Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33921 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33921 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4042/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1068/2023, pubblicata
in data 23 gennaio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza n. 10469/2020, con cui il Giudice di pace di Roma, in accoglimento della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria dei passeggeri NOME COGNOME e NOME COGNOME, aveva condannato la compagnia aerea al risarcimento dei danni in favore di questi ultimi a titolo di compensazione pecuniaria, ex artt. 5 e seguenti del Regolamento CE n. 261/2004, per accertato ritardo di oltre tre ore del volo aereo con tratta Malé-Roma Fiumicino con scalo a Mosca.
Il Tribunale di Roma ha rilevato che RAGIONE_SOCIALE era priva di qualsivoglia potere rappresentativo sostanziale ed era dotata di poteri di mera rappresentanza processuale, spendibili soltanto nell’ambito del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, nel quale trovava applicazione l’art. 317 cod. proc. civ., e non anche nel giudizio di secondo grado nel quale tale ultima disposizione non operava, ed ha, pertanto, dichiarato l’inammissibilità dell’appello ‹‹ come proposto nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE e non anche dei soggetti dalla stessa rappresentati nella pregressa fase del giudizio ›› .
Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste mediante controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‹‹ violazione di legge di cui all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 323 c.p.c. ›› .
Si duole non essersi dal giudice dell’appello considerato che: ‘il concetto di legittimazione attiva e/o passiva concerne, nella sistematica codicistica, il procedimento di primo grado e rappresenta una condizione dell’azione coincidente con l’ipotetica accoglibilità della domanda sotto il profilo soggettivo, derivante dal fatto che il diritto azionato è affermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto azionato’ .
Deduce che ‘per la sussistenza della legitimatio ad causam è, pertanto, necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato… e la legittimazione passiva si delinea con la semplice coincidenza tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto azionato’; in sede di impugnazione la tematica risulta assai semplificata, essendo legittimate ad essa tutti i soggetti che hanno assunto la qualità di parte nel precedente grado del giudizio, sia come attore e convenuto sia come litisconsorti o intervenienti ‘.
Fa altresì richiamo a Cass. n. 13584/2017, che ha enunziato il principio in base al quale ‹‹ La legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui
impugnazione si tratta ›› .
Con il secondo motivo, deducendo la ‹‹ nullità della sentenza di cui all’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. per violazione dei principi generali delle impugnazioni ››, la ricorrente assume che ‘l’idea che il legittimato a proporre la controversia in primo grado e destinatario della sentenza sia privo della legittimazione a contraddire in appello, spettante ad altri, pare totalmente estranea al sistema giuridico’; ciò in quanto è pacifico che, in tema di impugnazione, ‘la legittimazione spetta solo alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata e non anche a colui che è rimasto estraneo al relativo giudizio, il quale, anche se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo, è solo terzo rispetto alla pronuncia resa inter alios (Cass., n. 16177/2016).
2.1. Il primo ed il secondo motivo non sfuggono all’inammissibilità perché sono privi di specificità e si appalesano del tutto inconferenti rispetto alla ratio della decisione, che poggia sul distinto rilievo che la società RAGIONE_SOCIALE, che aveva agito in giudizio quale mandataria dei passeggeri NOME COGNOME e NOME COGNOME, era munita di mandato meramente processuale non congiunto ad un potere rappresentativo di natura sostanziale valido anche nella fase di appello dinanzi al Tribunale.
2.2. Nell’impugnata sentenza il giudice fa invero corretta applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui ‹‹n el giudizio dinanzi al giudice di pace le parti possono, a norma dell’art. 317 cod. proc. civ., farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, ossia stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale, ma tale facoltà non si estende anche al giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace, atteso che il citato art. 317 è incluso
tra le “disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace” e esso, avendo carattere derogatorio della disciplina ordinaria in materia di capacità processuale e perciò indubbia natura eccezionale, non può, a norma dell’art. 14 disp. prel. cod. civ., essere applicato oltre i casi espressamente considerati; ne consegue che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del giudice di pace da soggetto munito di un mandato non conferente anche il potere rappresentativo sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio ›› (Cass., sez. U, 8/2/2001, n. 48).
Come chiarito dalle Sezioni Unite ‹‹ il potere di stare in giudizio in nome e per conto altrui, e quindi pure di rilasciare in tale veste la procura al difensore, all’infuori dei casi di rappresentanza legale (art. 75 cod. proc. civ.), può avere fonte contrattuale (art. 77 cod. proc. civ.) solo in forza di un mandato che conferisca anche potere rappresentativo sostanziale nel rapporto dedotto in giudizio (Cass., sez. U, 08/08/1995, n. 8681; Cass., 08/05/1998, n. 4666).
Detto principio è espressione della regola generale dell’indisponibilità in via autonoma del potere di agire o resistere in giudizio, sulla scorta dell’indispensabile collegamento fra il diritto alla tutela giurisdizionale e la titolarità del bene della vita per il quale la tutela stessa venga invocata.
La regola generale è derogata dall’art. 317 cod. proc. civ., il quale stabilisce che davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, conferito in calce alla citazione o con atto separato, cioè possono stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale. La deroga, che riguarda la capacità processuale, senza interferire sulle norme inerenti alla facoltà della parte dotata di tale capacità di stare in
giudizio personalmente ovvero al suo onere di avvalersi del ministero o dell’assistenza di un difensore (art. 82 cod. proc. civ.), è circoscritta alla fase processuale per la quale è dettata. L’estensione della deroga medesima al processo di cassazione, nel senso che il ricorso o il controricorso sarebbero proponibili dal soggetto che abbia rappresentato la parte in sede di merito in forza dell’indicato mandato scritto o che abbia poi ricevuto un analogo mandato per il giudizio di legittimità…trova ostacolo nell’inclusione del citato art. 317 fra ‘le disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace’, nel testuale riferimento della norma a detto procedimento, ed inoltre nel canone fissato dall’art. 14 disp. prel. cod. civ., circa l’applicabilità delle disposizioni eccezionali soltanto nei casi espressamente considerati; l’estensione, peraltro, sarebbe contraria alla ratio legis, trovando l’indicata deroga logica giustificazione nelle peculiari modalità del processo dinanzi al giudice di pace e nelle esigenze di semplificazione e celerità che lo caratterizzano››.
2.3. È utile rilevare che la nuova formulazione dell’art. 317 cod. proc. civ., come modificato dagli artt. 3 e 24 d.lgs. n. 149/2002 -non applicabile ratione temporis al caso in esamenon introduce significative novità all’assetto sopra delineato, in quanto prevede la sola abrogazione dell’obbligo del mandato ‹‹ scritto in calce alla citazione o in atto separato ›› , in tal modo intendendo non che il mandato debba essere orale, ma che non necessariamente esso debba essere posto in calce al ricorso introduttivo del giudizio (la domanda, secondo l’art. 318 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, si propone con ricorso anziché con atto di citazione).
Per il resto, il d.lgs. n. 149/2022 (cd. riforma Cartabia), incentrato sulla esigenza di semplificazione del rito, non apporta mutamenti ai fini della rappresentanza davanti al giudice di pace, ma
conserva la regola per cui in quel giudizio il mandatario con rappresentanza può agire anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale.
2.4. Ebbene, in conformità ai suindicati principi il giudice d’appello , sul presupposto che la previsione dell’art. 317 cod. proc. civ. -nella formulazione applicabile ratione temporis – non potesse trovare applicazione nel giudizio d’appello, per la sua indubbia natura eccezionale, ha affermato non essere la società RAGIONE_SOCIALE legittimata a rappresentare in giudizio i due passeggeri in difetto di prova del conferimento di un valido potere rappresentativo di natura sostanziale.
Ciò perché, come ripetutamente affermato da questa Corte, il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall’art. 77 cod. proc. civ. (Cass., sez. 2, 27/02/2017, n. 4924; Cass., sez. 1, 03/01/2017, n. 43; Cass., sez. L, 01/06/2006, n. 13054).
Il potere di agire o di resistere in giudizio non è disponibile autonomamente dalla titolarità del bene della vita per il quale la tutela giurisdizionale venga postulata.
Pertanto, il potere di stare in giudizio in nome e per conto altrui e di rilasciare in tale veste la procura al difensore, al di fuori dei casi di rappresentanza legale (art. 75 cod. proc. civ.), può avere fonte contrattuale solo in forza di mandato che conferisca anche il potere rappresentativo sostanziale nel rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass., sez. U, 08/02/2001, n. 48; Cass., sez. U, 08/08/1995, n. 8681).
Con il terzo motivo ─ rubricato: ‹‹Nullità della sentenza di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per assenza di motivazione di cui
all’art. 132 c.p.c., in relazione agli artt. 77 e 83 c.p.c.›› ─ la ricorrente si duole che la motivazione della sentenza impugnata faccia riferimento esclusivamente alla rappresentanza dei passeggeri in capo all’appellata (totalmente inconferente ai fini della legittimazione in sede di impugnazione). Precisa: ‘ sennonché il legale rappresentante della appellata ha la totalità della rappresentanza della stessa, ed il connesso potere di nominare un proprio difensore, al quale ha legittimamente conferito la rappresentanza con procura notarile allegata al fascicolo di parte della società RAGIONE_SOCIALE sia in primo grado che in appello. Ed è su tale aspetto che avrebbe dovuto appuntarsi la motivazione della sentenza circa l’ipotetico difetto di rappresentanza, e non già sull’inconferente difetto di rappresentanza dei passeggeri. Invero dall’assenza del potere di rappresentanza dei passeggeri in capo all’appellata…deriva, quale unico risultato, la responsabilità diretta di essa per le spese, e non già la sua carenza di legittimazione in sede di impugnazione’.
3.1. Il motivo è inammissibile.
A fondamento della censura la ricorrente richiama procura che non riproduce invero nel ricorso, in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, primo comma n. 6, cod. proc. civ.
Difatti, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamarli, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di
parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469).
3.2. Va al riguardo posto in rilievo che anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato la compatibilità del requisito d i cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. con il principio di cui all’art. 6, § 1, della CEDU, a norma del quale «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…)» -purché, secondo il criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un ‘formalismo eccessivo’ anche alla luce della sua pregressa giurisprudenza in tema di «limitazioni del diritto di accesso a una giurisdizione superiore», e in particolare alla Corte di cassazione, in ragione delle peculiarità del relativo procedimento (v. sentenze 5 aprile 2018, COGNOME c. Croazia; 27 giugno 2017, COGNOME c. Lussemburgo; 18 ottobre 2016, COGNOME c. Belgio; 15 settembre 2016, COGNOME c. Italia; 2 giugno 2016, COGNOME c. Grecia).
3.3. Con la sentenza del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c. Italia) la Corte di Strasburgo ha concluso che le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione -e in particolare l’applicazione del principio di autosufficienza -perseguono uno scopo legittimo, segnatamente quello di «agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevate nel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversi basare su altri documenti, affinché quest’ultima possa mantenere il suo ruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo grado l’applicazione uniforme e l’interpretazione corretta del diritto interno (nomofilachia)» e dunque, in ultima analisi, «la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia» (par. 73-75). I giudici europei hanno così fornito una giustificazione ‘sistematica’ del principio di autosufficienza, in quanto funzionale al ruolo che deve assolvere una corte suprema, avendo del resto più volte affermato che le condizioni di ammissibilità di un
ricorso per cassazione possono essere anche più rigorose di quelle di un appello (par. 79).
Quanto alla ‘proporzionalità’ delle conseguenze delle restrizioni dell’accesso al giudice di legittimità, dopo aver ribadito che «il principio di autosufficienza permette alla Corte di cassazione di circoscrivere il contenuto delle doglianze formulate e la portata della valutazione che le viene richiesta alla sola lettura del ricorso, e garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» (par. 78), la Corte Edu ha proceduto allo scrutinio dei tre ricorsi (riuniti), che erano stati dichiarati inammissibili da questa Corte, portati al suo vaglio. In particolare, per quanto rileva in questa sede, analizzando il ricorso n. 37781/13 (in cui, similmente alla fattispecie in esame, si era osservato «che il ricorrente si era limitato a menzionare, nei suoi motivi di ricorso, i documenti del procedimento sul merito senza presentarne le parti pertinenti e senza indicare i riferimenti necessari per ritrovarli nel fascicolo allegato al ricorso per cassazione»), i Giudici europei hanno evidenziato che «il ricorso per cassazione del ricorrente ometteva anche, in varie parti, di indicare i riferimenti delle fonti scritte invocate o dei passaggi della sentenza della corte d’appello citati» (par. 102), osservando che, secondo la propria giurisprudenza, «i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o a documenti del procedimento sul merito devono indicare sia le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti nei fascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice di legittimità di verificarne tempestivamente la portata e il contenuto, salvaguardando le risorse disponibili» (par. 103).
Pertanto, «tenuto conto della particolarità del procedimento per cassazione, del processo complessivamente condotto e del ruolo che ha svolto la Corte di cassazione nell’ambito di quest’ultimo (sent. 5
aprile 2018, COGNOME c. Croazia), nonché del contenuto dell’obbligo specifico che il difensore del ricorrente era tenuto a rispettare nel caso di specie (in particolare indicare, per ciascuna citazione di un’altra fonte scritta, il riferimento al documento depositato con il ricorso per cassazione)», la Corte Edu ha concluso che la decisione di inammissibilità della Corte di cassazione «non possa essere considerata un’interpretazione troppo formalistica che avrebbe impedito l’esame del ricorso per cassazione dell’interessato» (par. 105), con conseguente assenza di una violazione dell’art. 6, § 1, CEDU (par. 106).
3.4. Ad analoga conclusione deve pervenirsi nel caso di specie in cui la ricorrente afferma genericamente che il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE fosse munito di pieni poteri rappresentativi, ma trascura di riportare o trascrivere il contenuto del mandato, onde consentire a questa Corte di valutare e riscontrare la portata e fondatezza della doglianza.
4 . All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 750,00 ( di cui euro 550,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 24 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME