Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24336 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24336 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8178/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dal l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE , con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrenti- nonché contro
ESSE NOME COSTRUZUINI GENERALI ED IMPIANTI TECNOLOGICI DI NOME COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1197/2022 depositata il 25 ottobre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato quanto segue.
Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 13 marzo 2019, condannava in solido ai sensi dell’articolo 2055 c.c. Esse RAGIONE_SOCIALE di Silipo NOME nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e, quali eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME a risarcire NOME COGNOME e NOME COGNOME per i danni che avrebbero subito al proprio immobile di abitazione come conseguenza dei lavori di sbancamento e di riempimento di terreno compiuti nell’area circostante.
NOME COGNOME proponeva appello, cui resistevano NOME COGNOME e NOME COGNOME
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 25 ottobre 2022, ritenuti contumaci NOME e il Maddente nonché, ritenuto sussistente il difetto di notifica dell’atto di appello ai Tigano – non incidente -, dichiarava inammissibile il gravame.
NOME COGNOME ha presentato ricorso, sulla base di due motivi; si sono difesi con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME Successivamente per il ricorrente si costituiva un altro difensore, essendo stato revocato il mandato precedente.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ritenuto quanto segue.
Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. per avere la C orte territoriale ritenuto l’appello inammissibile per difetto di interesse, non essendo state impugnate tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado.
1.1 Il Tribunale aveva deciso attribuendo responsabilità ai sensi degli articoli 2051 e 2043 c.c. La Corte d’appello, rilevata la presenza di autonome rationes decidendi , ha affermato che la responsabilità ex articolo 2043 c.c. non sarebbe ‘stata fatta oggetto di censura alcuna da parte dell’appellante’, il quale si sarebbe ‘incentrato … esclusivamente’ sulla responsabilità ex articolo 2051 c.c.
Il ricorrente censura questo asserto, adducendo per dimostrarlo le conclusioni dell’atto d’appello – in cui, quale appellante, aveva chiesto di riformare la sentenza di primo grado ‘nella parte in cui è stata riconosciuta la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.’ di lui -e traendo dalla pagina 11 dell’appello la seguente frase (ricorso, pagina 14): ‘Nel merito, si rileva che nessuna responsabilità è comunque emersa in capo al convenuto COGNOME né a seguito della prova testimoniale – da nessuna dichiarazione testimoniale si evince un coinvolgimento dell’COGNOME sia in merito al possesso del bene sia per quel che riguarda l’esecuzione dei lavori – né in base agli elaborati peritali che, sebbene confermano l’esistenza dei lamentati danni, tuttavia non si individua alcuna responsabilità in capo al convenuto’ ( sic ).
Si considera la limitatezza delle argomentazioni relative alla domanda ex articolo 2043 c.c. giustificandola con l’avere il Tribunale ‘concentrato la maggior parte della motivazione della sentenza sulla responsabilità dei convenuti sull’art. 2051 c.c.’, dedicando ‘soltanto 11 righe’ della pagina 9 della sua sentenza alla responsabilità ex articolo 2043 c.c., per dedurne che ‘logicamente’
l’attuale ricorrente come appellante ha ‘concentrato la maggior parte delle argomentazioni’ sulla fattispecie di cui all’articolo 2051 c.c.
Il ricorrente sostiene inoltre di aver confermato la ‘contestazione di tutte le responsabilità attribuitegli’ in conclusionale e replica, riportando un ampio passo delle sue difese (si veda ricorso, pagina 16, ove peraltro non si specifica se è estratto dalla conclusionale o è estratto dalla replica) in cui aveva definito come ‘non … accertato l’effettivo possesso del terreno’ in capo a lui per poi affermare che da documenti agli atti ‘emergeva con certezza sia l’autore dei lavori sia l’effettivo possessore delle particelle … su cui tali lavori sarebbero stati eseguiti, ossia … NOME COGNOME.
1.2 Dalle conclusioni del motivo non emerge a quale ratio decidendi si opponeva l’attuale ricorrente con l’appello, richiamando solo l’articolo 2055 c.c.; tuttavia dal passo dell’appello sopra invocato -‘ … nessuna responsabilità è comunque emersa in capo al convenuto COGNOME né a seguito della prova testimoniale – da nessuna dichiarazione testimoniale si evince un coinvolgimento dell’COGNOME sia in merito al possesso del bene sia per quel che riguarda l’esecuzione dei lavori -né in base agli elaborati peritali …’ – può ben desumersi che erano state censurate entrambe le rationes decidendi . E il fatto che le argomentazioni fossero effettivamente scarse non significa -è ovvio – che la doglianza non sia stata introdotta e quindi non sussista.
Pertanto, il motivo va accolto, e ciò assorbe il secondo motivo violazione e falsa applicazione ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. degli articoli 2697 c.c. e 112 c.p.c. nonché, ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo -, conducendo alla cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.