Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24514 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24514 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15869-2020 proposto da:
DELLE COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente principale –
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE SALERNO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 539/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 21/10/2019 R.G.N. 584/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al tribunale del lavoro di Salerno il signor NOME COGNOME medico convenzionato presso il carcere ex art. 51
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 15869/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 04/04/2025
CC
L. n 740/1970, chiedeva il riconoscimento della natura parasubordinata del rapporto di lavoro, con il pagamento delle differenze salariali sulla base dell’accordo collettivo nazionale di lavoro per i Medici Specialisti Ambulatoriali Convenzionati.
A sostegno della domanda esponeva che dal mese di marzo 1999 in virtù di convenzione stipulata con la direzione della Casa Circondariale di Salerno aveva espletato servizio per l’assistenza ai tossicodipendenti reclusi; che dal 2003 tale servizio proseguiv a alle dipendenze dell’ASL Salerno 2; che dalla fine del 2010 fino ad agosto aveva svolto l’incarico di medico SIAS svolgendo turni prestabiliti; che il compenso percepito era stato inferiore ai minimi previsti dall’ACN medici specialisti ambulatoriali convenzionati.
Il Tribunale rigettava la domanda condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La Corte di Appello di Salerno riformava la sentenza di primo grado solo con riferimento alle spese processuali con la compensazione delle stesse.
La Corte territoriale respingeva la domanda ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina prevista dalla Legge n. 740/1970 relativa ai medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e pena, con conseguente natura libero professionale del rapporto tra medico e amministrazione.
Proponeva ricorso per cassazione il signor NOME COGNOME assistito da due motivi cui resisteva con controricorso incidentale l’amministrazione assistito da un unico motivo.
Il ricorrente depositava memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.
Il ricorrente eccepisce la mancata pronuncia da parte del giudice di appello in ordine alla domanda di riconoscimento della retribuzione prevista dall’accordo collettivo nazionale di lavoro per i Medici Specialisti Ambulatoriali Convenzionati per l’attivit à professionale svolta in regime di parasubordinazione.
La corte territoriale non avrebbe esaminato la domanda e in particolare la convenzione stipulata originariamente con la Direzione della Casa Circondariale di Salerno, nonché le con conseguente omessa pronuncia in ordine alla domanda di convenzioni successive tra il Delle Donne e l’ASL, condanna alle differenze retributive.
Con il secondo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 409 c.p.c., art. 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 2, comma 283 Legge 24/12/2007, n. 244, art. 3 DPCONS 01/04/2008 e artt. 3 e 36 Cost. ai sensi dell’art. 360, co mma 1, n. 3 c.p.c.
La corte distrettuale non avrebbe considerato che nel caso di specie si verteva di un rapporto di prestazione d’opera professionale rientrante nella categoria dei rapporti di lavoro parasubordinato di cui all’art. 48 secondo comma n. 8 della legge n. 833/1978 e disciplinati dagli Accordi collettivi nazionali per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.
Il primo motivo è infondato.
La censura di omessa pronuncia è priva di pregio per i seguenti motivi.
3.1 Va premesso che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di
un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività. (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023).
3.2 Orbene, la Corte territoriale ha implicitamente respinto la domanda avente ad oggetto la applicazione del contratto collettivo nella misura in cui ha ritenuto inquadrabile il rapporto di lavoro intercorso fra le parti nella disciplina speciale di cui alla legge n. 740 del 1970 che all’art. 51 prevede una specifica disciplina in materia di compenso giornaliero.
3.3 Pertanto, tale opzione ermeneutica esclude in radice l’applicazione dell’accordo collettivo invocato relativamente ai rapporti di natura parasubordinata convenzionati.
In conclusione, la sentenza impugnata non è affetta da nullità per omessa pronuncia come erroneamente dedotto nel motivo in esame.
Anche il secondo motivo è infondato.
Il rapporto di lavoro intercorso far le parti non può rientrare nella invocata categoria di rapporto parasubordinato convenzionato, ma nello specifico rapporto disciplinato dalla legge n. 740 del 1970 che esclude la possibile sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato ovvero di un rapporto di parasubordinazione.
Trattasi di rapporto di lavoro cui non si applicano le specifiche discipline stabilite per i medici convenzionati.
Né potrebbe essere diversamente, in quanto per i medici convenzionati, in termini generali, la disciplina è contenuta nell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 il quale prevede la necessaria conformazione dei contratti di collaborazione individuali a quelli collettivi nazionali e stabilisce espressamente, al comma 3, n. 2, che l’accesso alla convenzione possa avvenire solo nel rispetto delle modalità stabilite dall’ACN, vietando delle discipline difformi.
L’odierno ricorrente a seguito del transito dall’amministrazione penitenziaria alla ASL è stato contrattualizzato con prestazioni ad ore e parcella coerentemente ai modelli contrattuali previsti per il personale incaricato di cui alla legge n. 740 del 1970, con conseguente esclusione di un rapporto convenzionato di natura parasubordinata.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 91 c.p.c. e art. 92, comma 2, c.p.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 e comma 1 n. 5 c.p.c.
In particolare, si contesta la operata compensazione integrale delle spese di giudizio, sebbene la odierna parte ricorrente fosse stata integralmente soccombente in entrambi i gradi del giudizio.
5.1 Anche tale censura è infondata.
Va al riguardo premesso che in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla l. n. 69 del 2009,
non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.
In particolare, il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali esercita il potere discrezionale di compensare le spese e la giustificazione deve superare la soglia della genericità (cfr. Cass. n. 221 del 2016; Cass. n. 11217 del 2016; Cass. n. 14411 del 2016; Cass. n. 22310 del 2017) e non essere illogica o erronea (cfr. Cass. n. 1675 del 2020; Cass. n. 273 del 2023, che non ha ravvisato l’inidoneità della motivazione che valorizzi il comportamento soggettivo delle parti in relazione alle particolari evenienze del caso concreto); proprio avuto riguardo alle evenienze del caso concreto si è, di recente, precisato che il ‘peso’ della ‘gravità’ e della ‘eccezionalità’ non può essere sindacato in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi della motivazione apparente: nel senso che delle ‘gravi’ ed ‘eccezionali’ ragi oni può certo conoscere questa Corte e ove il giudice del merito si limiti a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di una motivazione apparente; tuttavia il sindacato di legittimità non può giungere sino a misurare ‘gravità ed eccezionalità’, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (in termini: Cass. n. 15495 del 2022; in conformità v. da ultimo Cass. n. 12630 del 2023 e Cass. n. 20498 del 2023).
5.2 Ciò posto, la Corte territoriale ha motivato in modo esauriente e logico la compensazione delle spese sulla scorta della oggettiva difficoltà di accertamenti in fatto incidenti sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni, tali da non
poter frenare ex ante l’iniziativa giudiziaria connessa alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.
Conseguentemente, la compensazione è suffragata da una motivazione esauriente in ordine alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni di cui al secondo comma dell’art. 92 comma 2, c.p.c.
Le spese vanno compensate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, nonché quello incidentale. Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2025