Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6749 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6749 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 19380/2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona di NOME COGNOME n.q. di legale rapp.te p.t., con sede in Fondi alla INDIRIZZO, C.F. e P_IVA, assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Latina con lui domiciliato presso lo studio in Latina, INDIRIZZO.
–ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del presente atto, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
– controricorrente –
avverso l ‘ ordinanza n. cronol. 108/2022 del 21/5/2022, pronunciata dal Tribunale di Latina in data 19/5/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE risultava aggiudicataria del compendio mobiliare posto a ll’asta dalla sopra ricordata procedura fallimentare, compendio comprendente diversi lotti consistenti in automezzi ed attrezzature per l’edilizia.
Con un primo reclamo ex art. 26 L.F. (iscritto al R.G. n. 4846NUMERO_DOCUMENTO del Tribunale di Latina), l ‘ odierna ricorrente proponeva impugnazione dei decreti resi dal g.d., unitamente a quelli di diniego espressi dal curatore, sulla richiesta di rateazione del prezzo di aggiudicazione.
Sopraggiungeva la decisione di decadenza dall’aggiudicazione del 23.9.2021 per il mancato versamento del saldo prezzo, cui seguiva autonomo reclamo ex art. 26 L.F. (iscritto al R.G. n. 5044/2021). In ambedue i ricorsi per reclamo la società impugnante si doleva della violazione dell’art. 107 L.F. e dell’ingiustizia della decisione di diniego della richiesta autorizzazione alla dilazione del pagamento oggetto di aggiudicazione dell’asta, dal cui mancato saldo era conseguita la declaratoria di decadenza.
Il Tribunale di Latina, nel rigettare i due reclami oggetto del previo provvedimento di riunione per connessione, ha osservato che: (i) il versamento rateale del saldo-prezzo di una data aggiudicazione costituiva facoltà introdotta dal D.L. n. 83/2015 convertito con L. n. 132/2015 s.m.i., il quale articolato normativo, nel riscrivere l’art. 569 c.p.c. , aveva previsto che il giudice poteva disporre che il versamento del prezzo avesse luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi quando ricorrevano giustificati motivi; (ii) l’interpretazione della locuzione ‘giustificati motivi’ aveva dato luogo a diverse interpretazioni; (iii) secondo la interpretazione da preferirsi, i giustificati motivi attenevano non alla persona dell’offerente , ma alla realtà socio-economica in cui si svolgeva la vendita competitiva ovvero all’eventuale ingente valore dell’immobile di cui di volta in volta si trattava o, ancora, alle eventuali peculiari caratteristiche dello stesso e così via, sicché essi dovevano essere valutati a monte ossia in sede
di adozione dell’ordinanza/provvedimento di vendita (interpretazione cd. ‘oggettiva’); (iv) siffatta ultima opzione ermeneutica appariva maggiormente condivisibile, sia perché più aderente alla ratio dell’art. 569 c.p.c. , sia perché la praticabilità di un eventuale pagamento rateale del saldo-prezzo valutata ex ante dal giudice risultava maggiormente rispondente ai principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di vendite/operazioni di liquidazione competitive in ambito fallimentare ex art. 107 L.F., essendo invero così possibile assicurare la massima trasparenza, coerenza, parità, uguaglianza ed oggettività delle condizioni della vendita/attività liquidatoria stessa rispetto a tutta la platea dei potenziali offerenti ed interessati in via generalizzata; (v) occorreva considerare, in tale prospettiva, anche la natura perentoria ed improrogabile del termine per il versamento del saldo-prezzo da parte dell’aggiudicatario/aggiudicatario provvisorio (cfr., tra le molte ed in linea di principio: Cass., SS. UU., n. 262/2010 e Cass., n. 32136/2019 e Cass., n. 11171/2015); (vi) nel caso di specie il bando/avviso di gara, posto alla base delle operazioni liquidatore competitive in questione (cd. ‘lex specialis’ delle operazioni di vendita/liquidatorie competitive) non risulta va aver previsto la possibilità di un eventuale pagamento rateale del saldoprezzo; (vii) da ciò ne conseguiva anche il rigetto delle doglianze afferenti alla contestata decadenza dall’aggiudicazione .
Il provvedimento, pubblicato il 19/5/2022, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 L.F. e 569, comma 3, penultimo periodo, c.p.c..
1.1 Osserva la ricorrente che il percorso logico – giuridico su cui si fonda l’impugnata decisione di rigetto è erroneo ed illegittimo per la violazione del combinato di cui agli artt. 107 L.F. e 569, comma 3, penultimo periodo, c.p.c., a mente del quale: ‘… Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi …’. Osserva ancora che la disposizione in commento -nell’affidare al giudice dell’ esecuzione (e dunque al giudice delegato) il potere di concedere la dilazione del saldo prezzo nel termine di dodici mesi – ha vincolato tale facoltà esclusivamente all ‘esistenza di giustificati motivi e non anche alla necessità che tale possibilità sia prevista fin dalla pubblicazione del bando di gara. Si evidenzia sempre da parte del ricorrente che ‘… nel caso di specie i giustificati motivi richiesti dalla previsione normativa in commento, ben potevano ravvisarsi non soltanto nella cospicuità del prezzo dell’aggiudicazione (pari al triplo di quello iniziale), ma altrettanto nelle indiscutibili difficoltà economico/finanziarie del periodo storico di riferimento, legate alla pandemia mondiale ed al blocco delle attività produttive tutte ‘ .
1.1 Il motivo è inammissibile, sebbene occorra rettificare la motivazione del provvedimento impugnato nel senso qui appresso chiarito.
La doglianza proposta dalla società ricorrente si risolve, invero, in una mera prospettazione astratta della violazione delle norme indicate in rubrica (artt. 107 L.F. e 569, comma 3, penultimo periodo, del c.p.c.), delle quali la stessa ricorrente denuncia il mal governo da parte del Tribunale pontino. E ciò senza che sia stata indicata dalla ricorrente, in termini di autosufficienza, come la dedotta violazione ridondasse in suo danno per aver allegato una situazione sussumile in quei ‘ giustificati m otivi’ solo in presenza dei quali il giudice della vendita coattiva può autorizzare il pagamento rateale entro il termine massimo annuale.
Detto altrimenti, la ricorrente ha ragione allorquando denuncia che il Tribunale h a erroneamente escluso l’applicazione della norma in esame, e cioè l’art. 569, terzo comma, penultimo lemma, c.p.c., perché la predetta facoltà di rateizzazione non era stata espressamente prevista dal regolamento di gara ovvero dall’ordinanza di vendita , che costituiscono la lex specialis di quella vendita coattiva.
Invero, l’art. 107, primo comma, L.F., dettato in materia di ‘procedure competitive’ di vendita, distingue tra l’ipotesi in cui le ‘vendite e gli atti liquidazione’, id est i regolamenti di gara, prevedano che il pagamento del prezzo possa avvenire ratealmente (circostanza quest’ultima che, normata
dal legislatore, si iscrive proprio nell’alveo concettuale del regolamento inteso come lex specialis della vendita coattiva: vedi anche Cass. Sez. 1, 05/09/2022, n. 26076) e quella, diversa, della possibilità che il giudice dell’esecuzione (qui giudice delegato), avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 569, terzo comma, penultimo lemma, c.p.c. (per come espressamente richiamato – col solo limite della compatibilità dall’art. 107, primo comma, L.F.) autorizzi il pagamento rateale, nel termine massimo annuale e al ricorrere dei ‘giustificati motivi’, motivi che devono necessariamente essere allegati e provati dalla parte istante.
Ne consegue che la possibilità della rateizzazione del saldo prezzo prevista espressamente negli atti di liquidazione fallimentare (programma di liquidazione, regolamento di gara ed ordinanza di vendita) potrà essere modellata convenzionalmente dal curatore fallimentare, previa autorizzazione del comitato dei creditori ovvero del g.d., senza particolari vincoli causali e temporali, mentre la diversa ed ulteriore facoltà del giudice delegato, prevista tramite il richiamo dell’art. 107 L.F. alla n orma del codice di rito sopra più volte menzionata, di autorizzare il pagamento rateale del prezzo della vendita forzosa dovrà essere contenuta temporalmente entro l’anno e legittimata dal ricorrere di ‘giustificati motivi’.
Se così è, allora l’argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato , laddove evidenzia l’impossibilità di concedere la rateizzazione del saldo prezzo sol perché tale facoltà non era stata prevista negli atti di liquidazione predisposti e modulati dalla curatela fallimentare, presta il fianco alla obiezione che, nel caso di specie, l’aggiudicatario non aveva inteso avvalersi, con la sua istanza di rateizzazione, di una facoltà prevista o meno negli atti di liquidazione predisposti dal curatore, ma, diversamente, della autonoma facoltà prevista dalla legge nell’art. 369, terz o comma, penultimo lemma, c.p.c..
Ma tale ricostruzione dell’istituto, pur perorata dalla parte ricorrente, non consente tuttavia di accogliere la doglianza, perché la stessa – come già sopra accennato – si presenta articolata in modo generico e comunque non autosufficiente. Non dice, cioè, la ricorrente se i ‘giustificati motivi’ – di cui la stessa discorre nel ricorso per cassazione (enorme lievitazione del prezzo;
conseguenze della pandemia sulla tenuta finanziaria degli operatori economici) fossero stati già allegati nell’originaria istanza di rateizzazione, così risolvendosi la doglianza nella mera postulazione di un principio di diritto. Ne discende l’inammissibilità del primo motivo.
Con il secondo mezzo si deduce ‘Vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., anche in relazione all’art. 91 c.p.c. ‘.
2.1 Osserva la società ricorrente che, come richiesto fin dalla proposizione del secondo reclamo avverso la decisione di decadenza (iscritto al R.g. n. 5044/2021), dei due giudizi si imponeva la trattazione unitaria, stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva dei distinti processi, pendenti avanti il medesimo giudice e nella medesima fase. Si evidenzia altresì che il Tribunale aveva tuttavia ritardato, in violazione della disposizione di cui all’art. 274 c.p.c., il provvedimento di riunione tra i due sopra ricordati procedimenti ex art. 26 l. fall., salvo poi adottarlo in sede decisionale, nel fine di dare corpo ad un unico contesto argomentativo, ma con conseguente indebita duplicazione della pronuncia di condanna a regolamento delle spese di lite, in sostanziale disapplicazione e violazione del precetto di cui all’art. 91 c.p.c..
2.2 Il motivo è infondato sulla base dei principi dettati, in materia di regolazione delle spese di lite, dalla giurisprudenza di questa Corte.
È stato infatti chiarito che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest’ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014; vedi anche: Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022).
A ciò va aggiunto che lo stesso provvedimento di tardiva riunione non può essere più contestato in questa sede. Invero, in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (così, Cass. Sez. 1, 30/09/2022, n. 28539).
Ebbene, il Tribunale di Latina ha, in questo caso, correttamente applicato, in materia di regolazione delle spese di lite, i principi affermati dal giudice di legittimità, con la conseguenza che il suo provvedimento non merita emenda, come invece reclamato dalla ricorrente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13.2.2026
Il Presidente