Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11063 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11063 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1601/2021 proposto da:
ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALEAVIEU), in persona del legale rappres. p.t.; NOME COGNOME; rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrenti
–
-contro-
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME
-intimati- avverso la sentenza n. 747/2019 emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, pubblicata l’11 .09.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza del 2008 il Tribunale di Locri, decidendo sulla domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali soci dell’A ssociazione volontari italiana, RAGIONE_SOCIALE– nei confronti della stessa associazione, avente ad oggetto l’impugnativa della delibera del 2.6.2005 (di cui era stata dedotta la nullità perché l’assemblea era stata convocata da un numero insufficiente dei soci e per violazione del quorum deliberativo), dichiarava cessata la materia del contendere.
Al riguardo, il Tribunale osservava che: l’impugnazione era stata proposta da soggetto totalmente privo della legale rappresentanza della suddetta associazione in quanto, a seguito di eventi intervenuti nelle more del procedimentoche avevano modificato l’assetto associativo- era stato eletto, con delibera del 15.5.2008, quale nuovo Presidente della medesima associazione, NOME COGNOME e quale vice-Presidente NOME COGNOME.
C on sentenza dell’11.9.19, la Corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla suddetta associazione, osservando che: era da condividere la pronuncia impugnata in quanto l’appello era stato proposto da soggetto privo della legale rappresentanza dell’associazione; al riguardo, era da osservare, ad abundatiam, che la Provincia di Reggio Calabria aveva diffidato NOME COGNOME dallo spendere il nome dell’associazione nella corrispondenza con l’ente pubblico, i n quanto non più legale rappresentante della stessa associazione: anche a voler considerare ammissibile la produzione in copia della citazione, con cui era stata impugnata la delibera assembleare del 30.3.2008, il contenuto di
quest’ultima era stato confutato dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Locri il 5.6.2009 nel medesimo procedimento ed esibita in copia dagli appellati, con la quale aveva rigettato la richiesta di sospensiva della delibera impugnata.
L’AVIEU ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con tre motivi. Non si sono costituite le parti intimate.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 24 Cost., 81 e 100, cpc, per aver la Corte territoriale ritenuto inammissibile l ‘appello perché proposto da soggetto privo di legittimazione attiva, a seguito della delibera del 30.3.2008, che aveva revocato la delibera impugnata.
Al riguardo, la ricorrente lam enta, in particolare, che la Corte d’appello non aveva considerato che la delibera del 2008 era stata impugnata dal legale rappresentante e da altri soci dell’associazione , con opposizione poi accolta dallo stesso Tribunale con sentenza del 2011, confermata in appello, e passata in giudicato, con la conseguenza che non si era formato il giudicato sulla specifica circostanza della cessazione della materia del contendere, anche considerando che la convenuta, attraverso uno dei suoi difensori, non aveva chiesto di accertare tale cessazione, ma aveva chiesto il rigetto della domanda.
Pertanto, la ricorrente si duole che la Corte d’appello non ha considerato che con la contestazione della delibera del 30.3.2008, permaneva comunque il diritto dell’AVIEU di impugnare la sentenza, affermando erroneamente che non risultava impugnata la delibera del 30.3.2008.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’ art. 115 cpc per non aver la Corte d’appello esaminato sia la citazione, prodotta in appello – con la quale era stata impugnata la delibera del 30.3.2008 – sia la sentenza
del Tribunale di Locri del 2011 che aveva annullato la stessa delibera, nonché per omesso esame dei medesimi documenti.
Al riguardo, la ricorrente assume che la revoca del mandato all’avv. COGNOME e il conferimento di un nuovo mandato all’avv. COGNOME il quale aveva chiesto pronunciarsi la cessata materia del contendere erano atti illegittimi perché non sottoscritti dal legale rappresentante dell’associazione, che era ed è NOME COGNOME.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 91, 92, 94, cpc, per aver la Corte territoriale condannato NOME COGNOME in proprio al pagamento delle spese del giudizio, senza indicare le ragioni di tale responsabilità personale, omettendo altresì di considerare che quest’ultimo era legittimato a rappresentare l’associazione perché, come detto, la delibera del 30.3.08 – su cui si fondava la sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere- era stata impugnata e revocata.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili.
Va osservato che la ratio decidendi che sostiene la sentenza impugnata è che NOME COGNOME era il legale rappresentante dell’ente in forza di una delibera del 15 maggio 2008, non della delibera del 30 marzo 2008 richiamata dal Tribunale e riguardo alla quale sono argomentati sia l’atto d’appello che il ricorso in esame. Quest’ultimo, in particolare, trascrive il testo della sentenza d’appello ma non spiega affatto che cosa sia la delibera del 15 maggio 2008.
Se ne deve inferire che, in sostanza, la predetta ratio decidendi non sia stata censurata.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La Corte d’appello ha accertato che lo COGNOME– il quale aveva appellato in proprio e nella qualità- era risultato non legittimato nella qualità e quindi è stato
condannato in proprio. Al riguardo, la ricorrente invoca ancora la revoca della delibera assembleare del 30.3.2008, ma va ribadita la mancata censura della ratio relativa alla delibera del 15.5.2008, invocata a sostegno dell’impugnazione.
Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.