Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4481 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4481 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 12318-2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 496/2021 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 09/11/2021 R.G.N. 228/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Accertamento rapporto di lavoro agricolo
Giudizio attendibilità testimoni
Esercizio poteri officiosi
R.G.N. 12318/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/12/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso dell’odierno ricorrente volto ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo, alle dipendenze del padre, con diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e alla indennità di disoccupazione per l’anno 2012.
1.1. Per quanto di maggiore rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha escluso che fosse emersa la prova della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro; in particolare, la Corte di appello ha condiviso il giudizio di inattendibilità delle testimoni, già espresso dal Tribunale: da un lato, le persone esaminate avevano analoghi giudizi nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; dall’altro, le dichiarazioni rese erano in contrasto con quanto riferito in sede di accesso ispettivo, anche dal padre del ricorrente.
Avverso la decisione, ha proposto ricorso NOME COGNOME, con quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
All’esito dell’adunanza camerale del 17 dicembre 2025, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis .1, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, è dedotta violazione dell’art. 257, comma 2, ultima parte c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.), per non avere la Corte di Appello, seppure espressamente richiesta, riconvocato i testi per sentirli sulle circostanze oggetto dei capitoli di prova ammessi in primo grado e su cui i testi non
avevano deposto perché il Giudice non aveva loro posto le relative domande.
Con il secondo motivo, è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 421 e 437 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.), per avere i giudici di merito acquisito la documentazione dell’Istituto nonostante l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avesse indicato, in primo grado, nella memoria di costituzione «tardiva» alcun fatto meritevole di integrazione attraverso prove officiose; inoltre, per avere la Corte di appello, a fronte di una prova per testi incompleta, non solo omesso di riconvocare i testi d’ufficio ma anche di fornire una motivazione sul mancato esercizio del relativo potere istruttorio espressamente sollecitato dall’appellante.
Con il terzo motivo, è dedotta la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, illogica e meramente apparente in violazione degli artt. 111, co. 6, Cost., 132, co. 2, n. 4 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c., 253 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.).
6.1. Il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione per aver la Corte di appello ritenuto lacunosa la prova testimoniale senza aver richiamato i testi e rivolto loro tutte le domande, anche su circostanze non capitolate, necessarie per una giusta decisione. Deduce, inoltre, l’illogicità della valutazione di inattendibilità dei testi.
Con il quarto motivo, è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.). Il ricorrente assume che la Corte di Appello non si è affatto pronunciata sui motivi di appello proposti e in particolare su quello relativo all’inesistenza, alla luce della documentazione prodotta in appello, di qualsiasi contrasto tra quanto riferito dalle testi nel processo e quanto reso in sede ispettiva.
I motivi si prestano ad una trattazione congiunta e vanno, nel loro complesso, disattesi.
Va, in primo luogo, esclusa una carenza motivazionale rilevabile in questa sede.
9.1. La sentenza d’appello enuncia in termini chiari e adeguati il percorso argomentativo che sorregge il sostanziale rigetto del gravame e non presenta anomalie radicali che denotino la violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), «le sole che de iure condito possano essere dedotte dinanzi a questa Corte» ( Cass. n. 572 del 2026, punto 1.3).
9.2. Ugualmente deve affermarsi in relazione alla denuncia di omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., situazione che non può essere prospettata con riferimento al mancato esame di una questione proposta dalle parti, richiedendo, invece, l’omissione di una statuizione indispensabile alla risoluzione del caso concreto. In ogni caso, la Corte di appello si è pronunciata sul profilo indicato dal ricorrente, sia pure pervenendo a conclusioni diverse da quelle auspicate.
9.3. Tanto precisato, come riportato nello storico di lite, la Corte di appello ha ritenuto non provato il rapporto di lavoro agricolo, presupposto di ogni domanda azionata.
9.4. A fondamento della statuizione, è posta l’affermazione di inattendibilità dei testi escussi in primo grado.
I rilievi che il ricorso sviluppa non considerano che il giudizio a tale riguardo reso è appannaggio esclusivo del giudice di merito ( ex plurimis , Cass. n. 21239 del 2019) che lo rende alla stregua di elementi tanto di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) quanto di carattere soggettivo (le qualità personali, i
rapporti con le parti, l’eventuale interesse ad un determinato esito della lite); se, dunque, discrezionale è il potere del giudice di ammettere la prova testimoniale, il mancato esercizio dello stesso non può certo integrare la violazione delle norme richiamate dal ricorrente.
10.1. Nello specifico, la Corte di appello si è avvalsa di vari indicatori per esprimere la valutazione di non credibilità dei testi di cui il ricorrente pretendeva di rinnovare l’esame; ha evidenziato come gli stessi, escussi in primo grado, avevano dimostrato di avere ricordi limpidi su alcune circostanze (per esempio in ordine al fatto che il ricorrente riceveva «le direttive dal padre», tanto che sul punto le dichiarazioni erano «identiche») mentre nulla erano in grado di riferire in ordine ad altre circostanze (per esempio, non erano in grado di riferire circa «i terreni ove avevano lavorato insieme al ricorrente»).
10.2. Questa incoerenza era vieppiù accentuata dall’evidenziato contrasto tra dichiarazioni giudiziali e dichiarazioni rese in sede ispettiva, nell’immediatezza dei fatti.
10.3. Il dubbio di credibilità -e con esso l’inutilità di un nuovo esame- non è qui sindacabile perché espressione del potere riservato al Giudice di valutare le prove, controllandone attendibilità e concludenza.
Infondate sono le censure anche per ciò che riguarda il potere officioso con cui i Giudici hanno acquisito il verbale ispettivo, perché tardivamente prodotto dall’Istituto.
11.1.Deve osservarsi che, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sin dalla nota sentenza nr. 8202 del 2005 (cui hanno fatto seguito numerose altre decisioni conformi), il deposito tardivo di atti non è elemento di per sé ostativo alla relativa acquisizione se la produzione abbia ad oggetto circostanze decisive e allegate negli atti introduttivi.
11.2. L’insegnamento costante della Corte indica, infatti, che nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità e, in questa prospettiva, si colloca l’esercizio del potere istruttorio officioso previsto dall’art. 421 cod.proc.civ. e dall’art. 437, comma 2, cod.proc.civ.
11.3. L’intervento officioso se volto a dissipare uno stato di incertezza su fatti controversi è doveroso e, perciò, sempre ammissibile (Cass. n. 22907 del 2024, tra le altre).
11.4. Nessun rilievo è, dunque, imputabile alla Corte di appello che ha solo rafforzato, con i dati ricavabili dal verbale, il proprio convincimento in ordine ad un quadro probatorio sfavorevole alla parte istante, che conduceva, perciò, al rigetto della domanda.
12. Per quanto innanzi, il ricorso va rigettato.
13. Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, ricorrendo le condizioni per l’esonero ex art. 152 disp.att.c.p.c. (v. Cass. nr. 37973 del 2022, non massimata).
14. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma pari all’importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 17 dicembre 2025.
NOME COGNOME