Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6830 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6830 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 23/02/2026
CC
ORDINANZA
sul ricorso 20813-2020 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimata – avverso la sentenza n. 5649/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/11/2019 R.G.N. 7555/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con l ‘impugnata sentenza n. 5649/2019, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 32566/2012, che, in parziale accoglimento dell’opposizione promossa dal medesimo COGNOME, avverso il precetto notificato ad istanza dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 24.5.2005 -in forza di due decreti ingiuntivi del Pretore di Pisa col quale era stato intimato il pagamento della somma di € 144.496,34 – aveva dichiarato l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione per la sola somma di € 2 .204,96.
2.In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non prescritto il credito azionato ed ha condiviso le risultanze del giudizio di primo grado in ordine al quantum debeatur.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, formulando tre motivi, illustrati poi con la memoria ex art. 380-bis cpc.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha rilasciato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso. S.C.C.I. è rimasta intimata.
Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 -bis, ultimo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c.
1.1. Il ricorrente si duole, in particolare, che la Corte napoletana avrebbe qualificato erroneamente la domanda di condono previdenziale presentata, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto qualificabile come riconoscimento del debito.
1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto la ratio decidendi della pronuncia verte, in via primaria e assorbente, sulla ritenuta esistenza di altri validi atti interruttivi della prescrizione, diversi dalla domanda di condono.
Solo ad abundantiam (« comunque a tutto concedere… ») la Corte territoriale ha richiamato la valenza interruttiva del termine ascrivibile alle istanze di rateizzazione.
1.3. Pertanto, il motivo è inammissibile in quanto, anche se accolto, comunque la decisione resterebbe impregiudicata. Invero, secondo consolidato principio espresso da questa Corte, in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam , poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici condizionanti la decisione, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della pronuncia (tra le molte, Cass. n. 22380 del 2014, di recente n. 1770/2025)
In ogni caso, trattasi di motivo infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che afferma che «la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti» (Cass. nn. 11690/2025; 26253/2025; 3414/2024).
2.1. Tale soluzione interpretativa ben si coniuga con l’affermazione pacifica, secondo cui il riconoscimento del diritto, al fine dell’interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della
recettizietà (Cass. nn. 35130/2024; 15893/2018; 11803/2020). In quanto atto giuridico in senso stretto, non negoziale, tale atto non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell’esistenza del debito.
2.2. Ebbene, la Corte territoriale si è esattamente attenuta a questi criteri interpretativi, pertanto le censure avanzate in ricorso risultano infondate.
Col secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per vizio di motivazione.
3.1. Il COGNOME si duole, in particolare, che, nella pronuncia impugnata, sarebbe stata omessa ogni valutazione sulla circostanza che, nel 2000, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avrebbe posto in essere nessun valido atto interruttivo della prescrizione; inoltre, il medesimo si lamenta che il giudice d’appello avrebbe dato rilevanza a due precetti notificati in data 24.2.2000, nulli per insanabile irregolarità della notifica.
3.2. Il motivo è inammissibile, in quanto, sono precluse le censure ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di una pronuncia cd. doppia conforme, che ricorre quando le due statuizioni siano fondate -come risulta nel caso in esame -sul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia eventualmente aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. 7724/2022); né del resto il ricorrente si è peritato di allegare e dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello fossero in ipotesi diverse (Cass. 26934/2023, 5947/2023, 26774/2016).
3.3. In ogni caso, le censure non sono sviluppate secondo gli
enunciati espressi dalle Sezioni unite nn. 8053 e 8054 del 2014.
Invero, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente aveva l’onere di indicare il “fatto storico”, il cui esame si assume essere stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulterebbe esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sarebbe stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
3.4. Nel caso di specie, gli elementi essenziali della doglianza non risultano articolati secondo gli oneri minimi indicati dalle Sezioni unite, anche perché la doglianza è riferita alla pretesa erronea valutazione di un atto nella sua efficacia di atto interruttivo della prescrizione e non di un fatto storico in sé considerato.
Il motivo è, in ogni caso, infondato.
Infatti, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (SU n. 8054/2014).
4.1. Nel caso di specie, la sentenza, ha ben esaminato e valutato i fatti indicati in ricorso, ritenendoli tuttavia non sufficienti ai fini della dimostrazione dell’assunto sostenuto. Di ciò è consapevole la stessa difesa dei ricorrenti, allorché censura la sentenza in quanto «il giudice attribuisce valore di atto
interruttivo a due atti di precetto che in realtà sono nulli per irregolarità di notifica».
4.2. La deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, numero 5, c.p.c. non consente, d’altra parte, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, allo scopo di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass n. 20553/2021). Invero, la censura, incentrata sull’omesso esame delle deduzioni difensive complessivamente svolte e di singoli elementi istruttori (Cass., n. 17005 del 2024), nel contesto di fatti, comunque apprezzati nelle coordinate storiche salienti, tende, a ben considerare, a conseguire un più appagante coordinamento delle risultanze istruttorie e così esorbita dai limiti segnati dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Col terzo motivo, si deduce la v iolazione dell’art. 360 , primo comma, n. 5 per contrasto irriducibile tra due affermazioni inconciliabili.
5.1. Ad avviso del COGNOME vi sarebbe una «palese contraddizione», che equivarrebbe al mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio, nell’affermazione della valenza di atto interruttivo della prescrizione della raccomandata del 24.4.2002, «sebbene contenente una richiesta di pagamento limitata ad una parte del credito».
5.2. La censura come articolata è inammissibile, sia per la decisione ‘ doppia conforme ‘ riscontrabile, come sopra chiarito, sia perché, lungi dal riferirsi ad un’ipotesi di omessa valutazione di un fatto, in realtà la doglianza intende contestare la valutazione giuridica di un atto, quale utile atto interruttivo della prescrizione dei diritti portati nel precetto opposto.
5.3. Il motivo è inammissibile perché spetta al giudice di merito valutare se una dichiarazione o un fatto costituisca riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto. L’esito di tale indagine non è sindacabile da questa Corte, tranne che sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione o per motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. 11690/2025), vizi questi neppure adeguatamente dedotti in ricorso, anche perché il richiamo generico alle diverse raccomandate del 3.5.2002, del 24.4.2002 e del 24.2.2002, senza adeguate precisazioni, impedisce di effettuare ulteriori riscontri di coerenza interna della sentenza.
5.4. In ogni caso, per costante orientamento di questa Corte (Cass., sez. un., nr 19881 del 2014; Cass., sez. un., nr. 8053 del 2014) il vizio di «anomalia motivazionale», denunciabile in sede di legittimità, ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto, ometta di illustrare il percorso logico seguito per pervenire alla decisione assunta. Il percorso argomentativo espresso nella sentenza impugnata, chiaro e comprensibile, rispetta ampiamente l’obbligo di legge.
Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato.
Nulla sulle spese in quanto non risulta espletata attività difensiva svolta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
LA PRESIDENTE
NOME COGNOME