Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2722 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2722 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: ARMONE NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25790/2022 R.G. proposto da:
ARAGIONE_SOCIALE ” RAGIONE_SOCIALE “A” RAGIONE_SOCIALE Di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso d all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 34/2022 depositata il 03/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 34/2022, pubblicata il 3 maggio 2022, ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di
RAGIONE_SOCIALE e ha così respinto l’originario ricorso con cui l’RAGIONE_SOCIALE si era opposto al decreto ingiuntivo emesso in favore di NOME COGNOME, avente per oggetto il pagamento della somma di euro 6.249,90, a titolo di compenso per l’attività di direttore tecnico e coordinatore del Servizio di guardiania.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre l’ATC RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da successiva memoria
Il COGNOME resiste con controricorso, anch’esso accompagnato da successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. , dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 409, n. 3, c.p.c., per avere la corte d’appello erroneamente ricondotto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra le parti alla disciplina del contratto a tempo determinato e dunque applicato la disciplina del recesso ante tempus propria del lavoro subordinato.
Il motivo è infondato.
È incontestato tra le parti e riconosciuto dalla sentenza impugnata che il contratto intercorso tra l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE fosse un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza che siano sorte incertezze in ordine alla qualificazione del rapporto. Pertanto lo stesso pur assoggettato ad alcuni fini alla stessa disciplina dei contratti di lavoro subordinato, è riconducibile al tipo del contratto di lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 ss. c.c. ed è sottoposto alle regole sul recesso proprie di tale tipo contrattuale, che consentono il recesso ad nutum del committente (artt. 2227 e 2237 c.c.).Tuttavia va ricordato che anche i contratti di lavoro autonomo, in particolare quelli cd. parasubordinati, possono prevedere un termine di durata e che, come più volte affermato
da questa Corte, l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, non essendo a tal fine necessario un patto specifico ed espresso. Ne consegue che, in tale evenienza, il recesso ante tempus dal contratto è possibile solo in presenza di una giusta causa, mentre l’interruzione unilaterale e ingiustificata dal contratto da parte del committente fa sì che il prestatore conservi il diritto al compenso contrattualmente previsto per l’intera durata del rapporto (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14439 del 23/05/2024, Sez. L, Ordinanza n. 21904 del 07/09/2018, Sez. L, Sentenza n. 22786 del 07/10/2013, Sez. 2, Sentenza n. 25238 del 29/11/2006).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle regole appena richiamate, in quanto ha affermato che, nei contratti a termine, qualunque ne sia la natura, lo scioglimento unilaterale dal rapporto può avvenire solo per giusta causa o per impossibilità sopravvenuta, per poi rilevare, su queste basi, che nella specie la sospensione del contratto operata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era assolutamente immotivata. Non rileva il fatto che, nel richiamare il concetto di giusta causa, la sentenza impugnata abbia menzionato gli artt. 2118 e 2119 c.c., poiché tale menzione è da intendersi esclusivamente riferita alle differenze esistenti tra contratti a tempo indeterminato e contratti a termine quanto alla recedibilità.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in relazione alla sussistenza di un recesso ante tempus o di una sospensione del contratto.
Il motivo è infondato, poiché non è ravvisabile motivazione apparente quando la sentenza impugnata, come nella specie, ha comunque esposto in modo chiaro le ragioni della decisione e il dictum
finale.
Nella specie, la sentenza della Corte d’appello di Potenza ha usato promiscuamente i termini recesso ante tempus e sospensione, ma lo ha fatto perché il Commissario pro tempore dell’ATC, nel provvedimento citato dallo stesso ricorrente, ha parlato di immediata sospensione del rapporto di collaborazione, smettendo successivamente di avvalersi delle prestazioni del COGNOME per l’intera durata residua del contratto e così, di fatto, recedendone anticipatamente. E di sospensione unilaterale aveva parlato anche il giudice di primo grado.
Ciò, tuttavia, non basta rendere oscura o addirittura apparente la motivazione, poiché la Corte d’appello ha ampiamente esposto le ragioni della propria decisione, che è corretta, ritenendo che il protrarsi della sospensione determinasse un ingiustificato recesso anticipato.
Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1217 c.c., per non aver ritenuto nella fattispecie necessaria l’intimazione con offerta della prestazione lavorativa.
Il motivo è infondato.
Per giurisprudenza costante, formatasi in materia di lavoro subordinato, ma agevolmente estendibile a ogni rapporto di durata, il datore di lavoro o il committente non possono unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l’onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l’esaurimento dell’attività produttiva. Ne consegue che il lavoratore “sospeso” non è tenuto a provare d’aver messo a disposizione le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un’ipotesi di mora credendi , il
lavoratore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17013 del 25/06/2025, Sez. L, Ordinanza n. 37716 del 23/12/2022).
La sentenza impugnata, non richiedendo l’offerta della prestazione per considerare accoglibile la pretesa, si è conformata a tali principi e si sottrae anche sotto questo profilo alle censure mosse.
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 03/02/2026.
La Presidente NOME COGNOME