbilanciata dalla liquidazione di un ristoro in favore RAGIONE_SOCIALE‘artefice del servizio.
Conclusione, questa, conforme al principio immanente al sistema RAGIONE_SOCIALEa libera recedibilità dai contratti conclusi a tempo indeterminato: in forza di tale principio, nei contratti a tempo indeterminato è consentito alle parti lo scioglimento del rapporto,
normalmente con preavviso, così dandosi forma al c.d. recesso ‘conformativo’ o ‘determinativo’. Per un verso, è dunque assicurato lo scioglimento del rapporto di durata indeterminata, così scongiurando l’invalidità che altrimenti discenderebbe dalla perpetuità del vincolo, e -per altro verso -ne sono plasmate le modalità di esercizio, imponendo comunque un termine di preavviso.
La necessità del preavviso integra quel minimo di ‘procedimentalizzazione’ esigibile nella fattispecie, allo scopo di assegnare, sia al somministrante (e così all’appaltatore di servizi), sia al somministrato (e così al committente di servizi), un tempo ragionevolmente necessario per ‘riorientarsi’ nel mercato e trovare così, rispettivamente, una collocazione alternativa RAGIONE_SOCIALEa propria produzione o una fonte alternativa di approvvigionamento. Non assumono, per contro, rilievo, in base al dettato RAGIONE_SOCIALEa norma, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa durata del preavviso, i costi eventualmente sostenuti dall’una o dall’altra parte, sotto forma di investimenti volti ad assicurare una migliore esecuzione o fruizione RAGIONE_SOCIALEa prestazione e, in particolare, ad adeguare la propria struttura organizzativa all’esecuzione di una prestazione specifica rispetto alle esigenze di controparte o alla ricezione RAGIONE_SOCIALEa prestazione in modo rispondente alle sue precipue caratteristiche.
Piuttosto, a garanzia RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore, la manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà del committente di liberarsi dal rapporto obbligatorio deve essere preceduta da un adeguato preavviso, allo scopo di consentire al prestatore di organizzare per tempo tale cessazione.
5.3. -Resta da esaminare il profilo -espressamente affrontato dalla pronuncia impugnata –RAGIONE_SOCIALEe conseguenze che discendono dall’esercizio, nell’appalto di servizi a tempo indeterminato, del diritto potestativo di recesso con un termine di preavviso non congruo.
Secondo il Tribunale, all’esito RAGIONE_SOCIALEa ponderazione RAGIONE_SOCIALEa non congruità del termine di preavviso assegnato (ovvero RAGIONE_SOCIALEa concessione di un termine di preavviso inferiore a quello previsto dal contratto o desumibile dagli usi), il recesso sarebbe nullo e improduttivo di effetti ( tamquam non esset ), sicché il rapporto negoziale dovrebbe proseguire sino all’inoltro di un nuovo recesso, manifestato nel rispetto del termine di preavviso.
La Corte d’appello ha, per contro, rilevato che una volta determinato il termine congruo, in relazione alla natura dei servizi prestati -il recesso esercitato sia comunque valido, sebbene la sua efficacia sia differita alla scadenza del termine di preavviso considerato adeguato (ovvero sino alla scadenza del termine di preavviso previsto in contratto o ricavabile dagli usi).
Ebbene il giudice deve, in ogni caso, valutare la congruità del preavviso, in quanto richiesto dalla legge.
Quest’ultima impostazione è stata fatta propria dal precedente di questa Corte, a mente del quale, nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti può dimostrare, per facta concludentia , la volontà di recedere dal rapporto in corso, salvo per il giudice il potere di stabilire -in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura RAGIONE_SOCIALEa somministrazione -il termine congruo entro il quale il recesso
debba avere efficacia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1496 del 22/04/1977).
Dunque, il termine ‘congruo’ di preavviso attiene al quomodo RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto potestativo e non ne rappresenta un indefettibile elemento costitutivo ( quid ). Ne consegue che (sempre nei contratti d’appalto a tempo indeterminato), ove una RAGIONE_SOCIALEe parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato o con un preavviso inadeguato, il rapporto si risolve comunque, benché la sua efficacia si protragga sino al decorso del termine, reputato congruo, del periodo di preavviso.
In altri termini, a fronte di contratto di appalto di servizi a tempo indeterminato, il recesso esercitato in violazione del termine di preavviso pattuito o stabilito dagli usi o congruo, avuto riguardo alla natura del servizio, è comunque valido (in quanto espressione RAGIONE_SOCIALEa volontà legittimamente manifestata di risolvere il rapporto), benché la sua efficacia sia differita alla scadenza del termine di preavviso.
Non vi è, infatti, l’esigenza di salvaguardare la rinnovazione del contratto per l’intervenuta scadenza del termine senza un congruo preavviso (appunto perché l’appalto in questione, su cui si innesta l’esercizio del diritto di recesso con preavviso, è senza delimitazione di durata).
Ne discende che, uniformandosi a tali precetti, la Corte del gravame ha ritenuto che, ferma restando la validità del recesso esercitato dal contratto di affidamento RAGIONE_SOCIALEa guardiania senza fissazione RAGIONE_SOCIALEa durata, nonostante l’inadeguatezza del preavviso concesso, ciò avrebbe inciso solo sulla determinazione del momento di efficacia di detto recesso, posticipato alla data di
scadenza del termine congruo (valutato in 60 giorni dalla data di ricezione RAGIONE_SOCIALEa lettera raccomandata a.r. con cui il recesso era stato esercitato), con la conseguente spettanza del corrispettivo dovuto sino a tale scadenza.
6. -In conseguenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto, enunciando i seguenti principi di diritto ex art. 384, primo comma, c.p.c.
‘In tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime applicabile del recesso muta in relazione alla natura determinata o indeterminata RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALE‘appalto: A) trova applicazione l’art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l’appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione); B) viceversa, allorché la durata del contratto d’appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1569 c.c.’.
‘In tema di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti può recedere dal rapporto in corso ex art. 1569 c.c., salvo per il giudice il potere di stabilire -in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura RAGIONE_SOCIALEa somministrazione -il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia’.
Le spese e compensi di lite sono irripetibili, stante che la parte contro cui il ricorso è stato proposto è rimasta intimata.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda