Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6388 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6388 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOMECOGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 27980 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
NOME COGNOME (C.F.: GRA KLD CODICE_FISCALE
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOMEC.F.: LBN NLN CODICE_FISCALE) e NOME COGNOMEC.F.: LBR SFN 76T13 H501K)
-ricorrente-
nei confronti di
COMUNE DI NUMANA (P.I.: 00113090427), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
COMUNE DI ANCONA (C.F.: non indicato), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
PREFETTURA DI MACERATA (C.F.: non indicato), in persona del Prefetto pro tempore
COMUNE DI PORTO RECANATI (C.F.: non indicato), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
Oggetto:
RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
Ad. 26/02/2025 C.C.
R.G. n. 27980/2022
Rep.
COMUNE DI CAMERANO (C.F.: non indicato), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
COMUNE DI CASTELFIDARDO (C.F.: non indicato), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ancona emessa in data 13 maggio 2022 nel giudizio iscritto al n. 1330 dell’anno 2021 del R.G. (che la parte ricorrente deduce essere stata pubblicata in pari data, con il n. 616/2022);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti dei comuni di Ancona, Camerano, Porto Recanati, Castelfidardo, Numana, nonché della Prefettura di Macerata e dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione, impugnando quattordici cartelle di pagamento, tutte relative a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.
La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Ancona. Il Tribunale di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità delle notificazioni di due delle cartelle di pagamento impugnate, confermando la decisione di primo grado per le altre.
Ricorre NOME COGNOME sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Numana.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri enti intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
L’ente controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. I motivi di ricorso
1.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’articolo 2948 comma 4) c.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 cpc per non aver accertato il giudice del gravame la decadenza dal diritto a riscuotere da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione per l’intervenuta prescrizione dei tributi ogge tto delle cartelle di pagamento risultanti dall’estratto di ruolo impugnato ».
Secondo il ricorrente, « va cassata la sentenza di II grado nella parte in cui rigetta il motivo di appello confermando la decisione di I grado che aveva stabilito che la presentazione di un piano di rateizzazione da parte del contribuente fosse atto idoneo all’interruzione della prescrizione ».
1.2 Con il secondo motivo si denunzia « Violazione della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, secondo capoverso e successive modifiche e del DPR 68/2005 in relazione all’articolo 360 n. 3, 4 e 5 cpc per non aver dichiarato la nullità delle notifiche effettuate tramite un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri ». 1.3 Con il terzo motivo si denunzia « Violazione dell’articolo 26 del DPR 602/1973, dell’articolo 60 del DPR 600/1973 e degli articoli 21, 23 e 24 del D.Lgs. 82/2005, dell’articolo 156 cpc in relazione all’articolo 360 n. 3 cpc per non avere il Giudice di appello stabilito l’inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate con il formato ‘.pdf’ ».
1.4 Con il quarto motivo si denunzia « Violazione dell’articolo 2948 comma 4) c.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 cpc per non aver accertato il giudice del gravame la decadenza dal diritto a riscuotere da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione per l’intervenuta prescrizione dei tributi ogge tto delle cartelle di pagamento a causa della mancata notifica delle stesse ».
Secondo il ricorrente « va cassata la sentenza di II grado nella parte in cui afferma che sebbene tutti gli atti impositivi impugnati sarebbero stati notificati tramite posta privata, ciò non
comporta l’inesistenza giuridica del procedimento notificatorio e, dunque, la radicale nullità (insanabile) dell’atto impositivo ».
1.5 Con il quinto motivo del ricorso si denunzia, infine, « Violazione dell’articolo 112 cpc in relazione all’articolo 360 n. 4 cpc perché il Giudice di II grado non si è pronunciato su tutte le domande avanzate dall’appellante ».
Il ricorrente sostiene che « Nel caso di specie, anche a voler per ipotesi considerare che la notificazione delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento impugnata fosse stata correttamente eseguita, erano state sollevate dall’appellante altre censure che riguardavano fenomeni accaduti dopo la suddetta notificazione, quali la prescrizione del credito dovuto, i quali dovevano essere valutati al fine di verificare se l’agente della riscossione avesse ancora la possibilità di agire esecutivamente per il recupero del credito. Tale analisi non è stata colpevolmente compiuta, sull’errato presupposto che la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso avesse natura assorbente, cosa chiaramente non corretta ».
2. I motivi dell’originaria opposizione e la loro qualificazione
Prima di esaminare i motivi di ricorso, è necessaria una precisazione in ordine all’oggetto della presente controversia.
Non risulta esservi alcuna espressa qualificazione, da parte dei giudici di merito, in ordine ai motivi di opposizione in origine proposti dal ricorrente.
Di conseguenza, la qualificazione dei suddetti motivi (in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) va effettuata nella presente sede, e ciò anche al fine di verificare l’ammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado.
È lo stesso ricorrente che precisa l’oggetto dei motivi della sua originaria opposizione nei termini di seguito indicati, che comportano le qualificazioni di seguito esposte:
1) « Inesistenza del titolo esecutivo legittimante l’iscrizione al ruolo. Nullità e/o illegittimità e/o inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali dei verbali presupposti. Decadenza dell’Amministrazione dal potere di esigere la somma »; per quanto sia invocata una pretesa inesistenza del titolo esecutivo, l’effettiva sostanza del motivo di opposizione in esame è, dallo stesso ricorrente, chiarita sulla base di una premessa (« L’odierno ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle impugnate ») e di una conclusione (« laddove il contribuente impugni una cartella di pagamento deducendone la nullità per la mancata rituale notifica della stessa il Giudice adito dovrà verificare l ‘ effettivo difetto di notifica dell ‘ Atto al fine di dichiarare, se la verifica avesse esito positivo, la nullità dell ‘ Atto consequenziale »): tali chiarimenti rendono evidente che si tratta di un motivo di opposizione che, in quanto tale, avendo ad oggetto la regolarità della procedura di riscossione (fatte salve le ulteriori questioni eventualmente poste con riguardo al merito della pretesa creditoria oggetto dell’iscrizione a ruolo, come meglio si vedrà in seguito), va certamente qualificato in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; è, del resto, appena il caso di osservare che sarebbe del tutto infondato, in diritto, l’assunto secondo cui l’omessa notificazione della cartella di pagamento determina la nullità, l’inesistenza o la caducazione del titolo esecutivo, titolo che, in caso di riscossione a mezzo ruolo, si forma in realtà con l’iscrizione a ruolo della pretesa creditoria, di modo che la regolare notificazione della cartella di pagamento costituisce esclusivamente una formalità necessaria ai fini della regolarità del procedimento di riscossione;
2) « Intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell’Amministrazione di cui alle cartelle dai doc. n. 1 a n. 10 »; quello avente ad oggetto l’eccezione di prescrizione di alcune pretese creditorie iscritte a ruolo costituisce, invece, un motivo di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; è opportuno dare atto che lo stesso ricorrente afferma che a fondamento di tale motivo di opposizione è stata posta la seguente argomentazione: « La mancata notificazione delle cartelle impugnate ed indicate dai numero da 1 a 10 doveva comportare la dichiarazione di intervenuta prescrizione essendo trascorso il tempo previsto dalla legge per la riscossione del tributo »; in altri termini, l’eccezione di prescrizione delle pretese creditorie di cui alle prime dieci delle quattrodici cartelle di pagamento impugnate è stata fondata dallo stesso opponente sull’assunto secondo cui tali cartelle di pagamento non erano state regolarmente notificate e, di conseguenza, si era maturata la prescrizione in relazione ad esse;
3) « Nullità degli atti impositivi per non rispondenza ai principi di ‘chiarezza e motivazione degli atti’ di cui all’art. 7 dello Statuto del Contribuente »; anche questo motivo di opposizione, sebbene il ricorrente faccia riferimento alla « Nullità degli atti impositivi », in realtà ha la sostanza di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto con esso si deduce un vizio di forma delle cartelle di pagamento, come emerge dallo stesso ricorso, in cui si chiarisce che il fondamento di tale motivo di opposizione era il seguente: « Le cartelle di pagamento impugnate erano altresì del tutto illegittime e conseguentemente nulle per il totale difetto di motivazione che impediva al ricorrente di comprendere le ragioni della pretesa impositiva »;
4) « Illegittimità degli atti impositivi per errato calcolo dell’aggio e degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo »; quest’ultima contestazione è effettivamente da qualificare come motivo
di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., costituendo contestazione del quantum dell’importo per cui si procede alla riscossione forzata, in relazione a spese e oneri successivi alla formazione del titolo esecutivo.
Ne consegue che, con riguardo al primo ed al terzo motivo dell’originaria opposizione, l’appello del ricorrente è da ritenere in radice inammissibile e tale inammissibilità è rilevabile anche di ufficio nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c..
Dunque, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato quella di primo grado, di rigetto dell’opposizione, in relazione ai suddetti profili (in particolare, quello attinente alla regolarità delle notificazioni delle cartelle, dal momento che non sembrano esservi nel ricorso specifici riferimenti all’altro motivo), può, già solo in base a tale rilievo assorbente, essere confermata, previa corrispondente correzione della sua motivazione, risultando -se non altro, complessivamente o sostanzialmente -conforme a diritto il dispositivo.
Va, peraltro, opportunamente precisato che la questione della nullità delle notificazioni delle cartelle di pagamento può, comunque, assumere rilievo (quanto meno in via logicamente incidentale) con riguardo al motivo di opposizione con cui è stata fatta valere la prescrizione dei crediti portati dalle prime dieci cartelle impugnate, in quanto la prescrizione è stata dedotta proprio sul presupposto che le notificazioni in questione non si siano regolarmente perfezionate e, di conseguenza, non abbiano interrotto il decorso del relativo termine. Esclusivamente sotto tale profilo e limitatamente a tali cartelle, potrebbero, dunque, eventualmente, essere prese in considerazione le censure attinenti alla regolarità delle indicate notificazioni.
3. I motivi del ricorso
Fatte le premesse che precedono, si possono esaminare i motivi del presente ricorso.
Tale esame sarà possibile esclusivamente -per quanto in precedenza chiarito -in relazione ai profili dell’originaria opposizione qualificabili in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., vale a dire esclusivamente quello ( sub 2 del precedente paragrafo 2) con cui è stata dedotta la prescrizione delle pretese creditorie di cui alle prime dieci cartelle di pagamento impugnate, nonché quello ( sub 4 del precedente paragrafo 2) con cui è stato dedotto l’errato calcolo dell’aggio e degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo.
3.1 Per quanto riguarda l’eccezione di prescrizione che riguarda solo le prime dieci delle cartelle di pagamento impugnate (e, più precisamente, i crediti portati da dette cartelle) -la decisione impugnata risulta, nella sostanza, fondata su una duplice concorrente considerazione.
Il tribunale, quale giudice di secondo grado, ha ritenuto, infatti: a) che la notificazione delle cartelle di pagamento in questione, contrariamente a quanto affermato dall’opponente, doveva ritenersi regolarmente perfezionata, anche a prescindere dalle eccezioni di irregolarità del relativo procedimento, in quanto vi era stato raggiungimento dello scopo, desumibile dalla richiesta di rateizzazione dei crediti portati da tali cartelle operata dal debitore, dalla quale emergeva che questi aveva avuto piena conoscenza del contenuto delle stesse;
b) che la stessa richiesta di rateizzazione costituiva, comunque, di per sé, atto interruttivo della prescrizione, in quanto integrante una ricognizione di debito.
Il ricorrente contesta questa seconda ratio decidendi ( sub b) con il primo motivo del ricorso, mentre contesta la prima ratio decidendi ( sub a) con il quarto motivo del ricorso.
Con il quinto motivo, inoltre, il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe dovuto valutare se la prescrizione si era comunque maturata, anche a voler « considerare che la notificazione delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento impugnata
fosse stata correttamente eseguita ». Tali censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.
3.1.1 La censura (di cui al primo motivo del ricorso) con cui si contesta che la richiesta di rateizzazione del debito integri atto di ricognizione dello stesso, con conseguente interruzione del relativo termine di prescrizione, è certamente infondata in diritto, in quanto, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare, la domanda di rateizzazione del debito iscritto a ruolo e i relativi pagamenti configurano un riconoscimento di quest’ul timo, idoneo ad interrompere la prescrizione (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10327 del 26/04/2017, Rv. 644036 -01: « la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, – benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertam enti giudiziali in corso -unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest’ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate »; Sez. 1, Ordinanza n. 9221 del 08/04/2024, Rv. 670971 -01; cfr. anche Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16098 del 18/06/2018, erroneamente invocata dal ricorrente a sostegno del suo contrario assunto, che, invece, in motivazione afferma: « se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l ‘ avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l ‘ interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l ‘ allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle »).
L’infondatezza della censura in esame risulta decisiva ed assorbente ai fini della conferma del rigetto dell’opposizione, in relazione all’eccezione di prescrizione in origine formulata, dal momento che, una volta stabilito che la domanda di rateizzazione del debito iscritto a ruolo e i relativi pagamenti configurano un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, non avrebbe più alcun rilievo -con riguardo al profilo in esame -stabilire se la notificazione delle cartelle di cui si controverte si sia regolarmente perfezionata o meno, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure formulate con il quarto motivo del ricorso. In ogni caso, per completezza di esposizione, in proposito può rilevarsi che tali ultime censure sarebbero da ritenere anch’esse infondate in diritto, dal momento che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare, le notificazioni eseguite da operatore di posta privata, anche senza relativo titolo abilitativo, sono al più nulle, non certo inesistenti giuridicamente e, di conseguenza, esse possono ben essere oggetto di sanatoria per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020, Rv. 656575 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2299 del 31/01/2020, Rv. 656754 -02, con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017; Sez. 5, Ordinanza n. 7978 del 25/03/2024, Rv. 670857 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 30901 del 03/12/2024, Rv. 673125 -01, con riguardo al periodo successivo all’entrata in vigore di detta legge).
Nella specie il tribunale ha accertato essersi verificata la sanatoria di ogni irregolarità delle notificazioni in questione, per il raggiungimento del loro scopo, a seguito dell’istanza di rateizzazione dei debiti di cui alle cartelle contestate, senza che, con riguardo a tale profilo (del resto fattuale e, quindi, non
sindacabile nella presente sede), risultino formulate specifiche censure nel ricorso.
3.1.2 La censura di cui al quinto motivo del ricorso, con cui si sostiene che il tribunale avrebbe dovuto valutare se la prescrizione si era comunque maturata, anche a voler considerare validamente perfezionata la notificazione delle (prime dieci) cartelle di pagamento impugnate, è inammissibile, in quanto si tratta di censura non sufficientemente specifica, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
Il ricorrente, infatti, in primo luogo, non fornisce a questa Corte, mediante il richiamo del contenuto degli atti difensivi e dei documenti prodotti nel corso del giudizio, gli elementi necessari per verificare se ed in quali termini tale specifica questione era stata concretamente posta nel corso dello stesso giudizio di merito.
Inoltre, non allega neanche gli elementi utili a stabilire se essa abbia una effettiva e concreta ‘ concludenza ‘: se, cioè, una volta ammessa l’avvenuta interruzione della prescrizione in virtù della notificazione delle (prime dieci) cartelle di pagamento in contestazione, vi fossero effettivamente i presupposti per una eventuale successiva maturazione della prescrizione.
3.2 Per quanto riguarda il motivo di opposizione con cui era stato dedotto l’errato calcolo dell’aggio e degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo, è sufficiente rilevare che, in relazione ad esso, non vi sono, in realtà, nel ricorso, censure sufficientemente specifiche.
I primi quattro motivi di ricorso, infatti, riguardano esclusivamente la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate e la prescrizione delle relative pretese creditorie.
Lo stesso quinto motivo del ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., risulta privo di qualunque specifico riferimento al motivo di opposizione all’esecuzione in
questione: in particolare, le censure formulate con il predetto motivo di ricorso non possono certamente ritenersi sufficientemente specifiche, ai fini di una eventuale contestazione di una possibile omessa decisione in relazione al motivo di opposizione avente ad oggetto il quantum dell’importo portato dalle cartelle di pagamento impugnate.
In primo luogo, infatti, non è richiamato in alcun modo tale motivo dell’originaria opposizione , nell’esposizione illustrativa a sostegno delle censure, che fanno riferimento esclusivamente alla questione della prescrizione; comunque, manca del tutto, in tale esposizione, il necessario richiamo del contenuto delle cartelle di pagamento contestate, con riguardo al profilo in esame (in evidente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.), il che non consente a questa Corte neanche di valutare l’effettiva portata oggettiva ed i termini della domanda per cui vi sarebbe l’ipotetica omissione di pronuncia .
3.3 Va, infine, ulteriormente ribadito che -come emerge dalle precisazioni e considerazioni in precedenza formulate -risultano del tutto inammissibili, nella presente sede, le censure di cui al secondo e al terzo motivo del ricorso, trattandosi di censure relative alla regolarità della notificazione di cartelle di pagamento per le quali non è stata avanzata eccezione di prescrizione (segnatamente quelle individuate, sia nella sentenza impugnate che nel ricorso, come la n. 11 e la n. 12) e per le quali, dunque, la indicata contestazione potrebbe avere rilievo esclusivamente sotto il profilo dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., profilo non scrutinabile nella presente sede in virtù dell’inammissibilità dell’appello, per le ragio ni già ampiamente esposte.
4. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOMEche l’ha chiesta
nel controricorso e, anche se non ha reiterato la richiesta nella successiva memoria, non vi ha neanche espressamente rinunciato).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente comunale controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-