Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28065 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28065 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
SERVIZI DI ASSISTENZA AEROPORTUALE COMPENSAZIONE
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 11/09/2024 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
R.G. n. 2938/2020
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2938 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore :
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona dell’Amministratore Unico , legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
NUMERO_DOCUMENTO DI RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Venezia n. 4918/2019, pubblicata in data 11 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto un decreto ingiuntivo, per l’importo di € 128.932,16, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, a titolo di corrispettivi dovuti in base ad un contratto per la fornitura di servizi di assistenza aeroportuale.
L’opposizione della società ingiunta è stata rigettata dal Tribunale di Venezia.
La Corte d’a ppello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, subentrata nella gestione dell’azienda dell’ RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la curatela dell’ altra società intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « impugnazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione e falsa interpretazione e applicazione dell’ art.7.7 del contratto ».
La società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha affermato quanto segue: « la clausola che prevedeva l’esperimento di una perizia contrattuale avrebbe perso efficacia in ragione del recesso anticipato dell’odierna appellata » e « diversamente da quanto accade nell’ipotesi della clausola arbitrale, essa non può ritenersi destinata a trovare applicazione anche successivamente alla cessazione del contratto non avendo una sua autonomia, distinta da quella del negozio al quale accede ».
Il motivo è inammissibile.
1.1 Osserva la Corte che, a fondamento della statuizione impugnata con il motivo di ricorso in esame, avente ad oggetto il rigetto dell’eccezione di improponibilità della domanda per la sussistenza di una clausola che imponeva il previo esperimento di una perizia contrattuale, sono esposte, nella decisione stessa, due distinte rationes decidendi , entrambe da sole idonee a sostenere la decisione.
Viene, però, censurata solo una delle due rationes decidendi in questione, laddove, secondo la giurisprudenza da tempo consolidata di questa Corte, qualora una sentenza di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina l’inammissibilità (per difetto di interesse e/o per l’avvenuto passaggio in giudicato della decisione) anche del l’impugnazione proposta avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ‘ ratio decidendi ‘ non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 18/04/1998, Rv. 514600 -01; più di recente: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158 -01; Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019, Rv. 654319 -01; Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188 -01; Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024, Rv. 671761 – 01).
1.2 La corte d’appello, in particolare, ha affermato che la clausola di cui all’art. 7.7 del contratto stipulato tra le parti (che prevedeva una perizia contrattuale obbligatoria) non sarebbe stata, nelle specie, applicabile, in quanto il contratto
stesso era stato risolto prima dell’inizio della controversia e la clausola non poteva ritenersi ‘ ultrattiva ‘.
Ha, però, aggiunto, altresì, quanto segue:
« per completezza, va detto che la clausola si riferisce testualmente all’ipotesi di contestazione delle fatture emesse, laddove, nella fattispecie, come già osservato dal Tribunale, non vi è stata alcuna contestazione in ordine alle medesime, posto che, fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, l’opponente si è limitata a sostenere la non debenza delle somme pretese, ‘essendo intervenuta la compensazione coi crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della stessa RAGIONE_SOCIALE, di eguale ammontare’ (cfr. pag. 9 della citazione in opposizione) ».
Quest’ultima argomentazione costituisce certamente una ulteriore autonoma ratio decidendi , da sola sufficiente a sostenere la decisione di rigetto dell’eccezione di improponibilità della domanda: la corte d’appello ha, infatti, ritenuto che, se anche la clausola in contestazione avesse potuto ritenersi operativa, in astratto, pur dopo la risoluzione contrattuale, nella specie comunque non avrebbe potuto essere applicata, avendo essa ad oggetto le sole contestazioni delle somme (e, quindi, dei servizi) fatturati, non l’ipotesi in cui, senza contestare specificamente gli importi relativi ai servizi fatturati, fossero deAVV_NOTAIOi controcrediti in compensazione, come avvenuto nella specie.
1.3 Non ha, naturalmente, rilievo (è appena il caso di osservarlo) se la suddetta argomentazione sia fondata o meno, in fatto e/o diritto, dal momento che, ai fini dell’ammissibilità della censura è sufficiente rilevare che, nel motivo di ricorso in esame (l’unico che ha ad oggetto la questione preliminare di rito dell’improponibilità della domanda in virtù dell’art. 7.7 del contratto), essa non è in alcun modo oggetto di specifiche censure.
La ricorrente si limita a contestare la prima delle due autonome rationes decidendi indicate; contesta, cioè, solo la ritenuta ‘non ultrattività’ della clausola, senza invece contestare specificamente, in alcun modo, l’altra ratio decidendi , relativa alla non applicabilità della clausola stessa (anche se ritenuta ‘ ultrattiva ‘), in caso di omessa contestazione dei servizi fatturati, ma di mera opposizione in compensazione di altri controcrediti, come avvenuto nella specie.
Di conseguenza, il motivo di ricorso in esame deve ritenersi in radice inammissibile.
Con il secondo motivo si denunzia « nullità della sentenza per motivazione (per relationem) meramente apparente, violazione dell’ art. 132 c.p.c. con riferimento all’ art. 360 n. 4 c.p.c. ».
Secondo la società ricorrente, la decisione impugnata, con riguardo al rigetto della sua eccezione di compensazione, non sarebbe sostenuta da una effettiva motivazione.
Il motivo è infondato.
La motivazione a sostegno della statuizione impugnata, in ordine al punto indicato dalla società ricorrente, è presente ed è del tutto chiara; non si tratta affatto di una motivazione per relationem e, tanto meno, di una motivazione meramente apparente.
2.1 La corte d’appello, dopo aver richiamato le ragioni per cui il tribunale aveva rigettato l’eccezione di compensazione (vale a dire la ritenuta infondatezza delle pretese creditorie eccepite in compensazione), afferma quanto segue: « ma, ancor prima, va considerato come detti controcrediti fossero oggetto di contestazione e come l’appellante, allora opponente, non abbia chiesto in sede giudiziale né l’accertamento de i medesimi, e neppure abbia proposto la relativa eccezione, limitandosi a sostenere che la compensazione, per un importo pari a quello della somma ingiunta, sarebbe già intervenuta, circostanza
tempestivamente contestata da parte opposta, né riscontrabile dalla documentazione dimessa, dalla quale non si evince in alcun modo che parte opposta abbia mai riconosciuto il controcredito, con ciò dovendosi ritenere preclusa la possibilità di ravvisare la pretesa compensazione, per difetto dei presupposti di cui all’art. 1243 c.c. ».
2.2 L’effettiva motivazione a sostegno del rigetto del secondo motivo di appello è quella appena trascritta.
2.2.1 Non si tratta di una motivazione per relationem : è, infatti, evidente che essa si fonda su un’argomentazione del tutto diversa (segnatamente: l’insussistenza, sul piano processuale, dei presupposti necessari ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione di compensazione, con riguardo alle pretese creditorie opposte a tale titolo dalla società ricorrente) rispetto a quella che la stessa corte d’appello indica come espressa dal giudice di primo grado, argomentazione che è, chiaramente, ritenuta assorbente rispetto quest’ultima, cioè alla questione della fondatezza, sul piano sostanziale, delle pretese creditorie opposte in compensazione.
2.2.2 Tanto meno, si tratta di una motivazione meramente apparente, essendo essa del tutto chiara, comprensibile ed adeguata a consentire di individuare le ragioni della decisione, il che di per sé esclude la fondatezza delle censure avanzate con il motivo di ricorso in esame.
D’altra parte, potrebbe ulteriormente osservarsi , in proposito (per mera completezza di esposizione), che tanto è chiara -e non meramente apparente -la indicata motivazione, che essa è in realtà oggetto di specifiche censure da parte della stessa ricorrente, censure formulate con il terzo motivo del ricorso.
Con il terzo motivo si denunzia « impugnazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. – falsa applicazione dell’ art. 1242 c.c. ».
Con il motivo di ricorso in esame, la società ricorrente contesta proprio quella che (come appena chiarito) costituisce
l’effettiva motivazione esposta dalla corte d’appello a sostegno della statuizione di rigetto del secondo motivo del suo gravame.
Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
3.1 Secondo la società ricorrente non sarebbe stata eccepita, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, una vera e propria compensazione in senso tecnico, ma una ‘ sovrafatturazione ‘ e, in sostanza, una ‘ compensazione impropria ‘: ciò escluderebbe la conformità a diritto delle considerazioni esposte dalla corte d’appello in merito all’inammissibilità e/o infondatezza della sua eccezione, essendo essa stata considerata come una eccezione di compensazione in senso proprio e tecnico.
3.2 In realtà, il ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., è del tutto privo di un adeguato e sufficientemente specifico richiamo al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio (cioè, dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo), che possa consentire a questa Corte di verificare se le allegazioni poste a sostegno delle censure formulate con il motivo in esame siano effettivamente fondate, nonché se le medesime siano state ritualmente sottoposte ai giudici del merito.
Ciò ne determina, di per sé, l’inammissibilità.
3.3 Può, ulteriormente, osservarsi -anche a fini di completezza espositiva -che, anche in conseguenza della segnalata insufficiente specificità delle censure formulate con il motivo di ricorso in esame, queste ultime non paiono attingere adeguatamente la ratio decidendi , posta a fondamento della statuizione impugnata, della non inerenza delle prestazioni che avrebbero dato luogo ai crediti oggetto dell’eccezione di compensazione, al contratto stipulato tra le parti.
4. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in com plessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-