Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31801 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31801 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
Corte d’Appello avrebbe errato nel non rilevare che, quand’anche fosse intervenuto il preteso giudicato sulla « non assimilabilità del compenso trasfusionale ad attività libero-professionale » i collaboratori sanitari non avrebbero comunque potuto ottenere i compensi rivendicati, in quanto contrari al principio di onnicomprensività;
2.
i motivi sono nel loro insieme da disattendere;
la Corte territoriale non ha ritenuto in modo diretto l’esistenza di un giudicato esterno preclusivo rispetto a quanto da decidere nella presente causa;
essa ha invece affermato che il Tribunale aveva deciso sulla base di una doppia ratio , di cui una basata sull’esistenza, per ragioni sostanziali, del diritto rivendicato dai lavoratori e l’altra basata sul fatto che comunque, a fondare la pretesa, stava il giudicato esterno riveniente da un diverso processo;
su tale premessa e premesso anche, come sopra spiegato nello storico di lite, che la Corte d’Appello ha ritenuto di manifestare la propria non condivisione delle ragioni sviluppate dal Tribunale sui profili puramente sostanziali, la sentenza qui impugnata ha « tuttavia » rilevato che era mancata impugnazione sulla ratio , parimenti sviluppata dal Tribunale , riguardante il giudicato, che era in sé idonea a sorreggere la decisione favorevole ai lavoratori;
la Corte di merito, pertanto, non ha neppure esaminato, per ragioni processuali, la fondatezza o meno di quanto addotto dal Tribunale per riconoscere gli effetti di quel giudicato esterno e ciò coerentemente con la propria premessa, non potendo in quella sede di gravame occuparsi di un aspetto non coinvolto dai motivi di appello;
a fronte di ciò, è sterile l’insistenza della ASL sull’inesistenza dell’originario giudicato esterno valorizzato dal Tribunale o sull’inidoneità di esso ad influire sui diritti azionati in questa causa o, ancora meno, sull’infondatezza della pretesa di far valere presso la ASL di quanto deliberato presso il San Filippo Neri;
infatti, perché tali temi possano ulteriormente essere esaminati in questa causa, dovrebbe inficiarsi la pronuncia di appello che, senza esaminare l’esistenza o la portata di quel giudicato esterno, ha semplicemente detto che l’affermazione di una sua esistenza e di una sua decisività da parte del Tribunale, non essendo stata impugnata con l’appello, era ormai incontrovertibile;
per contrastare tale affermazione non è utile insistere sull’esistenza o sugli effetti di quel giudicato esterno, perché non è quello il punto, mentre sul profilo decisivo, ovverosia sull’essersi censurata con l’appello la ratio decidendi del Tribunale che ha ritenuto l’esistenza di quel giudicato esterno, nulla è detto nel ricorso per cassazione;
non solo dunque il primo ed il terzo motivo, insistendo su profili di insussistenza dell’obbligo, sono sostanzialmente inammissibili, perché non coerenti rispetto alla assorbente ratio decidendi sviluppata dalla Corte territoriale con riferimento al giudicato interno, ma anche il secondo motivo, che si incentra sul giudicato, non può trovare accoglimento, perché appunto con esso si argomenta rispetto all’esistenza ed efficacia di quel giudicato esterno, il che non consente di superare l’esistenza invece di un giudicato interno (su quel giudicato esterno), per effetto della mancata impugnazione in appello, che è quanto risulta decisivo;
3.1
per completezza può anche dirsi che quanto affermato dalla Corte territoriale è conforme alla giurisprudenza costante di questa S.C. (Cass. 13 luglio 1995, n. 7675; Cass. 8 giugno 2001, n. 7809; Cass. 30 agosto 2007, n. 18310 e poi sempre applicato: v. Cass.
17 marzo 2023, n. 7790) secondo cui, nonostante la maggiore ampiezza dell’effetto devolutivo, anche nel rapporto tra pronuncia di primo grado e giudizio di appello la mancata impugnazione di una tra più rationes decidendi sviluppate nella prima sentenza consolida la ratio non gravata, che resta idonea a stabilizzare la decisione di merito ed a rendere inammissibile l’appello;
tale conclusione è del resto ulteriormente giustificata dal dettagliato rilievo testuale che il principio di specificità dell’appello ha ricevuto negli artt. 343 e 434 c.p.c. in forza delle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. in L. n. 134 del 2012 e poi ora ulteriormente dal d. lgs. n. 149 del 2022;
4.
venendo al ricorso incidentale, con esso si prende posizione, in base a tre motivi, sulla parte di motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che la pretesa di traslare presso ASL Roma 1 i diritti maturati presso il San Filippo Neri sarebbe infondata sul piano del diritto sostanziale;
i ricorrenti incidentali assumono che il loro interesse in proposito, a parte per il caso di accoglimento del ricorso principale, che però non si verifica, deriverebbe dall’effetto che ciò potrebbe avere in eventuali futuri giudizi, per i periodi successivi al 31.12.2016;
in tal modo, l’impugnazione ha di mira soltanto profili motivazionali, ma ciò non è ammissibile, difettando il requisito della soccombenza e non potendosi ritenere che le argomentazioni svolte sul piano del diritto sostanziale e contro cui si rivolgono quei motivi, sia suscettibile di costituire antecedente logico necessario destinato a passare in giudicato, come richiesto da giurisprudenza di questa S.C. per giustificare l’interesse ad impugnare (Cass. 15 gennaio 2018, n. 722; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17193);
la pretesa dei lavoratori è stata infatti accolta e dunque non può costituire premessa logica di essa quanto argomentato dalla Corte d’Appello in senso ipoteticamente contrario alla sua fondatezza, che
è destinato a degradare a mero obiter dictum (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3793; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1815);
il ricorso incidentale è dunque inammissibile per difetto di interesse;
la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese
del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro