Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3199 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3199 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13409/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 937/2021 depositata il 23/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha promosso azione di ripetizione di indebito davanti al Tribunale di Monza nei confronti di Banco di Brescia (successivamente UBI BANCA e ora Intesa Sanpaolo S.p.A.) in relazione al contratto di conto corrente n. 3554 stipulato nel 1986 e chiuso nel 2000, confluito in altro conto n. 3534, già aperto nel 1999 e chiuso nel 2008, sul quale era appoggiata una apertura di credito, chiedendo la restituzione dell’importo di € 23.472,85, per effetto dell’indebita applicazione di interessi ultralegali, anatocismo e spese non dovute. La banca convenuta ha eccepito la prescrizione e ha chiesto nel merito il rigetto della domanda per carenza di prova.
Il Tribunale di Monza, previo esperimento di CTU, ha rigettato la domanda, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano, qui impugnata. Ha ritenuto il giudice di appello -confermando la decisione del Tribunale -che fosse carente la prova, atteso che la società correntista aveva prodotto (salvo un trimestre) i soli estratti conto scalari del periodo 1993 -terzo trimestre 2008, i quali contengono la sequenza dei saldi, ma non indicano l’importo capitale giornaliero e non sono in grado di determinare le rimesse, come confermato dalla CTU, concludendo per l’infondatezza della domanda in assenza degli estratti conto.
Il giudice di appello h a, poi, accolto l’eccezione di prescrizione, ritenendo che non sussiste una « presunzione di ripristinatorietà» delle rimesse, non avendo in proposito la società correntista assolto all’onere della prova circa la natura ripristinatoria delle rimesse.
Propone ricorso per cassazione la società correntista, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la banca, la quale
propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha addossato alla società correntista l’onere di individuare le singole rimesse ripetibili. Osserva parte ricorrente di avere chiesto la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dalla banca dal saldo finale, fatto costitutivo del diritto alla ripetizione di indebito, così assolvendo al proprio onere di allegazione, non essendo necessaria l’individuazione delle singole rimesse.
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse necessario produrre « l’intera sequenza delle contabili ». Parte ricorrente deduce di avere proposto la domanda di ripetizione in relazione ai periodi per i quali sono stati prodotti gli estratti conto, osservando che l’onere della prova possa ritenersi assolto anche in assenza di integrale produzione degli estratti conto, ove la prova sia ricavabile aliunde.
Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente valutato l’efficacia probatoria della documentazione prodotta e ha omesso di valutare la CTU, che avrebbe invece ritenuto corretti i conteggi della società correntista. Deduce di avere prodotto « per buona parte del periodo in contestazione» anche gli estratti conto analitici, i quali non sarebbero stati presi in esame dalla Corte di merito. In buona sostanza, parte ricorrente censura
l’apprezzamento della CTU operato dalla Corte di Appello, disattendendone le risultanze.
Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce, « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. per errata e mancata valutazione di fatti decisivi per il giudizio costituiti 1) dalla consulenza tecnica d’ufficio (…) 2) delle prove proposte da lle parti ». Deduce parte ricorrente che la CTU espletata in primo grado avrebbe permesso l’individuazione delle rimesse solutorie, le cui risultanze sarebbero state omesse nella sentenza impugnata.
I quattro motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto non è stata censurata l’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui il credito della società correntista è prescritto. La sentenza impugnata, dopo essersi richiamata ai principi di cui alle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., n. 24418/2010) , ha rigettato l’appello sulla concomitante ragione della decisione secondo cui « l’onere della prova dell’utilizzazione concreta dell’af fidamento incombeva sulla correntista atteso che non può invocarsi alcuna presunzione di ripristinatorietà delle rimesse in conto corrente ». La mancata censura dell’autonoma ratio decidendi comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio, costituito dall’omessa pronuncia sulla prescrizione delle pretese relativa al conto corrente tenuto dal ricorrente principale presso la Filiale 191 del Banco di Brescia.
Il ricorso incidentale è inammissibile sia in quanto l’omessa pronuncia non può essere dedotta con il vizio di omesso esame di fatto decisivo (per cui la censura dedotta è estranea al parametro), sia in quanto -ove riqualificata come violazione della legge
n. 13409/2021 R.G.
processuale -la questione della prescrizione del conto è rimasta assorbita dalla generalizzata pronuncia di accoglimento dell’eccezione di prescrizione.
Il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno, pertanto, dichiarati inammissibili. Le spese sono integralmente compensate tra le parti, attesa la reciproca soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale e del ricorrente incidentale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il 12/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME