SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 115 2026 – N. R.G. 00001460 2024 DEPOSITO MINUTA 17 01 2026 PUBBLICAZIONE 19 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1460 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2024 , promossa
da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Trieste, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende giusta procura C.F.
allegata digitalmente all’atto di citazione,
parte attrice
contro
in persona del legale rappresentante pro , elettivamente domiciliata in Trieste, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata
tempore , codice fiscale digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta, P.
parte convenuta
e contro
, (C.F.:
, elettivamente domiciliato in Trieste, alla INDIRIZZO
Nicolò, n. INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta,
parte convenuta
C.F.
OGGETTO : risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note rispettivamente depositate in data 22/9/2025, 22/9/2025 e 26/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolamento notificato, ha citato in giudizio la e (in seguito, breviter , anche al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità del primo nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data 2/09/2021, in cui è rimasto ucciso e condannarlo, solidalmente con al risarcimento dei danni conseguiti alla morte del compagno, con refusione delle spese di lite.
In data 30/4/2024, con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto della domanda spiegata, con refusione delle spese di lite.
In data 20/6/2024, con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione attorea, chiedendo il rigetto della domanda spiegata, nonché promuovendo domanda riconvenzionale nei confronti di per essere tenuto indenne in caso di condanna al risarcimento del danno, con refusione delle spese di lite.
Il processo è stato trattato all’udienza del 1°/10/2024, concordando di procedere ad istruzione e decisione parziale in tema di an debeatur , è stato istruito mediante escussione di prova testimoniale avvenuta in data 16/1/2025, ed è stata trattenuta in decisione, con riguardo all’ an debeatur , ex artt. 281quinquies e 189 c.p.c., all’udienza del 20/11/2025, sostituita con note di trattazione scritta , come da ordinanza del 19/12/2025.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è infondata quanto all’ an debeatur e, quindi, deve essere rigettata interamente per le seguenti motivazioni.
1.1. La pretesa risarcitoria azionata da parte attrice deve essere ricondotta, quanto al giudizio in tema di an debeatur , al combinato disposto di cui agli artt. 2043 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale, e 2054 c.c., concernente il danno da circolazione di veicoli.
La prima disposizione normativa individua, quali elementi costitutivi della pretesa azionata, rientranti nell’onere probatorio di parte attrice, i seguenti presupposti: i ) il fatto umano, commissivo od omissivo; ii ) l’elemento soggettivo della colpa o del dolo; iii ) il danno ingiusto; iv ) il nesso di causalità naturale tra il fatto e il danno ingiusto.
L’art. 2054 c.c., a sua volta, incide sulla ripartizione dell’onere probatorio, disponendo che sia il danneggiante, nella qualità di conducente del mezzo, a dover fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Cosicché l’apporto de lla norma incide sullo schema del giudizio di
responsabilità, rendendo più agevole la posizione processuale del danneggiato, sol per quel che riguarda l’elemento soggettivo dell’illecito civile extracontrattuale.
Quanto all’analisi in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti declamati, deve osservarsi come gli odierni convenuti non abbiano contestato né il fatto umano commissivo, consistente nel sinistro, né l’imputabilità dello stesso a per colpa nella conduzione del mezzo, né il nesso di causalità tra il sinistro e l’evento di danno, inteso come morte di Tali fatti, pertanto, devono essere considerati pacifici nel presente giudizio ex art. 115 c.p.c.
L’unico elemento che è stato oggetto di contestazione è l’ingiustizia del danno, rispetto a cui, deve essere soppesata l’evasione dell’onere di allegazione e prova da parte dell’odierna attrice.
In tal senso, l’analisi dei relativi scritti difensivi consente di trarre come assuma di aver subito una serie di pregiudizi, di cui chiede il risarcimento, a causa della morte del proprio compagno affermando di aver subito, in ragione dell’evento di danno sopra descritto, una lesione del bene giuridico rappresentato dal rapporto affettivo intercorrente con la vittima del sinistro stesso.
Orbene, tale qualificazione, in tanto può dirsi integrare il livello di approfondimento minimo richiesto per la soglia di fondatezza della pretesa risarcitoria, in quanto il rapporto in parola, al momento della violenta interruzione, avesse assunto i caratteri che più volte la suprema corte ha avuto modo di precisare.
L’ingiustizia del danno, infatti, rappresenta l’elemento giuridico essenziale che consente di discernere tra pregiudizi risarcibili, in quanto derivanti dalla lesione di un bene meritevole di tutela nella vita di relazione, e pregiudizi che debbono essere sopportati da colui che li ha sofferti, per essere generali dalla lesione di interessi che, ancorché socialmente e umanamente apprezzabili, non hanno raggiunto la soglia della giuridica rilevanza.
Tale impostazione è il frutto della scelta del legislatore italiano, che ha collocato la disciplina della tutela risarcitoria civilistica a metà tra il sistema francese, caratterizzato da un modello totalmente atipico della responsabilità extracontrattuale, e quello tedesco, impostato sulla tipizzazione dei beni giuridici risarcibili.
Il danno ingiusto, inteso nel senso che la giurisprudenza e la dottrina hanno assegnato alla previsione normativa di cui all’art. 2043 c.c., quale norma che assegna tutela a beni giuridici esterni alla stessa, invece, rappresenta una clausola generale che consente spazi di apprezzamento per il giudice in ordine alla selezione di quei beni giuridici la cui lesione appare ingiusta, alla stregua della coscienza sociale, per come filtrata dalle previsioni normative ad essi dedicate. Solamente all’esito del posi tivo esperimento della valutazione appena delineata, potrà dirsi integrata la fattispecie normativa che consente il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli lamentate.
Tale riflessione appare particolarmente delicata e complessa con riguardo alla selezione delle relazioni interpersonali la cui lesione sia meritevole di tutela risarcitoria, all’interno della variegata congerie di rapporti umani che connotano l’odierna soc ietà, specie se rapportata al piano dei rapporti affettivi di carattere sentimentale.
La delicatezza del giudizio in parola è testimoniata dalla corposa giurisprudenza di legittimità esistente sul tema che, da ultimo, ha distinto i casi di lesione di rapporti umani sottesi a relazioni giuridicamente rilevanti di parentela o coniugio, dai casi di legami affettivi del tutto non formalizzati. Rispetto alla prima categoria, la suprema corte ha affermato come la stessa sussistenza di un vincolo giuridicamente rilevante sotto il versante formale, consenta di ottenere una tutela risarcitoria, salva la prova contraria, incombente sul danneggiante, di ineffettività del rapporto (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, 1°/12/2025, n. 31373, con riguardo al coniuge separato).
Con riguardo, invece, all’assenza di un legame di parentela o di coniugio, che attesti la sussistenza di un legame affettivo di primaria rilevanza, secondo l’ id quod plerumque accidit , la giurisprudenza ha, da tempo, riconosciuto la risarcibilità del danno al raggiungimento della prova di una relazione tanto stretta da equivalere alla comunione di vita sul piano morale e materiale, ordinariamente riconducibile alle figure tipizzare di parentela o coniugio.
Tale affermazione ha riguardato il fenomeno sociale, particolarmente diffuso, delle convivenze tra soggetti non legati da parentela o coniugio, affermando come la prova della convivenza non sia sufficiente, da sola, a integrare un rapporto giuridicamente rilevante (cfr. ex multis , Cass. Sez. III, 15/11/2023, n. 31867) e che l’assenza di convivenza non escluda, di per sé, di ritenere provata una relazione affettiva significativa, stabile e infungibile (Cass. penale, sez. iv, 16/10/2014, n. 46351).
Pertanto, il diritto vivente con riguardo al risarcimento della lesione di rapporti affettivi si attesta sulla seguente posizione, per cui « il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il decesso del partner causato da un fatto illecito spetta a tutte le coppie, unite in matrimonio o con unione civile o da legami di fatto, e segue un criterio valutativo omogeneo, valido per tutti i conviventi, che consiste nella verifica della sussistenza, in vita, di uno stabile vincolo affettivo e materiale, e della pregressa, vicendevole, assistenza morale e materiale. Tali condizioni possono essere vagliate a partire da elementi presuntivi (come la coabitazione, l’esistenza di un conto comune, il contributo economico alle spese quotidiane), che vanno considerati in modo complessivo e unitario » (cfr. Cass., sez. III, 28/3/2023).
1.2. Calando gli esposti principi di diritto nel caso di specie, il Tribunale ritiene non raggiunta la prova che il rapporto sentimentale intercorrente tra l’odierna attrice e il defunto abbia assunto le caratteristiche di stabilità, infungibilità e profondità tali, la cui lesione possa essere ritenuta risarcibile.
In tal senso, infatti, milita l’esito dell’istruttoria, con riguardo alle prove testimoniali assunte durante l’istruttoria.
In particolare, i due partners non hanno stabilmente convissuto al momento del sinistro mortale, sebbene frequentassero le reciproche abitazioni, come emerge delle dichiarazioni dei testimoni. Sulla base delle stesse, infatti, è stato possibile dedurre solamente che ha avuto la disponibilità di una copia delle chiavi di casa del defunto (« D: come lo sa? R: io sono stato spesso a casa di e l’ho vista entrare spesso con chiavi su. D: ricorda episodi in particolare in cui questo è accaduto? R: tantissimi» , cfr. verbale d’udienza, p. 7, teste ; « L’ho incontrata spesso, sia perché ciascuno dei due frequentava casa dell’altro, in prevalenza la sig.ra a casa di », cfr. verbale d’udienza del 1671/2025, p. 4, teste ). Il possesso delle chiavi da parte della signora, per quanto idoneo a suffragare un contesto di reciproca fiducia, non dimostra il requisito della coabitazione, sul quale, infatti, nessuno dei testimoni si è espresso in senso positivo. Né la convivenza stabile può essere desunta dal rinvenimento di beni personali dell’attrice in casa di (cfr. doc. n. 1 di parte attrice), rappresentando un elemento indiziario, pressoché isolato e non univocamente correlato alla circostanza incerta che si vorrebbe provare.
Quanto alla durata della relazione in parola, la prima testimonianza che colloca i due soggetti come partner è quella del teste , il quale riferisce di avere conosciuto la signora nella sua qualità di compagna di nell’ot tobre del 2020, in occasione di un prelievo ematologico nell’abitazione delle stessa («È vero» -«me l’ha presentata lui direttamente» – D: «in quale data?» R: «nel 2020 ho avuto l’opportunità di andare nella abitazione della Sig.ra per prelievi del sangue» – D: «ricorda le date o il numero delle volte in cui si è recato?» -R: «sì, ottobre 2020, e altre volte successive» , cfr. verbale d’udienza, p. 2). Testi
Quanto all’assiduità della frequentazione e alla conoscenza del rapporto presso la cerchia amicale, sebbene i testi escussi abbiano riferito di aver percepito gli stessi come una coppia, dalle deposizioni non è emerso un grado di continuità e sistematicità delle frequentazioni tale da consentire di desumere, sul piano oggettivo, la sussistenza di un legame stabile e connotato da una effettiva comunanza di vita. Per quanto concerne la reciproca assistenza morale e materiale, l’istruttoria non ha consentito di rilevare indici idonei a far desumere che le due parti del rapporto abbiano raggiunto una solidarietà tale da essere assimilabile ai vincoli che tipicamente derivano dal matrimonio (sul punto, ex multis, Cass. civ., sez. I, ord. 2 gennaio 2025, n. 28).
Sul piano probatorio, infatti, l’unica circostanza realmente emersa è il fatto che il ha pagato le spese del banchetto in occasione della prima comunione del figlio della sig.ra («è vero, ero presente e ha pagato lui» , cfr. verbale, dichiarazioni del teste , p. 3). Tale avvenimento
costituisce, tuttavia, un episodio isolato, peraltro in linea con la personalità del defunto , il quale è stato descritto dai testi come un uomo generoso. Tale valutazione non può, poi, essere sovvertita dalla documentazione relativa agli ordini della spesa, effettuati dall’attrice e recapitati all’abitazione di poiché rappresentanti e lementi indiziari non univocamente attestanti l’esistenza di comunione di vita materiale, sia per numero, quattro occasioni, che per frequenza, tre nel gennaio 2021 e uno nell’aprile del medesimo anno (cfr. doc. n. 2).
Neanche le fotografie della coppia e gli screenshots dei messaggi di Whatsapp prodotti sono sufficienti a ritenere che tra i partner fosse intervenuta una relazione sentimentale che avesse assunto i tratti della stabile e infungibile relazione affettiva, la cui violenta interruzione possa integrare un danno ingiusto ex art. 2043 c.c.
Orbene, pur dovendosi riconoscere che la relazione intercorsa tra le parti abbia avuto una propria rilevanza sul piano umano ed affettivo, ciò nondimeno la sua durata -contenuta in un arco temporale di circa un anno, ovvero fino alla tragica morte del l 2/9/2021 -non consente, specie in assenza di stabile coabitazione e di un’effettiva comunanza di vita morale e materiale, di ritenere integrati gli estremi della fattispecie invocata.
L’assenza di ingiustizia del danno quanto alla lesione del rapporto sentimentale dedotto, impedisce, poi, di considerare autonomamente la pretesa risarcitoria con riguardo alla lesione dell’integrità psico -fisica di parte attrice, correlata alla condizione psicologica asseritamente maturata a seguito della morte del partner.
Sebbene, infatti, il bene giuridico dedotto possa essere considerato autonomo rispetto al rapporto sentimentale, la sua lesione, stando alle stesse allegazioni attoree, sarebbe maturata quale conseguenza, sul piano biologico, della morte di Sotto tale punto di vista, tuttavia, la prospettazione di parte non è idonea a farle assumere l’autonoma caratura di danno ingiusto causalmente riconducibile alla condotta del danneggiante, perché appare come un esito meramente riflesso del tragico sinistro del 2/9/2021 e, pertanto, una conseguenza mediata e indiretta dello stesso.
In conclusione, il Tribunale rigetta le domande attoree.
Si compensano le spese di lite in ragione della complessità dell’attività interpretativa sottesa alle domande attoree, segnalata dai molteplici arresti giurisprudenziali che hanno condotto al progressivo ampliamento della risarcibilità della lesione dei r apporti sentimentali, che ha imposto un’attenta attività istruttoria, i cui esiti hanno comportato un delicato, complesso e attento apprezzamento, che ha smentito, ancorché in parte, le allegazioni di ciascuna delle parti. Pertanto, il Tribunale ritiene co ngruo, per ciò che concerne le spese di lite rispettivamente sostenute, che l’aggravio economico resti allocato su ciascuna parte essendosi reso necessario l’esperimento dell’odierno giudizio, in
considerazione delle oggettive incertezze che hanno caratterizzato, sul piano interpretativo, prima, e fattuale, poi, l’odierna controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al RNUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO , vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
rigetta le domande attoree;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, il 17/1/2026.
Il AVV_NOTAIOCOGNOME