Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35588 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35588 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14718 R.G. anno 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ;
ricorrente
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME , presso la quale è domiciliato;
contro
ricorrente
nonché contro
NOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, presso il quale è domiciliato, e dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 10/2019 depositata il 7 gennaio 2019 della Corte di appello di Cagliari.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con due distinti atti di citazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi fideiussori di RAGIONE_SOCIALE, costituita pure in giudizio attraverso lo stesso COGNOME, che ne era legale rappresentante, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti su ricorso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a.. Il credito azionato in via monitoria riguardava i saldi di un conto corrente ordinario e di due conti anticipi intrattenuti con la banca dalla società RAGIONE_SOCIALE NOME.
I giudizi di opposizione , in cui si è costituita l’ingiungente, sono stati riuniti; il Tribunale di Cagliari ha quindi pronunciato sentenza non definitiva pubblicata 10 luglio 2017; in detta decisione è stato rilevato, tra l’altro, che la banca aveva disatteso l’onere probatorio che le incombeva, omettendo, segnatamente, di produrre i documenti contrattuali relativi ai due conti anticipi.
La banca ha impugnato la pronuncia e, nella resistenza di COGNOME, di RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME, la Corte di appello di Cagliari ha respinto il gravame con pronuncia resa il 7 gennaio 2019.
Nella pronuncia impugnata la Corte di merito ha evocato l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 novembre 2017, n. 27836), secondo cui l’art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e l’art. 117, comma 2, t.u.b. abilitano la RAGIONE_SOCIALE d’Italia, su conforme delibera del RAGIONE_SOCIALE.I.C.R. a stabilire che « particolari contratti » possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da
queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, « in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto » non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa. Il Giudice distrettuale ha rilevato, in proposito, che il contratto di conto corrente ordinario prevedeva genericamente la possibilità di accendere aperture di credito, senza tuttavia specificarne il regolamento economico: con la conseguenza che non risultava salvaguardata quella «indicazione nel ‘ contratto madre ‘ delle condizioni economiche a cui andrà assoggettato il ‘ contratto figlio ‘ , necessario presupposto per aversi l’attenuazione di forma». In particolare, la Corte di appello ha evidenziato come risultasse incontestato il rilievo, svolto dall’opponente COGNOME, per cui gli estratti conto prodotti in giudizio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE comprovavano «l’esistenza di condizioni economiche relative ai conti correnti speciali totalmente diverse da quelle contenute nel conto corrente ordinario».
3. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione, con un unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE. Resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -La ricorrente oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1842, 1852, 1853 e 2697 c.c., nonché dell’art. 117 t.u.b. (d. lgs. n. 385/1993). In sintesi, secondo la banca istante, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che i cosiddetti conti speciali fossero rapporti diversi dal conto corrente ordinario e che quindi ne fosse necessaria la documentazione in forma scritta. Sostiene la ricorrente che le condizioni contrattuali del conto corrente ordinario debbano intendersi estese al collegato conto anticipi, «rappresentando, di fatto, i due conti l’espressione di un unico rapporto bancario, formalmente ‘f rammentato ‘ solo per ragioni puramente contabili e tecniche».
Deduce, quindi, che essa non sarebbe stata tenuta a produrre in giudizio i contratti relativi ai conti speciali in presenza dell ‘« unico negozio primario rilevante, costituito dal conto corrente ordinario», ove erano «riportate tutte le condizioni negoziali, compresi i tassi debitori e creditori applicati nel corso del rapporto».
2. ─ Il ricorso è inammissibile.
Risulta essere fondata l’eccezione dei controricorrenti, incentrata sulla mancata documentazione del potere rappresentativo in capo a NOME COGNOME e a NOME COGNOME -qualificati rispettivamente, nel ricorso per cassazione, responsabile workout e deputy responsable legacy asset management -che hanno conferito la procura ad litem.
È dedotto in ricorso che i medesimi hanno agito in giudizio «in qualità di sostituti del «direttore credito speciali» NOME COGNOME, essendo stati nominati in forza di una disposizione, sottoscritta da predetto COGNOME, a sua volta adottata in forza di delibera del consiglio di amministrazione della società. Nulla, in proposito, è stato in questa sede documentato.
Ora, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe però a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva (come è nel caso in esame), non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in
ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Cass. Sez. U. 1° ottobre 2007, n. 20596; in senso conforme: Cass. 10 giugno 2020, n. 11091; Cass. 30 settembre 2014, n. 20563).
Il descritto profilo di inammissibilità risulta essere assorbente rispetto ad altro, che affligge il singolo motivo di ricorso. È infatti il caso di rilevare, per mera completezza, che il mezzo di censura manca di confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, dal momento che la banca istante nulla ha opposto al dato della mancata documentazione delle condizioni contrattuali che avrebbero giustificato gli addebiti posti in atto. Si rileva, in proposito, che, in base all’ art. 117, comma 4, t.u.b., i contratti bancari devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati: onde, difettando il contratto di conto corrente della indicazione dei tassi da applicare alle operazioni di anticipazione bancaria, era evidentemente necessario che gli interessi applicati a queste ultime -ben diversi da quelli pattuiti col contratto di conto corrente , secondo l’accertamento di fatto compiuto da Giudici del merito -risultassero da apposita convenzione.
3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle due parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione