Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4601 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 4601  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18179/2022 R.G. proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato al proprio indirizzo PEC  iscritto nel REGINDE rappresentandosi e difendendosi da sé medesimo; -ricorrente- contro
NOME,  elettivamente  domiciliata  a ll’ indirizzo PEC  del  difensore  iscritto  nel  REGINDE, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende  per procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
-intimato- avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  di  FOGGIA  n.  239/2022 depositata il 27.1.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO  chiedeva  al  Giudice  di Pace  di Foggia  l’emissione di decreto  ingiuntivo, a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il  pagamento  dei compensi professionali, asseritamente maturati, per averli patrocinati in primo ed in secondo  grado in un giudizio di opposizione  a  sanzione  amministrativa  e  nel  connesso  giudizio esecutivo  dell’annullamento  della  sanzione  disposto  in  secondo grado.
Avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice di Pace di Foggia per € 2.875,08, proponevano opposizione COGNOME NOME e COGNOME NOME, sostenendo che quest’ultimo non aveva conferito alcun mandato all’AVV_NOTAIO e che la COGNOME lo aveva officiato solo per il giudizio di primo grado, per cui il decreto ingiuntivo doveva ritenersi nullo, chiedendo in subordine di pagare le somme dovute al professionista solo all’esito della restituzione delle somme loro dovute dal Comune di Foggia a seguito dell’annullamento della sanzione.
Il Giudice di Pace di Foggia, nella resistenza dell’AVV_NOTAIO, con la sentenza n. 926/2013, rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti alle spese processuali ed al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.,  ritenendo  nulla  l’opposizione  perché  gli  ingiunti  avevano chiesto la nullità, anziché la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
e ritenendo  che  comunque  la  domanda  subordinata da loro avanzata  e  la  fruizione  da  parte  loro  degli  effetti  favorevoli  delle decisioni  giudiziali  sulla  sanzione  amministrativa  dimostrassero  la sussistenza dell’invocato rapporto di patrocinio.
Proposto appello dalla NOME e dal COGNOME, il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 239/2022 del 27.1.2022, nella resistenza dell’AVV_NOTAIO, accoglieva parzialmente l’appello, rilevando che la richiesta avanzata dagli opponenti doveva essere qualificata come domanda di revoca del decreto ingiuntivo per difetto del rapporto di patrocinio, che riteneva provato solo per la NOME per il giudizio di opposizione di primo grado e non provato per il COGNOME, e pertanto revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda di pagamento dei compensi dell’AVV_NOTAIO nei confronti del COGNOME, vittorioso anche sulle spese processuali del doppio grado, e condannava invece la COGNOME al solo pagamento in favore dell’AVV_NOTAIO dei compensi professionali per il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di primo grado, liquidati in € 641,00 (€ 78,00 per spese, € 163,00 per diritti ed € 400,00 per onorario), oltre accessori ed interessi, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado.
Contro  tale  sentenza  ha  proposto  ricorso  a  questa  Corte  l’AVV_NOTAIO,  con  un  unico  motivo,  cui  resiste  con  controricorso  la NOME, mentre il COGNOME è rimasto intimato.
Il  6.6.2023  è  stata  comunicata  alle  parti  proposta  di  definizione anticipata  per  inammissibilità  del  ricorso,  ed  il  15.7.2023  l’AVV_NOTAIO ha avanzato istanza di decisione; non sono state depositate memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Con l’unico motivo l’AVV_NOTAIO lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo  n.  3)  e  5)  c.p.c.,  la  falsa  applicazione  dell’art.  83 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione.
Questo secondo vizio non è più invocabile dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., mentre non risultano spiegate le ragioni della lamentata violazione dell’art. 83 c.p.c. A ben vedere non è contestato il principio di diritto affermato dal Tribunale di Foggia circa la necessità di tenere distinto il rapporto di patrocinio, che genera il diritto al compenso, dal semplice rilascio della procura, che di per sé non è sufficiente per affermare l’esistenza del rapporto convenzionale di patrocinio, e si punta piuttosto inammissibilmente ad ottenere dalla Suprema Corte, giudice di legittimità, una rivalutazione delle prove documentali, in particolare in ordine alla fruizione da parte degli ingiunti degli effetti favorevoli delle decisioni sui giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, al fine di ottenere un diverso giudizio di fatto sull’esistenza del rapporto di patrocinio che superi il convincimento motivatamente espresso dal giudice di merito nella sentenza impugnata.
Il ricorso è pertanto inammissibile, come già indicato nella proposta di definizione anticipata, ed il ricorrente in base alla soccombenza va condannato al pagamento in favore della controricorrente NOME della spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo secondo il criterio del disputatum (€ 2.234,00, pari ad € 2.875,00 -€ 641,00) e del risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c., oltre al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, mentre nulla va disposto per l’intimato NOME.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  la  stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il  ricorrente  al  pagamento  in  favore  di  NOME  delle spese  processuali  del  giudizio  di  legittimità,  liquidate  in  €  200,00 per esborsi ed € 1.400,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese  generali  nella  misura  del  15%,  nonchè  al  risarcimento  dei danni ex art. 96 comma 3° c.p.c., quantificati in € 1.400,00, ed al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende della somma di € 600,00.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1-quater,  d.P.R.  n.  115/2002,  si  dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda