Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8577 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8577 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21488/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in GORGONZOLA, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME
-controricorrente e ricorrente incidentale-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2320/2023, pubblicata il 14/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in undici motivi avverso la sentenza n. 2320/2023 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 14 luglio 2023.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale propone altresì ricorso incidentale articolato in un motivo.
Resiste al ricorso principale con distinto controricorso altresì la RAGIONE_SOCIALE
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380 bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie.
Non deve disporsi la riunione tra il presente giudizio di cassazione e quello contraddistinto come R.G. 30612/2020. Si tratta di ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati procedimenti, senza integrale identità delle parti, e la riunione richiesta, pur attenendo a cause connesse, non garantisce l’economia ed il minor costo dei due giudizi, né favorirebbe la loro ragionevole durata.
2.1. Nella memoria depositata in data 29 febbraio 2024 il ricorrente principale ha eccepito il ‘conflitto di interessi dell’AVV_NOTAIO ‘, giacché questi è ‘ difensore nel presente procedimento dello RAGIONE_SOCIALE, mentre, nel procedimento R.G. 30612/2020 … del RAGIONE_SOCIALE. Nel presente procedimento, il RAGIONE_SOCIALE è difeso dell’AVV_NOTAIO, padre di NOME COGNOME, entrambi facenti parte dello RAGIONE_SOCIALE, corrente in Milano (MI) alla INDIRIZZO n.3 ‘ .
L’eccezione è priva di fondamento, in quanto, nei rapporti tra AVV_NOTAIO e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi del codice deontologico forense, si riferisce ai casi in cui, per qualsiasi
ragione, il RAGIONE_SOCIALE si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, così impedendogli altresì di assumere validamente l’incarico di difesa contemporanea di due parti tra loro in conflitto, anche in ipotesi di costituzione in giudizi diversi. Ciò non è ravvisabile nel caso in esame, emergendo evidentemente che il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non sono portatori di interessi contrastanti nel contenzioso con NOME COGNOME.
3. La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame di NOME COGNOME contro la sentenza n. 2851/2022 (pubblicata in data 1° aprile 2022) del Tribunale di Milano, con la quale era stata rigettata l’impugnazione ex art. 1137 c.c. della deliberazione approvata il 29 gennaio 2020 dall’assemblea del RAGIONE_SOCIALE. Con tale delibera l’assemblea aveva affermato che, in base alla propria precedente delibera del 21 novembre 2016, doveva intendersi nominato amministratore condominiale non la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ma l’architetto NOME COGNOME. La sentenza impugnata ripercorre le vicende di un pregresso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intercorso fra il condomino COGNOME (resosi acquirente di una unità immobiliare compresa nel fabbricato in forza di decreto di trasferimento pronunciato in una procedura esecutiva il 2 marzo 2016) e il RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto le spese condominiali dovute dal precedente proprietario. La delibera assembleare del 29 gennaio 2020 si spiegava come ratifica ex art. 182 c.p.c. dell’operato processuale svolto in quel giudizio dall’amministratore NOME COGNOME. Il testo di tale delibera è così riportato nella sentenza impugnata: ‘ L’assemblea dà atto che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME è stato nominato amministratore personalmente, in occasione della prima nomina del 05/04/2004 ed a seguito di tutte le successive. In ogni caso, si ratificano tutti gli atti
compiuti dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME nella sua qualità di amministratore del RAGIONE_SOCIALE e la nomina degli avvocati NOME e NOME COGNOME quali legali del RAGIONE_SOCIALE nella procedura monitoria promossa del condomino Sig. NOME COGNOME. L’assemblea dà atto che l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha operato in esecuzione delle volontà assembleari sempre nella sua persona esclusivamente anche se il compenso, per soli fini fiscali, è stato fatturato alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della quale è socio. ‘. La Corte di Milano espone che alle ore 21.30 del 29 gennaio 2020, prima che la riunione venisse sciolta, il COGNOME si era presentato in assemblea, senza manifestare il proprio voto a riguardo, ed aveva poi proposto impugnazione il 29 luglio 2020, sostenendo l’irritualità della ratifica e ribadendo che l’amministratore, in forza della delibera del 21 novembre 2016, doveva intendersi la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e ravvisando vari vizi della decisione collegiale. Oltre che il RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME aveva citato in rappresentanza di questo la RAGIONE_SOCIALE L’adito Tribunale di Milano aveva rigettato le domande del COGNOME, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della società e ritenendo l’attore decaduto dall’impugnazione ex art. 1137 c.c. per il decorso del termine di trenta giorni, in quanto aveva depositato l’istanza di mediazione in data 12/13 marzo 2020 e poi notificato atto di citazione soltanto il 29 luglio 2020.
La Corte di appello di Milano ha respinto i primi due motivi di appello, formulati in punto di invalidità della delibera e di mancato decorso del termine perentorio ex art. 1137 c.c., e dichiarato assorbito il terzo motivo, concernente la condanna alle spese in favore della società RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso principale per cassazione si sviluppa in ottantanove pagine ed è articolato in undici motivi; la particolare ampiezza di tale atto -pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità – collide con l’esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall’obiettivo di un processo celere, non essendo neppure proporzionale alla complessità giuridica o all’importanza economica delle fattispecie affrontate.
Nella redazione della presente ordinanza si farà perciò sintetico rinvio per relazione ai motivi ed agli argomenti contenuti negli atti di parte.
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -la ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1-158-161 comma 2 c.p.c. e artt. 3-25 comma 1 -102 comma 1 -106 comma 1 Cost. in combinato disposto con gli artt. da 62 a 72 del D.L. 21/06/2013 n. 69 conv. in l. n. 98 del 09/08/2013 ‘ , in quanto la sentenza impugnata è stata estesa da un giudice onorario ausiliare d’appello , così come la sentenza n. 2851/2022 del primo grado di giudizio era stata redatta da un giudice onorario , sicché ‘ entrambi i due gradi di giudizio celebrati sono affetti da nullità assoluta per difetto di costituzione del giudice, in quanto giammai alcun magistrato professionale si pronunciava sull’oggetto del presente contenzioso’.
5.1. Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME è per plurime ragioni inammissibile.
5.2. L’assunta nullità della sentenza di primo grado doveva convertirsi, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c.., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell’appello; ne consegue che, mancando il motivo di gravame sul punto, la questione non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello, né può dare ora luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione.
5.3. La sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021, nel dichiarare costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 106, primo e secondo comma, Cost., gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in legge n. 98 del 2013, nella parte in cui istituiscono e disciplinano la figura dei giudici onorari ausiliari d’appello, visto l’apporto dei medesimi giudici ausiliari allo smaltimento o al contenimento dell’arretrato del contenzioso civile, ha comunque differito gli effetti di tale declaratoria al momento della entrata in vigore della riforma in itinere della magistratura onoraria (31 ottobre 2025), specificando che fino a tale data rimane legittima la costituzione dei collegi delle C orti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio.
5.4. Il primo motivo di ricorso, deducendo genericamente un vizio di costituzione dell’organo giudicante, per essere stata la sentenza impugnata estesa da un giudice onorario in sede di appello avverso sentenza pronunciata in primo grado da altro giudice onorario, è inammissibile, potendo i giudici onorari decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge (Cass. Sez. Unite n. 12644 del 2008).
6. Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia -con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., quanto alla interpretazione delle delibere inerenti alla nomina dell’amministratore.
Il terzo motivo del ricorso principale lamenta -con riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1392-1399 comma 1 -1418 comma 2 -1325 n. 4) -2699 -2700 – 2703 c.c. e degli artt. 83 comma 2 – 182 comma 2 c.p.c. (difetto di forma della ratifica processuale).
Il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 1343 – 1344 1418 comma 1 e 2 c.c. e dell’art. 37 comma 3, DPR 600/1973 (l’inesistente accordo trilaterale, il contratto in frode alla legge).
Il quinto motivo del ricorso del COGNOME deduce -avuto riguardo all’art. 360, comma, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 1175 -1325 n. 1) -1326 -1418 comma 1 e 2 c.c. (buona fede).
Il sesto motivo del ricorso principale deduce -ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 66 u.c. e 67 disp. att. c.c., 1325 -1418 comma 2, 2702 c.c. (mancava la sottoscrizione da parte del presidente e del segretario, l’architetto COGNOME, unico firmatario della delibera impugnata, versava in situazione di conflitto d’interessi).
Il settimo motivo del ricorso in esame denuncia -in ordine all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1105 c.c. e 66 terzo comma disp. att. c.c. (mancata indicazione nell’ordine del giorno della sostituzione della delibera precedente di nomina dell’amministratore).
L’ottavo motivo del ricorso del COGNOME denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1325, 1346 e 1421 c.c. e degli artt. 182 e 125 c.p.c. (era la società RAGIONE_SOCIALE legittimata alla ratifica, essendo stata essa nominata amministratrice con delibera del 21 novembre 2016).
Il nono motivo del ricorso principale allega -con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 comma 2 c.c., dell’art. 5 d. lgs. 28/2010 e dell’art. 112 c.p.c. (il ricorrente era da considerare condomino assente all’assemblea del 29 gennaio 2020, giacché si era presentato alla fine
della riunione, cioè alle ore 21,30, mentre l’assemblea si era ‘sciolta’ alle ore 21,20, i trenta giorni decorrevano solo dalla comunicazione del verbale avvenuta il 18 febbraio 2020, la decorrenza del termine ex art. 1137 c.c. era stata ‘interrotta’ con la domanda di mediazione presentata il 12 marzo 2020, il verbale negativo di mediazione era del 22 luglio 2020, la citazione era stata perciò notificata tempestivamente il 29 luglio 2020).
Il decimo motivo del ricorso principale denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. nonché dell’art. 91 c.p.c., quanto alla condanna alle spese in favore della società RAGIONE_SOCIALE
L’undicesimo motivo del ricorso principale lamenta -con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., dell’art. 91 c.p.c., nonché dell’art. 5 comma 1 e comma 5 del D.M. del 10/03/2014 n. 55, quanto alla determinazione della condanna alle spese di lite.
7. Deve partirsi dall’esame del nono motivo del ricorso di NOME COGNOME.
Esso è inammissibile per carenza di specifica riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.). A differenza del giudice di primo grado, pur senza accogliere espressamente il secondo motivo di gravame (attinente proprio alla tempestività dell’impugnazione ex art. 1137 c.c.), la Corte d’appello di Milano non ha affatto considerato il COGNOME decaduto dal diritto di impugnare la deliberazione della assemblea del 29 gennaio 2020 per il decorso di trenta giorni stabilito dall’art. 1137 c.c., tant’è che ha esaminato nel merito le doglianze di invalidità sostenute dal condomino.
8. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso di NOME COGNOME sono da trattare
congiuntamente, per l’evidente c onnessione che li lega, e sono del tutto infondati.
8.1. L’impugnazione giudiziale prevista dall’art. 1137 c.c. avverso le deliberazioni dell’assemblea condominiale da parte del condomino dissenziente, assente o astenuto è ammessa soltanto quando l’attore assuma che la delibera sia contraria alla legge o al regolamento di condominio. All’azione di annullamento, soggetta al termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c., si unisce l’azione di accertamento di nullità della delibera, per le ragioni strutturali ancora di recente specificate nella sentenza delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021.
8.2. I sette motivi di ricorso ora in esame errano, dunque, nel supporre che possa costituire, sia pure in astratto, causa di illegittimità della deliberazione condominiale l’espressione di una volontà collegiale dell’assemblea di chiarire il senso di una propria precedente delibera, in particolare specificando chi debba intendersi nominato amministratore di condominio.
L’assemblea del condominio ha il potere di nominare e di revocare in ogni tempo l’amministratore, anche modificando o interpretando una o precedenti delibere, stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione – il cui sindacato è precluso al giudice -degli apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell’amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi, soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera (arg. da Cass. n. 2636 del 2021). Così come resta rimesso all’assemblea il potere di ratificare ex tunc l’operato di chi abbia agito quale amministratore del condominio, rimuovendo la carenza o sopperendo ai limiti del potere rappresentativo di questo.
8.3. La delibera di nomina dell’amministratore di condominio spiega efficacia nei confronti dei terzi, anche ai fini della rappresentanza
processuale dell’ente, dal momento in cui sia adottata la relativa deliberazione dell’assemblea, nelle forme di cui all’art. 1129 c.c. (Cass. n. 14599 del 2012).
Le censure criticano l’interpretazione della delibera di nomina dell’amministratore approvata dall’assemblea del 21 novembre 2016. La Corte d’appello di Milano ha accertato in fatto che tale deliberazione, pur recando l’indicazione cumulativa sia della società RAGIONE_SOCIALE che della persona dell’architetto NOME COGNOME, esprimesse la volontà dell’assemblea di conferire l’incarico di amministratore a quest’ultimo piuttosto che alla prima.
L’interpretazione della deliberazione assembleare di un condominio edilizio costituisce, comunque, un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e il ricorso al riguardo si limita ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza.
Non emerge alcuna struttura trilaterale nella delibera di nomina dell’amministratore approvata dall’assemblea del 21 novembre 2016.
La fattispecie della nomina assembleare dell’amministratore di condominio, a seguito della Riforma introdotta con la legge n. 220 del 2012, si struttura come scambio di proposta ed accettazione, secondo quanto si desume altrettanto testualmente dai commi 2 e 14 del medesimo art. 1129 c.c., nonché dall’art. 1130, n. 7, c.c. (Cass. n. 12927 del 2022). Ciò che è stato accertato dai giudici del merito è, dunque, un contratto di amministrazione condominiale intercorrente tra il RAGIONE_SOCIALE e l’incaricato NOME COGNOME, restando la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ del tutto estranea a questa convenzione.
8.4. La Corte d’appello di Milano ha pertanto reputato che la deliberazione approvata il 29 gennaio 2020 dall’assemblea del RAGIONE_SOCIALE avesse un identico contenuto
organizzativo rispetto alla delibera del 21 novembre 2016, sicché gli effetti della nomina quale amministratore dell’architetto NOME COGNOME decorrevano già dalla prima.
8.5. Nella parte in cui si contesta che il verbale di assemblea del 29 gennaio 2020 recasse una valida ratifica ex art. 182 c.p.c. dell’operato processuale dell’amministratore NOME COGNOME nel precedente contenzioso inter partes , basta considerare che la regolarizzazione mediante ratifica dell’operato processuale di un amministratore di condominio avviene mediante delibera dell’assemblea, il cui verbale, ove sottoscritto, ha natura di scrittura privata, senza, peraltro, che la mancata firma ad opera del presidente o del segretario (a differenza di quanto ad esempio prescritto dall’art. 2375 c.c. per il verbale dell’assemblea societaria) costituisca causa di annullabilità della delibera stessa (Cass. n. 27163 e n. 11375 del 2017; n. 40827 del 2021; n. 22958 del 2022).
E’ infatti univoco l’orientamento interpretativo, che va qui ribadito, secondo cui la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea di condominio, nel regime antecedente all’introduzione del sesto comma dell’art. 66 disp. att. c.c. (avvenuta in forza del d.l. n. 104 del 2020, convertito in l. n. 126 del 2020, ove si è previsto che, in caso di partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini), non era prescritta da alcuna norma a pena di nullità (seppur menzionata nel previgente secondo comma dell’art. 67 disp. att. c.c.). Pertanto, nel regime qui applicabile ratione temporis , la mancata nomina di un presidente e di un segretario o l’eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano alcuna invalidità delle deliberazioni assembleari (Cass. n. 5709 del 1987; n. 4615 del 1980).
In particolare, compito del segretario che assiste all’assemblea è quello di documentare la costituzione del collegio e di descrivere l’attività quale risulta dalle dichiarazioni del presidente, verbalizzando, altresì, in riassunto, le dichiarazioni dei partecipanti che ne fanno richiesta. Detto verbale ha, allora, natura di scrittura privata, sicché il valore di prova RAGIONE_SOCIALE di esso, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova. Incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera assembleare l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale.
8.6. Tanto meno occorre la firma dell’amministratore di condominio in calce al verbale di assemblea che contenga la preventiva autorizzazione o la ratifica suo operato processuale: la firma dell’amministratore serve, piuttosto, ai fini della validità della procura alle liti rilasciata al difensore per la costituzione in giudizio.
La ratifica dell’operato processuale dell’amministratore NOME COGNOME resta comunque assorbita dalla conclusione secondo cui la delibera approvata dall’assemblea del 21 novembre 2016 aveva dato incarico di amministratore proprio al COGNOME.
8.7. Non è affatto neppure configurabile una invalidità di delibera dell’assemblea di condominio perché l’amministratore (che ad essa non può partecipare nemmeno quale delegato) versa in ‘conflitto di interessi’ (Cass. n. 12377 del 2023), o perché essa sia diretta ad eludere la normativa fiscale, trovando ciò semmai nel sistema tributario le relative sanzioni.
È a questo punto conseguenzialmente infondato anche il decimo motivo di ricorso.
Giacché il contratto di amministrazione condominiale emergente già dal verbale assembleare del 21 novembre 2016 intercorreva tra il RAGIONE_SOCIALE e l’incaricato NOME COGNOME, e considerato che nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., quale quello in esame, la legittimazione passiva, in rappresentanza del condominio, spetta unicamente all’amministratore (art. 1131 in relazione all’art. 1130, n. 1, c.c.), essendo seguita alla notificazione della citazione la costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE, in quanto evocata nell’erronea qualità di amministratrice del RAGIONE_SOCIALE, del tutto legittima risulta, secondo il principio di soccombenza, la pronuncia di condanna dell’attore alla rifusione delle spese processuali anticipate dalla società, la quale aveva interesse a far dichiarare il vizio attinente alla carenza della propria legittimazione ad processum quale rappresentante del convenuto.
È infine inammissibile l’undicesimo motivo del ricorso principale.
Con riferimento alla determinazione del valore della causa qui decisa per la liquidazione delle spese processuali, la Corte d’appello ha fatto corretto riferimento al valore della delibera impugnata (Cass. n. 9068 del 2022), ritenendolo tuttavia indeterminabile. Il ricorrente reclama inammissibilmente che il valore di questa causa dovesse invece quantificarsi prendendo a base l’importo del decreto ingiuntivo oggetto del precedente giudizio intercorso col RAGIONE_SOCIALE.
Così pure inammissibile è la censura sulla declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell’integrale rigetto dell’appello, in quanto tale declaratoria non ha natura di condanna con riguardo all’oggetto del contendere tra le parti in causa e non può perciò
essere oggetto di impugnazione (tra le tante, Cass. n. 29424 del 2019).
L’unico motivo del ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.c. per l’omesso esame della domanda di responsabilità aggravata.
11.1. Il motivo è inammissibile, giacché l’accertamento in capo alla parte soccombente, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), ovvero, esemplificativamente, della pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, della manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero della palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, neppure per omessa motivazione o omessa pronuncia.
Il ricorso principale di NOME COGNOME va perciò rigettato, il ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, negli importi liquidati in dispositivo, vengono regolate, in ragione della prevalente soccombenza, in favore dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALE (previa distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME) e RAGIONE_SOCIALE .
Ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, la causa, alla stregua di quanto affermato a proposito dell’undicesimo motivo del ricorso principale, va ritenuta di valore indeterminabile, non avendo rilievo dirimente la dichiarazione del ricorrente principale resa per la quantificazione del contributo unificato (tra le tante, Cass. n. 12770 del 2023).
Va respinta la domanda del controricorrente RAGIONE_SOCIALE di condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non rilevandosi che il ricorrente abbia agito con mala fede o colpa grave, né che abbia abusato dello strumento processuale.
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dai controricorrenti, che liquida in favore del RAGIONE_SOCIALE (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME) in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, ed in favore della RAGIONE_SOCIALE in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione