Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33613 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33613 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3020/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di diritto RAGIONE_SOCIALE, con sede legale nella citt à di RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, numero di identificazione fiscale (INN) CODICE_FISCALE, numero di registrazione statale (OGRN) NUMERO_DOCUMENTO, certificato di iscrizione n. NUMERO_DOCUMENTO rilasciato il 21 giugno 1994 dalla RAGIONE_SOCIALE, con ufficio di rappresentanza in Roma nella INDIRIZZO, partita iva P_IVA, in persona del legale rappresentante per l’Italia AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in forza di procura notarile rilasciata nella Federazione Russa dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL) e domiciliata presso il suo studio legale in Roma, INDIRIZZO.
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA AVV_NOTAIO CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (EMAIL).
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18238/2020 depositata il 18/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a quattordici motivi, per la cassazione AVV_NOTAIO sentenza n. 18238/2020 del 18 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Roma ha respinto il suo appello alla sentenza n. 5221/2018 del Giudice di Pace di Roma, che l’ aveva condannata a risarcire a COGNOME NOME i danni derivanti dal ritardo aereo del volo RAGIONE_SOCIALE-Milano nonché i danni, ivi compreso il danno morale, derivanti dalla ritardata consegna del bagaglio sia durante il volo di andata sia durante il volo di ritorno.
Resiste con controricorso COGNOME NOME, in via preliminare eccependo la nullità del ricorso per cassazione per nullità AVV_NOTAIO procura speciale conferita al difensore.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Il PM non ha depositato conclusioni.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALEà ricorrente denuncia <>.
Lamenta che la corte d’appello ha ritenuto legittima l’applicazione al caso di specie AVV_NOTAIO Convenzione di Montreal del 1999, nonostante la Federazione RAGIONE_SOCIALE non l’avesse ratificata all’epoca dei fatti di causa, omettendo invece totalmente l’esame dell’art. 10 delle condizioni generali del contratto di trasporto RAGIONE_SOCIALE che esclude la rilevanza del ritardo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia <>
Lamenta, in disparte l’erroneità AVV_NOTAIO sentenza impugnata circa la normativa convenzionale di riferimento, che la stessa non lascia intendere per quale motivo la ritenuta soggezione del vettore aereo alla Convenzione di Montreal ( rectius di Varsavia) esclude l’applicabilità AVV_NOTAIO disciplina contrattuale, a prescindere dalla vessatorietà o meno di una clausola.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia <>.
Specifica che il vizio AVV_NOTAIO sentenza impugnata consiste: a) nell’avere escluso la ricorrenza dell’onere probatorio in capo
all’attore circa l’esistenza di un danno patrimoniale derivante dal ritardo aereo, sul riflesso che, come motivato in sentenza, <>; b) nell’aver attribuito al vettore aereo l’onere probatorio circa <>, laddove <>.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia <>.
Deduce che il vizio AVV_NOTAIO sentenza impugnata consiste nel non aver preso in considerazione il fatto che le condizioni metereologiche avevano impedito l’effettuazione in orario del volo in questione, assumendo che il vettore aereo non avrebbe <>.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia <>.
Precisa che il vizio AVV_NOTAIO sentenza impugnata consiste
nell’aver confermato la condanna del vettore aereo per il ritardo aereo al risarcimento danni di cui non consta né l’esistenza né la natura né la tipologia, peraltro quantificati in euro 1000,00, sul rilievo che <>, per cui <>
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia <>
Specifica che il vizio AVV_NOTAIO sentenza impugnata consiste nell’aver confermato la liquidazione di un importo, avvenuta in primo grado in assenza di allegazione di un danno di qualsiasi genere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al di fuori delle limitRAGIONE_SOCIALE imposte dall’art. 2059 cod. civ. e con improprio utilizzo del criterio equitativo.
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia <>.
Lamenta nuovamente che la sentenza impugnata ha confermato la liquidazione del risarcimento del danno per il ritardo aereo, come determinato in primo grado, senza alcuna indicazione del danno non patrimoniale che con tale somma sarebbe stato risarcito né del modo in cui a tale quantificazione siasi pervenuti.
8 . Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia <>.
Precisa che il vizio AVV_NOTAIO sentenza impugnata consiste nell’aver ritenuto applicabile la normativa pattizia AVV_NOTAIO Convenzione di Montreal del 1999 al vettore aereo ricorrente, nonostante la Federazione RAGIONE_SOCIALE non avesse ratificato all’epoca dei fatti tale convenzione, disattendendo la Convenzione di Varsavia, ed i limiti risarcitori ivi previsti, viceversa ratificata sia dalla Russia che dall’Italia.
Con il nono motivo la ricorrente denuncia <>.
Precisa che il vizio AVV_NOTAIO sentenza impugnata consiste nell’aver accordato un importo risarcitorio per il ritardo nella riconsegna del bagaglio da stiva, disattendendo immotivatamente il motivo di appello con cui veniva allegata l’intervenuta decadenza dall’azione, secondo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 26 AVV_NOTAIO Convenzione di Varsavia.
Con il decimo motivo la ricorrente denuncia <>.
Deduce nuovamente che il vizio AVV_NOTAIO sentenza impugnata consiste nel non aver fatto cenno alla eccepita decadenza dell’attore dall’azione di danno in relazione al ritardo nella riconsegna dei bagagli, nonostante apposito motivo di appello sul punto avverso la statuizione di primo grado, che aveva ritenuto inapplicabile il termine decadenziale perché previsto in un contratto senza reciprocità.
Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia <>.
Specifica che il vizio AVV_NOTAIO sentenza impugnata consiste
nell’aver liquidato l’importo risarcitorio in una somma superiore al diverso e minore limite risarcitorio evincibile dall’art. 22 AVV_NOTAIO Convenzione di Varsavia, sulla base dell’erroneo convincimento che al caso di specie fosse applicabile la Convenzione di Montreal.
Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia <>.
Specifica che il vizio dell’impugnata sentenza consiste nell’aver ritenuto inapplicabile al caso di specie dell’art. 1223 cod. civ., nell’aver confuso la prova del ritardo con quella AVV_NOTAIO sua conseguenza, e nell’aver escluso la ricorrenza dell’onere probatorio in capo all’attore sull’esistenza di un danno patrimoniale derivante dal ritardo alla riconsegna per il rilievo che <>
Con il tredicesimo motivo la ricorrente denuncia <>.
Precisa che il vizio AVV_NOTAIO sentenza impugnata consiste nell’aver confermato la liquidazione dell’importo risarcitorio come effettuata in primo grado, senza accenno alcuno ai parametri di quantificazione adottati, né alla prova del danno, né alla correttezza o meno del criterio equitativo utilizzato.
Con il quattordicesimo motivo la ricorrente denuncia <>
Lamenta che la corte di merito ha violato la prima delle due norme suindicate, per non aver dichiarato la contumacia dell’appellato non costituito, e la seconda, per aver emesso una condanna alle spese processuali per inesistenti attività difensive a favore di una parte non costituita.
Preliminarmente ritiene il Collegio che debba essere esaminata l’eccezione, formulata dal resistente, di inammissibilità del ricorso per nullità AVV_NOTAIO procura speciale conferita al difensore quale conseguenza AVV_NOTAIO mancata produzione in giudizio AVV_NOTAIO procura notarile conferita al soggetto che ha proposto il ricorso in cassazione per la RAGIONE_SOCIALE
Il resistente afferma che colui che ha conferito al difensore AVV_NOTAIO la procura speciale per proporre il ricorso per cassazione, e dunque lo ius postulandi per il presente giudizio di legittimità, risulta essere -come emerge sia dalla intestazione del ricorso notificato sia dalla procura speciale ad esso allegata- tale dottor NOME, nella sua qualità di <> dalla RAGIONE_SOCIALE, <>, in forza di una non meglio specificata <>, e che tale procura notarile non risultata depositata tempestivamente nel giudizio di cassazione.
15.1. In memoria illustrativa la RAGIONE_SOCIALEà ricorrente contesta la fondatezza dell’eccezione, rilevando:
che la procura notarile in questione costituisce l’autorizzazione ad <>, di rappresentare in Italia la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE <>, e risult a
depositata presso il registro delle imprese di Roma;
che l’autorizzazione al direttore generale NOME COGNOME a stare in giudizio per RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), iscritta nel registro delle imprese di Roma, deriva dallo statuto AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEà per RAGIONE_SOCIALE ed è indicata nel registro delle imprese, come risulta da una semplice visura alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
che pertanto la contestazione AVV_NOTAIO qualità di legale rappresentante del dott. NOME COGNOME, formulata per la prima volta nel controricorso, appare, oltre che intempestiva, infondata, risultando tale qualità nei pubblici registri, sulla base del principio di diritto secondo cui, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica del rappresentante che ha conferito la procura alle liti non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, se tale potestà deriva dall’atto costitutivo o dallo statuto AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEà, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro, eventualmente, fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto AVV_NOTAIO persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione AVV_NOTAIO relativa qualità ad opera AVV_NOTAIO controparte sia tempestiva.
16 . L’eccezione di parte resistente è , anzitutto, ammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare che la mancanza del potere di rappresentanza, essendo quest’ultima una delle condizioni di esistenza del potere di azione, giustifica il rilievo officioso in sede di legittimità anche se non vi sia stata contestazione nei gradi di merito (v. Cass., Sez. Un., 4 marzo 2016, n. 4248).
17. L’eccezione è fondata.
Va anzitutto premesso in linea generale che all’indispensabilità AVV_NOTAIO qualità di rappresentante sostanziale fa riscontro la necessità di conferire per iscritto (art. 77 cod. proc. civ.) la legittimazione processuale, così come quest’ultima non può esistere senza la prima (v. Cass., Sez. Un., 04/03/2016, n. 4248; Cass., Sez. Un., 16/11/2009, n. 24179, secondo cui in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche AVV_NOTAIO legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo).
Ne l caso di specie sia l’epigrafe del ricorso sia il contenuto AVV_NOTAIO allegata procura speciale alle liti, fanno espresso riferimento alla RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALEà di diritto RAGIONE_SOCIALE, iscritta alla RAGIONE_SOCIALE, avente sede legale a RAGIONE_SOCIALE, e ad una procura notarile rilasciata da un AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE al soggetto, persona fisica, indicato quale suo legale rappresentante per l’Italia.
Sulla base di tali elementi soltanto non risulta possibile verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi di colui che sta in giudizio in nome e per conto AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, essendo invece necessario ed imprescindibile il deposito AVV_NOTAIO procura notarile in forza AVV_NOTAIO quale tali poteri sono stati conferiti.
17.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che
l’onere di dimostrare l’avvenuto conferimento del potere rappresentativo al soggetto che ha proposto l’impugnazione in nome e per conto altrui non sorge automaticamente per effetto dell’esercizio di tale potere, ma solo in caso in contestazione, che può essere sollevata anche in sede di legittimità, in quanto essa riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; qualora tale questione venga sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione, deve essere riconosciuta all’interessato la possibilità di fornire la predetta dimostrazione, mediante la produzione, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., dei documenti comprovanti la legittimazione processuale (Cass., 30/10/2013, n. 24483; Cass., Sez. Un., 04/03/2016, n. 4248).
La fattispecie è infatti diversa da quella in cui viene prospettata una qualifica, di chi agisce o resiste in giudizio, che discende dall’atto costitutivo o dallo statuto di una RAGIONE_SOCIALEà.
Nella memoria illustrativa la difesa di parte ricorrente tenta invero di ricondurre il caso in esame a questa specifica ipotesi, affermando che <>, per poi concludere che l’autorizzazione del dr. COGNOME a stare in giudizio per la RAGIONE_SOCIALE deriva dallo statuto AVV_NOTAIO suddetta RAGIONE_SOCIALEà per RAGIONE_SOCIALE ed è indicata nel registro delle imprese presso la RAGIONE_SOCIALE di Roma.
Tuttavia tale ricostruzione costituisce una novità rispetto a quanto è diversamente desumibile dall’epigrafe del ricorso e dal tenore AVV_NOTAIO allegata procura speciale, che infatti recano solo un generico inciso ad un ufficio di rappresentanza in Roma, ma, per
come sono scritte, individuano il dr. COGNOME come legale rappresentante in Italia AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEà di diritto RAGIONE_SOCIALE, coerentemente -del resto- con la circostanza oggettiva per cui il ricorso per cassazione non è affatto stato proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE di diritto italiano ed iscritta nel registro delle imprese di Roma, bensì dalla RAGIONE_SOCIALE <> (v. epigrafe del ricorso per cassazione).
17.3. Nel caso di specie, quindi, la RAGIONE_SOCIALEà ricorrente doveva depositare la procura notarile, ed invece non l’ha prodotta né col deposito del ricorso e neppure, a tutto concedere, con la memoria difensiva, a supporto delle ragioni ivi sostenute.
Risulta pertanto violato il costante orientamento di questa Corte in tema di rappresentanza processuale, fondato sui seguenti principi, cui si intende dare continuità:
-la persona fisica che riveste la qualità di organo AVV_NOTAIO persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa;
-questo principio si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall’atto costitutivo o dallo statuto (Cass., 13/09/2007, n. 19162);
-caso diverso, tuttavia, è quello in cui il soggetto conferente il mandato alle liti assume di avere il potere di
rappresentare la RAGIONE_SOCIALEà, non in ragione di una previsione statutaria -verificabile mediante la consultazione del registro delle imprese -, bensì in forza di un’apposita delega conferitagli dal legale rappresentante;
-in particolare, qualora i poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione siano stati conferiti con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso (o il controricorso), sicché, qualora non sia rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, AVV_NOTAIO legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale AVV_NOTAIO persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso (Cass., 13/04/1999, n. n. 3643);
-non basta neppure che colui che si qualifica come legale rappresentante in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (Cass., 21/10/2013, n. 23786; Cass., 07/05/2019, n. 11898; Cass., 15/09/2021, n. 24893).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di prova in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEà ricorrente in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del resistente che dichiara di averle anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le
spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore del resistente che dichiara di averle anticipate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto AVV_NOTAIO sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte AVV_NOTAIO ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio AVV_NOTAIO Terza