Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17001 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 17001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17172/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la Sentenza del la Corte d’Appello di Palermo n. 510/2023, depositata il 5.6.2023;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udita l ‘ AVV_NOTAIO, per delega verbale dell’ AVV_NOTAIO;
udito l ‘
AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Palermo, in sede di rinvio dopo la cassazione della sentenza n. 544/2020 della medesima Corte d’Appello , ha nuovamente accolto l’impugnazione di NOME COGNOME, dipendente del RAGIONE_SOCIALE con profilo di istruttore direttivo tecnico, contro il licenziamento disciplinare inflittogli per un’asserita omissione di doverosa vigilanza su ll’i llecito utilizzo di schede carburante da parte di altri due dipendenti comunali e per avere sottoscritto le determine di liquidazione delle relative spese.
Il ricorso è articolato in tre motivi.
Il lavoratore si è difeso con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Alla pubblica udienza sono intervenuti il rappresentante del Pubblico Ministero e i difensori delle parti, come indicato in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. «violazione e falsa applicazione della legge n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, in relazione alla genericità della contestazione disciplinare e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
1.1. Il motivo è volto a contraddi re l’affermazione della Corte territoriale secondo cui « la contestazione disciplinare patisce di un evidente vulnus di genericità, correttamente ravvisato dal primo giudice, sia con riguardo all’aspetto omissivo che a quello commissivo ».
Secondo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente la contestazione disciplinare era, invece, sufficientemente specifica, tale da permettere al
lavoratore la piena comprensione dell’addebito, come sarebbe dimostrato anche dalla completezza delle sue difese già nella fase procedimentale.
Il secondo motivo è rubricato «violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 17, comma 1 -bis , e 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione alla asserita mancanza di competenza e all’omesso esame dell’assenza di alcuna delega di funzioni scritta e motivata». Anche il secondo motivo è formulato promiscuamente in relazione al l’ art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
2.1. Con questo motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che l’attuale controricorrente , quale Responsabile dell’Area tecnica, non era competente all’adozione dei provvedimenti di spesa e non ne aveva conoscenza diretta.
Secondo parte ricorrente, anche in considerazione delle ridotte dimensione del RAGIONE_SOCIALE, il Responsabile dell’Area tecnica non avrebbe potuto delegare i suoi compiti e le sue responsabilità ad altri dipendenti.
Il terzo motivo denuncia, «violazione e falsa applicazione de ll’ art. 91 c.p.c. e art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la sentenza impugnata va riformata e dunque anche le condanne alle spese del primo, del secondo di giudizio, del giudizio in cassazione e di rinvio andranno riformate e poste a carico della parte soccombente».
3.1. Come ben si comprende già dall’intestazione, non si tratta, in realtà, di un ulteriore autonomo motivo di ricorso, perché non viene censurata la decisione sulle spese in se stessa, ma se ne chiede soltanto la consequenziale modifica qualora la sentenza impugnata venisse cassata per l’accoglimento degli altri motivi .
Il ricorso è inammissibile, perché, come puntualmente rilevato anche dal rappresentante della Procura Generale, la sentenza impugnata si fonda su due distinte e autonome rationes
decidendi , una delle quali non è attinta da alcuna censura mossa dal ricorrente.
Dopo avere stigmatizzato la genericità della contestazione, ritenuta tale da inficiare la validità del procedimento disciplinare, la Corte d’Appello di Palermo ha tuttavia esaminato il contenuto delle prove testimoniali e documentali e, in particolare, ha ritenuto queste ultime insufficienti al fine di dimostrare che l’attuale controricorrente potesse « rendersi conto delle anomalie che oggi gli si rimprovera di non aver notato ». La Corte ha quindi rimarcato in modo esplicito e chiaro il carattere decisivo anche di questo secondo aspetto:
« Non vi è dubbio che tali elementi, già ineludibili ai fini del rispetto del canone di sufficiente determinatezza, appaiono rilevanti anche sotto il profilo della verifica della fondatezza della contestazione.
Pertanto, avendo la parte datoriale omesso di fornire la menzionata documentazione, tale lacuna probatoria si riverbera a suo danno, dovendosi conseguentemente ritenere illegittimo il licenziamento sia per genericità della contestazione che per difetto di prova della sussistenza del fatto contestato ».
Contro tale accertamento negativo del fatto posto a base della sanzione disciplinare il ricorso non muove alcuna censura (e, del resto, si tratta di accertamento di per sé insindacabile in sede di legittimità).
Che si tratti di un’autonoma ratio decidendi non si può dubitare, perché, una volta che fosse superata la questione della genericità della contestazione, resterebbe intatta la necessità per il datore di lavoro di provare i fatti che giustificano il licenziamento. Pertanto, l’accertamento negativo d i quei fatti, chiaramente espresso nella motivazione della sentenza impugnata, non è un obiter dictum e d è l’esatto contrario della «esposizione di una astratta tesi giuridica non funzionale alla decisione» (come pretenderebbe parte ricorrente nella memoria illustrativa).
L’accertamento sul fatto operato dalla Corte d’Appello non è stato censurato nel ricorso nemmeno sotto il profilo della novità della questione o della violazione del principio di non contestazione, sicché è irrilevante il riferimento a questi aspetti contenuto nella memoria illustrativa di parte ricorrente.
Non rimane allora che ricordare e dare continuità al principio di diritto per cui, « ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza » (Cass. n. 18119/2020 e molte altre conformi, tra cui Cass. nn. 9752/2017; 2108/2012; 22753/2011; 12372/2006, anche con riguardo al caso analogo dell’inammissibilità sopravvenuta delle censure contro una ratio decidendi , per effetto della riscontrata infondatezza di quelle mosse contro l’altra o le altre autonome ragioni).
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4 .000, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.4.2024.