Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23175 Anno 2025
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Civile Ord. Sez. L Num. 23175 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31848-2021 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA DI RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE COGNOME“, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3489/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/10/2021 R.G.N. 25/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 16/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza dell’11 ottobre 2021 la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli,
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 31848/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 16/04/2025
CC
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accoglieva parzialmente la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale ‘A. COGNOME‘, avente ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con l’Azienda Ospedaliera dal 10.4.2002 al giugno 2010 in forza dei successivi contratti di collaborazione ex art. 15 octies l. n. 502/1992 implicanti l’impiego della COGNOME in mansioni di tecnico di laboratorio, la conversione a tempo indeterminato del rapporto, la riammissione in servizio o, in subordine, il risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010, dichiarando essere intercorso tra le parti nel periodo indicato un rapporto di lavoro subordinato e condannando l’Azienda Ospedaliera al pagamento delle differenze retributive da determinarsi in separato giudizio. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata la subordinazione ma costituzionalmente preclusa la conversione del rapporto, dovute ai sensi dell’art. 2126 c.c. le differenze retributive, inaccoglibile la domanda risarcitoria, formulata in subordine rispetto a quella, relativa al danno eurounitario ex art. 32 l. n. 183/2010 e quella concernente l’accesso alle procedure di stabilizzazione non essendo configurabile a riguardo, trattandosi di mera facoltà per l’Amministrazione, un diritto soggettivo in capo all’Ametrano. Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale ‘A. COGNOME‘, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’COGNOME .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’Azienda Ospedaliera ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., imputa alla Corte territoriale l’aver pronunciato sul gravame proposto dall’COGNOME avverso la decisione del primo giudice a fronte della generica
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impugnazione delle ragioni di rigetto della domanda insuscettibile di impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l’Azienda Ospedaliera ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione del complessivo materiale istruttorio acquisito agli atti, tale da indurla ad una valutazione dello stesso, sotto il profilo della peculiarità professionale dell’apporto dell’COGNOME, più approssimativa e superficiale rispetto a quella del primo giudice, insuscettibile, quindi, di esserne travolta.
Il primo motivo si rivela inammissibile, non valendo la censura mossa dall’Azienda Ospedaliera ricorrente a contrastare la valutazione della Corte territoriale che puntualmente, facendo riferimento proprio alla carente analisi da parte del primo giudice delle norme che regolano nel lavoro pubblico il ricorso ai rapporti flessibili, dà conto della consistenza dei motivi di impugnazione dell’Ametrano idonea ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, risolvendosi la censura sollevata dall’Azienda Ospedaliera ricorrente nella mera confutazione della valutazione che la Corte territoriale ha operato del materiale istruttorio nell’esercizio del suo libero apprezzamento, come tale insindacabile in questa sede.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 16 aprile 2025