Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1678 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1678 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25252/2022 R.G. proposto da
SOCCORSO STRADALE TORRICELLA DI RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f.: CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TORRICELLA (TA), rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f.: CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto n. 92 del 21 marzo 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal AVV_NOTAIO;
letta la memoria della ricorrente;
RILEVATO CHE:
-la RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, tramite determina n. 537 del 28 luglio 2016, la concessione in comodato di un capannone comunale per quindici anni, a seguito di un avviso pubblico; in data 18 agosto 2016 era stato sottoscritto il contratto di comodato;
-la società affermava di aver acquisito il godimento del cespite e di aver eseguito opere di miglioria, sostenendo spese per circa 21.000, Euro;
-con successiva delibera della Giunta Comunale n. 41 del 28 aprile 2020, notificata il 7 maggio 2020, il Comune aveva dichiarato il proprio recesso dal comodato, invocando l ‘ art. 7, comma 1, delle regole contrattuali, nonché adducendo ragioni di interesse pubblico inerenti alla gestione dei beni comunali; alla società era stato intimato il rilascio dell ‘ immobile con preavviso di novanta giorni;
-la RAGIONE_SOCIALE impugnava la delibera innanzi al T.A.R. di Lecce che, con sentenza n. 1016 del 24 settembre 2020, declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario;
-riassunta la controversia innanzi al Tribunale di Taranto, la società attrice chiedeva di dichiarare l ‘ illegittimità del recesso del Comune e la prosecuzione del rapporto contrattuale;
-il Comune di RAGIONE_SOCIALE si costituiva ribadendo la validità del recesso e insistendo per il rilascio dell ‘ immobile, nonché proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento di un ‘ indennità per l ‘ occupazione sine titulo e per il rimborso di alcune utenze;
-il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 2467 del 27 agosto 2021, rigettava integralmente la domanda della società, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale del Comune e disponeva la condanna al rilascio dell ‘ immobile; era invece respinta la domanda riconvenzionale di indennizzo per l ‘ occupazione successiva al recesso;
-la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello innanzi alla Corte d ‘ appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, lamentando, tra l ‘ altro, il difetto di motivazione e l ‘ erronea valutazione dell ‘ eccezione di abuso di diritto, nonché la mancata considerazione delle opere di miglioria eseguite e la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.;
-la Corte d ‘ appello, con la sentenza n. 92 del 21 marzo 2022, respingeva l ‘ impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado, condannando l ‘ appellante al pagamento delle spese del grado;
-in sintesi, la Corte di merito riteneva che il rapporto tra le parti avesse univocamente natura di comodato gratuito, che il Comune potesse esercitare il recesso ad nutum e che non sussistesse un interesse pubblico tale da impedire il recesso stesso, né un affidamento tutelabile in capo alla società;
-avverso la citata sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
-resisteva con controricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE;
-la ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 2/12/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo la ricorrente deduce: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n° 3, c.p.c., nonché omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n° 5, c.p.c., e precisamente: del ‘ legittimo affidamento ‘ riposto dalla deducente nella condotta della p.a. ed, in particolare, e nei contenuti del procedimento in oggetto, ovvero della pubblicazione
di Avviso finalizzato alla formulazione di offerte recanti proposta progettuale, della formulazione di proposta progettuale onerosa da parte della deducente, dell ‘ emissione di provvedimento che ha ritenuto di escludere del corrispettivo ‘ tenuto conto dello scarso interesse mostrato per la concessione dell ‘ immobile a seguito di bando esplorativo, nonché valutate le proposte progettuali migliorative avanzate dalla ditta ‘ , unica partecipante; omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n° 5, c.p.c., e precisamente del carattere non integralmente gratuito del rapporto, posta l ‘ esecuzione di opere per complessivi Euro 21.000,00 da parte della deducente, circostanza non contestata, in ottemperanza all ‘ impegno assunto nella predetta proposta progettuale allegata all ‘ Istanza di partecipazione; omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n° 5, c.p.c., e precisamente dell ‘ abuso di diritto perpetrato dall ‘ Amministrazione; nullità del procedimento e della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 1° comma, e 115, 1° comma, c.p.c., per errata valutazione delle risultanze documentali e conseguente mancato rilievo dell ‘ illegittimità del recesso»;
-in breve, la società ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano considerato il legittimo affidamento sorto dalla procedura pubblica e dagli investimenti effettuati, né l ‘ abuso di diritto da parte dell ‘ amministrazione nel recedere, e che abbiano altresì omesso di valutare alcune prove documentali;
-col secondo motivo si deduce: «Nullità del procedimento e della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 1° comma, e 115, 1° comma, c.p.c., per errata valutazione delle risultanze documentali ed, in particolare, dell ‘ art. 7 del contratto e della delibera di approvazione di recesso, formalmente esercitato in forma
ad nutum ed, in realtà, legato a motivazione di insussistente inadempimento»;
-la società sostiene che il Comune abbia esercitato il recesso in modo errato e contraddittorio, invocando motivazioni (come il rischio di perdita di finanziamenti) che non rientravano tra le cause di risoluzione previste dal contratto e senza rispettare il contraddittorio;
-i predetti motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono al medesimo passaggio della sentenza impugnata;
-in primis , vanno dichiarate inammissibili tutte le censure ricondotte o riconducibili all ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché, in presenza di una cosiddetta ‘ doppia conforme ‘ , il predetto vizio non può essere dedotto ai sensi dell ‘ art. 348ter , ultimo comma, c.p.c. (oggi, art. 360, comma 4, c.p.c.) e, comunque, perché non rientra nella portata della citata norma l ‘ omesso esame del materiale probatorio ( ex multis, Cass. Sez. U., n. 8053 del 2014);
-inoltre, sono articolati eterogenei profili di doglianza (violazione/falsa applicazione di legge e omesso esame di fatti asseritamente decisivi) e tale modalità espositiva determina ex se l ‘ inammissibilità della censura perché non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, «dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d ‘ impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse» (così Cass. Sez. 2, 23/10/2018, n. 26790, Rv. 651379-01);
-in ogni caso, la dedotta violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. è insussistente;
-il giudice d ‘ appello ha inequivocabilmente qualificato il rapporto come comodato e ha individuato nell ‘ art. 7 del contratto inter partes l ‘ attribuzione al Comune comodante della facoltà di recesso ad nutum :
«… il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha concesso l’ uso gratuito di un bene comunale alla società appellante non in base ad una concessione amministrativa, ma in base ad un contratto privatistico di comodato gratuito. Dall ‘ avviso pubblico, inizialmente emanato, infatti, può desumersi che almeno in un primo tempo il Comune aveva pensato di concedere il bene in uso con la forma della concessione pubblica, ma poi tale intento non si è concretizzato, avendo all ‘ ultimo utilizzato lo strumento privatistico del contratto di comodato. … l’ Ente si era riservata una facoltà di recesso ad nutum dal contratto, che si aggiunge alla risoluzione di diritto, pur pattuita al secondo comma dell ‘ art. 7 del contratto. In base a tale facoltà, accettata dalla società istante, il Comune si riservava ‘ il diritto di recedere in qualsiasi momento ‘ dal contratto, con un preavviso di tre mesi, che nel caso di specie è stato concesso. Non ha senso allora andare ad indagare le ragioni del recesso, perché in base alla suddetta clausola il Comune poteva esercitare il recesso a propria discrezione, senza obbligo di motivazione alcuna. E ciò è in linea con la natura del comodato gratuito, in cui il comodante, in quanto non ricava alcun beneficio o utilità dalla concessione del bene ad altri, può recedere in qualsiasi momento.»;
-a fronte dell ‘ univoco tenore dell ‘ art. 7 del testo contrattuale (« ‘ Risoluzione e recesso del contratto ‘ . Il comune ha diritto di recedere in qualsiasi momento il contratto previa formale comunicazioni al comodatario, con preavviso non inferiore a 90 gg. Il presente contratto s ‘ intende risolto di diritto nei seguenti casi: (i) qualora si verifichino problemi di mal funzionamento dell ‘ attività; (ii) qualora il comodatario non rispetti gli obblighi assunti previsti con il presente atto; (iii) qualora il comodatario o non svolga il servizio in conformità con le disposizioni di leggi vigenti; (iv) nel caso di emergenze impreviste ed imprevedibili che richiedano l ‘ utilizzo dell ‘ immobile per carattere di pubblica utilità.») e della limpida spiegazione del giudice di merito sul recesso esercitato, risulta del tutto
eccentrico il secondo motivo del ricorso nella parte in cui si sostiene, peraltro apoditticamente, che «Analizzandone il contenuto, si comprende come l ‘ ipotesi esercitata dal Comune, pur formalmente intestata ai sensi del primo comma, sia in realtà riconducibile alla risoluzione prevista dal secondo: non già un recesso libero ed immotivato, bensì una risoluzione, a dire del Comune, causata da presunto inadempimento.»;
-in altre parole, la ricorrente assume che il recesso fosse vincolato ad una delle fattispecie previste dal secondo comma dell ‘ art. 7 per arrivare a sostenere l ‘ insussistenza di una delle ipotesi ivi previste, ma, così facendo, non aggredisce la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha chiaramente riconosciuto che il Comune, pur adducendo diverse ragioni a giustificazione del recesso, si è avvalso della prerogativa contrattuale del primo comma;
-non è pertinente il richiamo alla lesione del legittimo affidamento della ricorrente in conseguenza del recesso del Comune, poiché quest ‘ ultimo non integra un provvedimento amministrativo (in autotutela) di revoca di una concessione, bensì l ‘ esercizio iure privatorum di un diritto contrattuale inerente al comodato;
-peraltro, nella più recente ricostruzione della giurisprudenza di questa Corte – Cass. Sez. U., 22/02/2025, n. 4717 (in tema di riparto di giurisdizione) -«Il danno da lesione dell ‘ affidamento sulla correttezza dell ‘attività provvedimentale della p.a. non è … un danno da provvedimento, ma è un danno da comportamento. Esso è stato ritenuto sussistente da questa Corte (e soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario) essenzialmente in tre casi, ovvero quando la P.A.: a) amplia la sfera giuridica del destinatario con un provvedimento che, in seguito, si rivela fondato su presupposti di fatto erronei …; b) adotta un provvedimento che induce il destinatario od un terzo al compimento di atti o alla programmazione di attività, e che in seguito viene revocato … ; c) adotta un provvedimento che nuoce non al destinatario di esso,
ma ad un terzo, quale conseguenza mediata e indiretta dell ‘ illegittimità del provvedimento. … In tutte le ipotesi suddette ci troviamo dunque dinanzi ad un provvedimento amministrativo attributivo di diritti o facoltà che in seguito viene rimosso. Due sono i presupposti d ‘ una domanda di risarcimento del danno da incolpevole affidamento nella legittimità del provvedimento amministrativo: a) l ‘ allegazione dell ‘ esistenza d ‘ un provvedimento amministrativo; b) l ‘ allegazione della sua apparente legittimità, non corrispondente però alla sottostante e reale illegittimità.»;
-anche a voler ravvisare nelle deduzioni della ricorrente la denuncia di un abuso del diritto (privatistico) di recesso e, dunque, una violazione delle regole codicistiche di buona fede, il motivo sarebbe comunque infondato;
-infatti, per potersi configurare una lesione della buona fede della società, si deve ipotizzare, come premessa, che la stessa potesse vantare una ragionevole aspettativa alla conservazione del godimento del bene per tutta la durata del comodato e che, inoltre, l ‘ altro contraente, senza alcun vantaggio per sé, abbia esercitato il recesso abusando delle proprie prerogative negoziali;
-non si rinvengono né l ‘ uno, né l ‘ altro presupposto: infatti, la RAGIONE_SOCIALE non poteva ragionevolmente confidare nella prosecuzione di un rapporto essenzialmente gratuito quando essa stessa aveva liberamente pattuito una clausola di recesso ad nutum (con preavviso) in favore dell ‘ ente locale, circostanza che di per sé rende incerta la durata del godimento; inoltre, come rilevato dal giudice d ‘ appello, «il Comune ha pure chiarito di essersi reso conto dell ‘ illegittimità di tale concessione gratuita del capannone, per cui ha voluto rimediare ad una situazione di illegittimità foriera di responsabilità contabile nei confronti dei suoi dirigenti» e, dunque, è evidente che il recesso corrisponde ad un preciso interesse del
comodante e non già ad un ‘ capriccioso ‘ (e abusivo) esercizio del diritto;
-col terzo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 107 TUEL, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c.; mancato rilievo del difetto di competenza e/o di legittimazione dell ‘ organo che ha adottato l ‘ atto di recesso e, quindi, mancato rilievo e declaratoria di illegittimità dello stesso»; la società sostiene che l ‘ atto di recesso, adottato dalla Giunta comunale e non dal dirigente competente, è illegittimo per incompetenza dell ‘ organo deliberante;
-in violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. la ricorrente omette di specificare se e quando la questione relativa alla (in)competenza della giunta comunale ex art. 107 TUEL sia stata introdotta nel processo (e, segnatamente, nel primo grado) oppure se, come sembra (la società si limita ad affermare di avere «impugnato innanzi al Tar di Lecce la citata delibera di G.C. ed il successivo atto dirigenziale, evidenziando concorrenti profili di illegittimità del modus operandi seguito dall ‘ Ente Civico»), la stessa costituisca un inammissibile novum nel giudizio di legittimità;
-in ogni caso, la stessa ammissione della ricorrente -secondo cui alla delibera della giunta comunale ha fatto seguito un conforme atto dirigenziale (circostanza che emerge anche dal controricorso) -rende evidente l ‘ inconsistenza della censura;
-in conclusione, il ricorso va respinto;
-ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a
quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 2 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME