Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16997 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
9348/2019 r.g., proposto
da
COGNOME NOME , elett. dom.ta in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , elett. dom.ti in INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’ Avvocatura generale dello Stato.
contro
ricorrRAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1558/2018 pubblicata in data 13/09/2018, n.r.g. 76/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME aveva lavorato dapprima presso RAGIONE_SOCIALE e poi presso l’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE in forza di vari contratti di collaborazione sottoscritti per un primo periodo (dal 22/10/2003 al 30/12/2005) con RAGIONE_SOCIALE e poi, sino al 19/12/2010, con la predetta RAGIONE_SOCIALE.
OGGETTO:
lavoro
subordinato
–
accertamento in concreto –
sindacabilità – limiti
Deduceva che anche nel primo periodo era stata comunque distaccata presso la segreteria dell’area RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, che era un’articolazione dell’RAGIONE_SOCIALE.
Adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con gli RAGIONE_SOCIALE convenuti e la condanna di questi ultimi al pagamento delle consequenziali differenze retributive maturate a decorrere da gennaio 2006.
2.- Il Tribunale di Roma accoglieva in parte la domanda, applicando a RAGIONE_SOCIALE la sanzione di cui all’art. 69, co. 2, d.lgs. n. 276/2003 e poi individuando l’effettivo datore di lavoro in AG.I.D. in conseguenza della concreta utilizzazione delle prestazioni lavorative della ricorrente da parte della predetta RAGIONE_SOCIALE; accoglieva altresì la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame principale interposto da RAGIONE_SOCIALE, rigettava tutte le domande proposte dalla COGNOME, dichiarava assorbito l’appello incidentale condizionato proposto da quest’ultima, riget tava quello incidentale proposto dalla COGNOME per ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto conformi al progetto i contratti da lei sottoscritti con RAGIONE_SOCIALE per il periodo 22/10/2003-30/12/2005.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
nella prima fase del rapporto, il contratto del 22/10/2003 era di collaborazione e non a progetto; ciononostante il Tribunale ha applicato l’apparato sanzionatorio previsto per il contratto a progetto (art. 69, co. 2, d.lgs. n. 276/2003), riferendo le relative conseguenze ad RAGIONE_SOCIALE, individuato come effettivo datore di lavoro;
orbene, quel primo periodo del rapporto -che il Tribunale ha riferito ad RAGIONE_SOCIALE–non è stato attaccato dalla lavoratrice, che con l’appello incidentale si è limitata a chiedere l’estensione della subordinazione a tutto il periodo;
poiché il primo contratto era di collaborazione (e non un contratto a progetto), sarebbe in ipotesi applicabile l’art. 2126 c.c., tuttavia l’impostazione solo formale seguita dal Tribunale, sul punto non
impugnata dalla lavoratrice, impedisce di ritenere provata la natura subordinata del rapporto di lavoro in quel periodo;
per il periodo dall’01/01/2006 in poi, con il primo motivo di appello l’RAGIONE_SOCIALE si duole dell’errata valutazione delle deposizioni testimoniali;
in quel periodo erano stati stipulati vari contratti di collaborazione, non vietata dalla normativa, che anzi per le pubbliche amministrazioni la prevede espressamente;
per superare quel dato formale sarebbe stata necessaria una prova rigorosa della subordinazione, nella specie mancata;
infatti l’apporto della COGNOME è stato sicuramente significativo per le finalità dell’ente, tuttavia la sua presenza quotidiana sul posto di lavoro e la necessità di coordinarsi per l’esecuzione della prestazione con i responsabili dell’ufficio sono compatibili con lo svolgimento dell’attività nell’ambito della collaborazione, considerato peraltro che nessuna testimonianza ha indicato quali fossero le specifiche direttive e come si espletasse in concreto l’esercizio del potere conformativo da parte dell’ ente.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
6.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 112 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, da lei sollevata nella memoria difensiva d’appello alle pagine da 11 a 13.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 25154/2018; Cass. n.1876/2018) o comunque di natura processuale (Cass. n. 10422/2019).
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 112 c.p.c., 61 d.lgs. n. 276/2003 e 2126 c.c. per avere la Corte territoriale trascurato che anche il primo contratto stipulato dalla ricorrente con RAGIONE_SOCIALE faceva riferimento ad un progetto indicato nell’all egato 1; per avere erroneamente inteso la motivazione del Tribunale circa quel primo periodo come fondata su un dato solo formale e non anche sostanziale ; per avere pretermesso l’esame del primo motivo di appello incidentale relativo alla mancata corrispondenza fra le mansioni effettivamente svolte e quelle oggetto dei contratti di quel primo periodo.
Il motivo è inammissibile in relazione alla prima censura, infondato in relazione alla seconda e alla terza.
La qualificazione giuridica di un contratto è conseguenza della relativa interpretazione, che può allora essere censurata in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c.
Nella specie una tale censura non è stata sollevata, sicché il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversa interpretazione -e poi qualificazione -del primo contratto stipulato con RAGIONE_SOCIALE, attività che invece è riservata ai giudici di merito.
In relazione alla seconda censura, dalla motivazione articolata dal Tribunale, riportata dalla stessa ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 15 ss.), si evince che il giudice di primo grado aveva ravvisato gli estremi della subordinazione in concreto (quindi sul piano sostanziale) non presso RAGIONE_SOCIALE -per il quale aveva ritenuto i contratti di collaborazione conformi a diritto -bensì presso RAGIONE_SOCIALE, individuato quale ente effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa. E tuttavia ha accolto la domanda nei confronti di questo ente solo a decorrere da gennaio 2006, perché in tali limiti era stata formulata dalla COGNOME in ricorso.
In relazione alla terza censura, la Corte territoriale ha esaminato tutte le testimonianze raccolte in primo grado e si è formata il proprio convincimento circa l’insussistenza della prova della subordinazione, in tal modo pervenendo quindi anche al rigetto dell’appello incidentale (non condizionato), come espressamente affermato a pag. 9 della sentenza impugnata. Quindi non sussiste il vizio denunziato di omesso esame di un motivo di appello
incidentale : quand’anche fosse stata rilevata la discrasia fra mansioni indicate in quei contratti di collaborazione e quelle in concreto svolte, comunque le risultanze istruttorie -liberamente apprezzate dalla Corte territoriale ai fini del suo convincimento -non hanno condotto alla dimostrazione della subordinazione.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 2094 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuta non raggiunta la prova della subordinazione, nonostante che le risultanze istruttorie avessero dimostrato tutti gli indici elaborati dalla giurisprudenza a tal fine.
Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento di quelle risultanze, interdetto in sede di legittimità.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrRAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data