Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11317 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11317 Anno 2024
Presidente: COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 6364/2021 proposto da: NOME COGNOME, in qualità di socia e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, (CODICE_FISCALE) giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura in atti;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna intimati avverso la sentenza n.124 /2021 della Corte d’Appello di Bologna, depositata in data 22/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pronunciata in data 22/01/2021, ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME, nella spiegata qualità, avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento della soc. RAGIONE_SOCIALE pronunciata dal Tribunale di Bologna su istanza del RAGIONE_SOCIALE, osservando: i) che la vicenda, nella gestione dell’esercizio commerciale ristorante «RAGIONE_SOCIALE, delle società facenti capo a NOME COGNOME ad altri soggetti che avevano posto in essere condotte distrattive era stata oggetto di indagini penali tanto che lo stesso pubblico ministero era intervenuto nel procedimento e si era associato all’istanza di fallimento, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa alla legittimazione attiva del creditore; ii) che, in ogni caso era condivisibile l’accertamento incidentale compiuto dal giudice di primo grado sulla sussistenza del credito risarcitorio vantato dal fallimento istante desumibile, tra l’altro, dalla creazione di un fondo rischi nel bilancio della società fallita; iii) che lo stato di insolvenza risultava oggetto di amissione nel corso dell’istruttoria prefallimentare da parte degli organi amministrativi nominati in sostituzione di quelli della società.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi, illustrati con memoria; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mentre RAGIONE_SOCIALE e l’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I motivi del ricorso possono così sintetizzarsi:
violazione e falsa applicazione degli artt. 27 Cost., 654 c.p.p , 5 e 6 l.fall. e 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto «di per sé assorbente» ai fini dell’accertamento della legittimazione ad agire del creditore procedente le indagini penali non ancora sfociate in una sentenza irrevocabile, senza che fosse stato provato alcun credito.
violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per aver desunto la prova della legittimazione attiva del creditore da elementi indiziari non gravi precisi e concordanti;
violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per aver tratto la sussistenza dello stato di insolvenza da elementi di prova «non conformi allo standard legalmente prestabilito (perché non gravi, né precisi, né concordanti) e non idonei a dimostrare la conseguenza ignota»;
2 I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, oltre a presentare evidenti profili di irricevibilità, in quanto si riversano nel merito e sono privi di autosufficienza, sono inammissibili per una evidenza carenza di interesse ad agire.
2.1 La Corte, infatti, ha accertato che la richiesta di fallimento è stata presentata anche dal Pubblico Ministero, in aggiunta con quella proposta dal RAGIONE_SOCIALE, e che tale concorrente istanza avesse determinato l’assorbimento della questione relativa alla legittimazione del creditore salvo poi nello sviluppo del percorso motivazionale riconoscere la sussistenza anche della legittimazione RAGIONE_SOCIALE.
2.2 La ricorrente non ha censurato la prima autonoma e distinta ratio decidendi sufficiente, da sola, a sorreggere la decisione.
3 Il terzo motivo è, all’evidenza, inammissibile.
3.1 La Corte territoriale ha posto a fondamento della sua decisione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza i dati emersi dall’informativa della Guardia di Finanza, le dichiarazioni dell’amministratore giudiziario, l’inesigibilità del credito verso la società RAGIONE_SOCIALE, l’impossibilità di un finanziamento da parte del socio ed, infine, il netto squilibrio tra l’attivo realizzato (€ 18.859,01) e il passivo accertato (oltre un milione di Euro).
3.2 Orbene, l’accertamento del possesso della qualità d’imprenditore commerciale da parte del debitore e della sussistenza dello stato d’insolvenza, ai fini della dichiarazione di fallimento, costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare diversamente la decisione, oppure per difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. Cass 7252/2014, 4784/2005 e 2107/1995).
3.3 Tali vizi nella specie non sono stati neppure dedotti dalla ricorrente, la quale si è limitata ad una generica contestazione degli elementi indiziari valorizzati dalla sentenza.
4 In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dalla parte costituita che si liquidano in € 5.700, di cui € 200 per spese , oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 25 marzo 2024