Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6848 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1614/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., socio di maggioranza, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME ( c.f. CODICE_FISCALE, pec EMAIL) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE), EMAIL ;
pec:
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2709/2021 depositata il 27/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
RAGIONE_SOCIALE conveniva, dinanzi al Tribunale di Modena, l’AVV_NOTAIO, perché, accertatane la responsabilità professionale, fosse condannato a risarcirle il danno quantificato in euro 103.089,00;
l’errore imputato al convenuto era quello di non avere riassunto dinanzi al giudice competente il giudizio avente ad oggetto la domanda di indennizzo dopo la pronuncia n. 2598/2003 con cui la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quella del Tribunale di Modena, con conseguente impossibilità di far valere la domanda riconvenzionale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’indennizzo assicurativo relativo all’incendio del 14 agosto 1991, quale valore a nuovo dei beni danneggiati e distrutti in occasione dello stesso; indennizzo ulteriore rispetto a quello richiesto nel giudizio RG n. 2004/94, avente ad oggetto il pagamento di euro 103.089,00 per l’indennizzo spettantele sulla scorta della polizza assicurativa stipulata con la società RAGIONE_SOCIALE per i danni all’immobile cagionati dall’incendio;
lAVV_NOTAIO, costituitosi, eccepiva l’infondatezza della domanda e chiamava in manleva la RAGIONE_SOCIALE;
l’indennizzo che il comportamento professionale imperito dell’AVV_NOTAIO le avrebbe impedito di ottenere era quello ulteriore per i danni al valore nuovo dei beni e delle attrezzatura, il quale era stato -come anticipato -oggetto di una domanda riconvenzionale formulata in un altro giudizio (Rg n. 7840/94) promosso dalla società assicuratrice perché il Tribunale di Milano accertasse la non dovutezza dell’indennizzo assicurativo relativo all’incendio del 14 agosto 1991; giudizio nel quale, costituendosi, la società RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito in via preliminare l’incompetenza del Tribunale di Milano; in primo grado, il giudice con la sentenza n. 2341/2001 aveva accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE e rigettato l’eccezione e la domanda della odierna ricorrente;
in appello, la Corte territoriale, con la sentenza n. 2598/03, già citata, aveva accolto l’eccezione di incompetenza territoriale; il giudizio non era stato riassunto né dalla odierna ricorrente né dalla società assicuratrice, la quale, però, riassumeva quello di opposizione al decreto ingiuntivo che era stato sospeso in attesa della decisione dell’altro giudizio;
costituendosi nel giudizio riassunto la società ricorrente aveva insistito con la domanda riconvenzionale;
il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 562/09, aveva revocato il decreto ingiuntivo;
nel giudizio di appello che ne era seguito, l’odierna ricorrente si affidava ad un nuovo difensore;
nelle more del giudizio l ‘ impresa di assicurazione si dichiarava disponibile a corrispondere la somma oggetto del decreto ingiuntivo, per i danni all’immobile danneggiato dall’incendio ma rifiutava qualunque accordo in ordine alla domanda di indennizzo ulteriore, assumendo la prescrizione del credito corrispondente;
la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 2709/2021, rigettava l’appello;
il Tribunale di Modena, nel giudizio azionato per far accertare la responsabilità professionale dell’AVV_NOTAIO, con la sentenza n. 1068/2015, ha rigettato la domanda della società oggi ricorrente, perché ha ritenuto: a) che la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’indennizzo del valore a nuovo dei beni mobili distrutti nell’incendio era stata formulata da NOME AVV_NOTAIO nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e ribadita nella memoria e nella conclusionale; b) che il Tribunale di Modena nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale ma l’aveva considerata assorbita , avendo accertato l’inadempimento della odierna ricorrente agli obblighi informativi inerenti al contratto di assicurazione ;
la Corte d’Appello di Bologna, investita del gravame dalla società RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’appello ed ha confermato la decisione di prime cure;
segnatamente, ha ritenuto che la mancata riassunzione del giudizio Rg n. 2319/2001 non aveva inciso sulla sorte della domanda riconvenzionale, posto che essa era già sub iudice dinanzi al Tribunale di Modena e non era stato dimostrato che nel giudizio definito con la declaratoria di incompetenza la domanda riconvenzionale avrebbe avuto un probabile esito favorevole, in considerazione del fatto che il Tribunale di Milano e quello di Modena avevano accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE diretta a dichiarare l’inoperatività della polizza;
la società RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, avvalendosi di tre motivi;
resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
AVV_NOTAIO ha depositato memoria;
il Pubblico Ministero non ha formulato conclusioni.
Considerato che :
con il primo motivo è addotto l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione agli artt. 115, 116 cod. proc .civ. e 2697 cod. civ., con riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ.;
la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l’AVV_NOTAIO avesse proposto la stessa domanda avanzata nel giudizio che poi non era stato riassunto, di guisa che la mancata riassunzione non aveva inciso sulle sorti di detta domanda;
non avrebbe tenuto conto che nel giudizio di opposizione la domanda riconvenzionale può essere proposta solo dall’opponente, mentre l’opposto può formulare solo una reconventio reconventioni s, perché l’interesse dell’opposto sorge solo per contrastare la domanda riconvenzionale eventualmente formulata dall’opponente, data l’inversione delle posizioni processuali di attore e convenuto;
2) con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2236 cod. civ.;
la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la responsabilità professionale d ell’AVV_NOTAIO, nonostante questi, con evidente imperizia, avesse proposto irritualmente ed inammissibilmente una domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e avesse lasciato andare perento il giudizio deciso dalla Corte d’Appello di Milano per mancata riassunzione;
con il terzo motivo la ricorrente assume la ‘Violazione ed errata applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. concernente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituente vizio di motivazione’;
la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il risultato
derivatone, sulla scorta di una valutazione prognostica positiva -non necessariamente la certezza -circa il probabile esito della lite se l’attività professionale dovuta fosse stata correttamente e diligentemente svolta e quindi avrebbe dovuto ritenere che nella transazione con cui era stato raggiunto un accordo per l’indennizzo relativo ai danni alla struttura avrebbe potuto essere inserita, se non fosse stata dichiarata prescritta, anche la domanda di indennizzo del valore a nuovo dei mobili e delle attrezzature;
4) in via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura sollevata dalle due parti controricorrenti e fondata sul fatto che NOME COGNOME, qualificatosi quale socio di maggioranza e legale rappresentante p.t. della società RAGIONE_SOCIALE, non aveva il potere di conferire procura all’avvocato AVV_NOTAIO, perché il Tribunale di Padova, con decreto n. 34/17, aveva disposto il sequestro preventivo delle quote della società RAGIONE_SOCIALE ed aveva nominato un amministratore giudiziario, disponendo che le quote sociali intestate a NOME COGNOME, deceduto in data 18 novembre 2014, erano da ricondurre a NOME COGNOME, destinatario del provvedimento di sequestro;
l’eccezione merita accoglimento, perché è vero che ‘ Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l’indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all’effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l’onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo’, nondimeno se vi è formale contestazione è onere della parte nei cui confronti l’eccezione è stata formulata dimostrare il proprio potere di rappresentanza (Cass., Sez. Un., . 05/11/2021, n.31963); a tanto la società RAGIONE_SOCIALE non ha provveduto;
il ricorso non sarebbe stato comunque accolto;
6) con il primo motivo è stata erroneamente dedotta la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., per lamentare la violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.; è stata violata la prescrizione di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ., secondo cui in presenza di una doppia conforme di merito non può invocarsi la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ.; non sono state osservate le prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod. proc. civ., perché non è stato riprodotto, per la parte di interesse, né localizzato l’atto di citazione del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Modena; non c’è corrispondenza tra i vizi indicati nell’epigrafe e l’illustrazione delle ragioni di censura; non si confronta con le seguenti statuizioni della sentenza impugnata: a) quella di cui alla p. 4, ove si afferma che in sede di note conclusive, l’appellante ha riconosciuto che tale domanda era stata effettivamente proposta, ma doveva essere ritenuta inammissibile; tale doglianza, però, già esaminata e rigettata dal Tribunale, è stata rigettata, perché il Tribunale non si era pronunciato sulla stessa, ma aveva ritenuto che l’accoglimento della domanda di RAGIONE_SOCIALE, volta a far valere la nullità del contratto, ne aveva determinato l’assorbimento; b) quella secondo cui la domanda riconvenzionale era stata ritualmente proposta in ragione del fatto che nel giudizio riassunto l’opponente aveva modificato la domanda e ciò aveva legittimato la proposizione della domanda riconvenzionale dell’opposta;
il secondo motivo non rispetta i caratteri che un motivo deducente la ricorrenza di uno o più errores in iudicando dovrebbe avere, cioè non è stato dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass., Sez. Un., 5/05/2006, n. 10313);
8) con il terzo motivo, oltre ad incorrere nella preclusione di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ., la ricorrente denuncia come asseritamente omesso un fatto -se la domanda riconvenzionale fosse stata ritualmente formulata e coltivata, le parti ne avrebbero tenuto conto in sede di soluzione transattiva -che non ha i caratteri del fatto omesso decisivo che può condurre alla cassazione della sentenza (cfr. Cass. 25/09/2018, n. 22786);
il ricorso è dunque inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
non vi sono i presupposti per applicare il principio enunciato da Cass. n. 17360/2021, come invocato da ll’AVV_NOTAIO nella memoria (p. 6), perché non è in questione l’assenza del mandante -la società RAGIONE_SOCIALE non risulta estinta né cancellata dal registro delle imprese -ma il conferimento della procura da parte di soggetto non legittimato;
si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della società ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore d ell’AVV_NOTAIO, e in Euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore di RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio del 19/12/2023 dalla Terza