Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15979 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 15979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso 28031/2018 proposto da:
-ricorrenti-
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
-intimato-
;
-controricorrente incidentale-
avverso la sentenza n. 5811/2017 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 31.03.2018, N.R.G. 7433/2013.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 8.05.2024;
udito il P .M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’Appello di Roma ha rigettato gli appelli proposti dai lavoratori indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le loro domande, volte ad ottenere in via principale l’accertamento del carattere subordinato dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti fino al 2007, il loro diritto al trattamento retributivo adottato al momento dell’assunzione a tempo determinato ovvero alla diversa retribuzione ritenuta di giustizia, la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive e al versamento dei contributi previdenziali, nonché l’accertamento del loro diritto alla stabilizzazione dal 1.4.2009 o dalla diversa data di giustizia con l’utile computo dell’anzianità pregressa e la condanna dell’Istituto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dal 1.4.2009 o dalla diversa data di giustizia, con l’utile computo dell’anzianità pregressa, ed in via subordinata la condanna dell’Istituto al risarcimento del danno conseguente al futuro recesso datoriale, in misura pari a 20 mensilità.
La Corte territoriale ha ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, tanto nella parte espositiva, quanto nell’articolazione della prova orale, fosse gravemente carente in ordine all’allegazione di specifiche circostanze di fatto relative al carattere subordinato dei rapporti di lavoro intercorsi fino all’anno 2007 quanto ai periodi, ai luoghi, all’oggetto e alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ed ha considerato irrilevanti le produzioni documentali.
A prescindere dal principio secondo cui la mancanza di un concorso escluderebbe a priori la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, ha in particolare evidenziato che le parti non avevano messo in discussione la rispondenza del concreto contenuto delle obbligazioni reciprocamente assunte al tipo contrattuale prescelto del rapporto di lavoro autonomo, avendo i ricorrenti formulato deduzioni nella quasi totalità relative a circostanze non concludenti e dunque irrilevanti, e per la restante parte, relativa al potere direttivo conformativo della prestazione, formulate in termini assolutamente generici,
privi di ogni contestualizzazione oggettiva spaziale e temporale, e riferite a tutti i ricorrenti in modo indifferenziato.
In ordine alle domande di stabilizzazione, ha rilevato l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 per la partecipazione alla relativa procedura, nonché l’insussistenza di rapporti di lavoro subordinato in epoca anteriore al 1.1.2008; a prescindere da eventuali profili di illegittimità del contratto a tempo determinato, escludeva la sussistenza del diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro stabile con l’RAGIONE_SOCIALE e di un danno risarcibile, a fronte della stipulazione di un unico contratto per ciascun lavoratore, e non di una reiterazione di contratti a tempo determinato.
In difetto di allegazioni e prove relative a concreti danni subiti e a fronte di contratti a tempo determinato, ancora in corso al momento della proposizione delle domande, ha ritenuto infondate le domande proposte in via subordinata.
Avverso tale sentenza
hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva rispetto al suddetto ricorso.
Avverso la medesima sentenza
RAGIONE_SOCIALE ha resistito al suindicato ricorso con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale
nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 1 giugno 2020, n. 10412; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).
Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso RGN 28031/2018, proposto da in quanto risulta notificato in data 26.9.2018 e depositato in data 10.10.2018, mentre il ricorso proposto da
e deve essere, pertanto, considerato
incidentale.
Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 116, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia la mancata ammissione della prova testimoniale (invece ammessa da altro collegio della medesima Corte territoriale in una controversia analoga) e lamentano che nonostante l’acquisizione del verbale relativo alla prova testimoniale esperita da altro Collegio, la Corte territoriale non ne ha esaminato né valutato le risultanze.
Con la seconda censura il ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 345, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente richiamato l’eccezione relativa all’inammissibilità della produzione documentale effettuata dai ricorrenti proposta dall’Istituto nel giudizio di primo grado.
Evidenzia che a fronte della ritenuta ammissibilità della suddetta produzione da parte del Tribunale e della mancata contestazione della relativa statuizione da parte dell’Istituto nel giudizio di appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere all’esame della medesima documentazione.
Con il terzo mezzo il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta l’omessa disamina della deduzione secondo cui gli appellanti avevano potuto acquisire le pronunce della Corte dei Conti solo in epoca successiva alla definizione del giudizio di primo grado
Si duole della mancata o incompleta percezione, acquisizione e verifica delle pronunce della Corte dei conti in sede di controllo sull’Istituto, evidenziando che la suddetta prova non era limitata alle politiche del lavoro presso l’Istituto, ma aveva costituito fonte di valutazione in ordine alla genesi, ai contenuti e alle finalità dei rapporti di collaborazione in essere nel periodo dal 2002 al 2007 fino alle assunzioni a tempo determinato.
Sostiene che in base a tali risultanze, i rapporti di collaborazione erano consistiti in effettivi rapporti di lavoro subordinato, formalizzati a seguito delle procedure concorsuali indette e concluse dall’ente per le assunzioni a tempo determinato.
Con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato le domande proposte.
Lamenta che il giudice di appello ha esaminato solo una parte dell’esposizione in fatto contenuta nel ricorso ed una parte dei capitoli di prova.
Evidenzia il carattere puntuale delle allegazioni contenute nel ricorso, precisando che contengono tutti gli elementi necessari per la qualificazione dei rapporti di lavoro in termini di subordinazione, e che la Corte di Appello in diversa
composizione sulla base delle medesime allegazioni ha ammesso e valutato la prova documentale e la prova orale.
Con il secondo mezzo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2094 e 2126 cod. civ., nonché dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che la mancanza di un concorso escluderebbe a priori la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.
Richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’assenza di un concorso può al più costituire un motivo di nullità del medesimo, ma non esclude l’applicazione dell’art. 2126 cod. civ.
Con la terza censura denuncia la nullità della sentenza per avere erroneamente ritenuto inutilizzabili le prove atipiche introdotte in giudizio, ovvero della prova testimoniale raccolta in analogo processo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove raccolte in altro giudizio purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo; evidenzia che la prova testimoniale raccolta nel distinto processo riguardava posizioni di lavoro identiche alle loro e che i testi escussi in quel giudizio sono gli stessi di cui era stata chiesta l’escussione nell’atto introduttivo del presente giudizio.
Con il quarto motivo il ricorso incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare la documentazione depositata in giudizio.
Evidenzia di avere effettuato nel ricorso un puntuale richiamo alla documentazione prodotta e di avere fatto riferimento alla medesima, allo scopo di dimostrare la veridicità delle affermazioni relative alla presenza degli elementi della subordinazione, avendo indicato ogni volta il riferimento alla specifica documentazione da considerare.
Aggiunge che ai fini dell’esclusione del dovere del giudice di esaminare la documentazione prodotta, non sono richieste ‘ulteriori specificazioni’ rispetto al ‘titolo’ e al numero della medesima produzione.
Con il quinto motivo il ricorso incidentale denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.1, comma 519, della legge n. 296/2006.
Lamenta il mancato riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla stabilizzazione, ancorché fossero in servizio dal 1.7.2007 ed avessero superato il triennio di servizio o fosse in corso il triennio in forza di contratti stipulati prima del 29.9.2006.
Con il sesto motivo il ricorso incidentale denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2058 cod. civ. e dell’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che a fronte della violazione di norme imperative e dell’abusiva reiterazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in palese violazione della direttiva comunitaria, l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 non costituisce un ostacolo al risarcimento del danno in forma specifica costituito dalla conversione dei contratti.
Con il settimo motivo il ricorso incidentale denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e della direttiva 1999/70, per avere la Corte territoriale escluso il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno, nonostante l’illegittima reiterazione di contratti di collaborazione, in violazione di norme imperative e della direttiva comunitaria.
Evidenzia che qualora ad un rapporto di fatto subordinato venga apposto un termine finale, lo stesso dovrà essere sussunto nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato ai fini della necessaria conformazione del diritto interno a quello dell’Unione, con conseguente diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno.
Il ricorso principale è inammissibile, essendo inammissibili tutti i motivi con esso proposti per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo va ricordato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1 -, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).
Si è in particolare chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 -2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).
La seconda censura difetta di autosufficienza, in quanto non trascrive la sentenza di primo grado, non dimostrando che contenesse una specifica statuizioni di rigetto dell’eccezione proposta dall’Istituto in relazione all’irritualità della produzione documentale.
L’onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito dell’affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021 (Cass. SU n. 8950/2022).
Inoltre i primi due motivi non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha considerato irrilevanti le produzioni documentali in quanto dalle medesime non è possibile attingere per introdurre in giudizio circostanze di fatto più specifiche, non evidenziate nell’atto introduttivo, a ciò
esclusivamente deputato, ed ha ritenuto l’insufficienza della capitolazione della prova orale, considerando le relative circostanze non concludenti ed irrilevanti, in quanto formulate in termini assolutamente generici, prive di ogni contestualizzazione oggettiva, spaziale e temporale e indifferentemente riferite a tutti i ricorrenti (pag. 10 sentenza) ed ha evidenziato che nell’esposizione in fatto del ricorso non sono stati specificati per ciascuna posizione periodi, luoghi, oggetto e concrete modalità di svolgimento della prestazione dell’attività lavorativa, in quanto dedotte in modo del tutto generico, senza concreti riferimenti alla vicenda lavorativa di ciascuno (pag. 7 della sentenza impugnata).
La terza censura tende ad ottenere una rivisitazione del fatto attraverso la rilettura delle relazioni della Corte dei Conti acquisite agli atti.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
12. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile, in quanto prospetta solo formalmente una nullità processuale e non denuncia in effetti la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (per omessa pronuncia o per extrapetizione), ma addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto carenti le allegazioni delle circostanze di fatto relative al carattere subordinato dei rapporti, limitandosi a sollecitare una diversa lettura degli atti processuali ai fini dell’accoglimento della stessa domanda su cui la Corte territoriale si è pronunciata.
Questa Corte ha in proposito chiarito che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve
essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di “error in judicando”, in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di “error facti”, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 11103/2020).
Il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.
La sentenza impugnata non ha infatti fondato la decisione sul principio secondo cui la mancanza di un concorso escluderebbe a priori la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, ma ha affermato che,, a prescindere da tale principio le parti non avevano messo in discussione la rispondenza del concreto contenuto delle obbligazioni reciprocamente assunte al tipo contrattuale prescelto del rapporto di lavoro autonomo, avendo i ricorrenti formulato deduzioni nella quasi totalità relative a circostanze non concludenti e dunque irrilevanti, e per la restante parte, relativa al potere direttivo conformativo della prestazione, formulate in termini assolutamente generici, privi di ogni contestualizzazione oggettiva spaziale e temporale, e riferite a tutti i ricorrenti in modo indifferenziato.
Il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili, essendo stata disattesa la censura contenuta nel primo motivo e relativa all’erroneità della statuizione sul difetto di allegazione di circostanze idonee a configurare il carattere subordinato dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti.
Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).
Inoltre la mancata utilizzazione di prove atipiche non costituisce causa di nullità della sentenza o del procedimento, né i ricorrenti hanno lamentato che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
15. Il quinto motivo di ricorso incidentale è inammissibile.
La Corte territoriale ha infatti accertato l’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tutto il 31.12.2007 ed ha pertanto escluso la sussistenza dei requisiti previsti dall’art.1, comma 519, della legge n. 296/2006.
Questa Corte ha comunque chiarito che il procedimento di stabilizzazione è condizionato dalle leggi di bilancio al verificarsi di vincoli oggettivi e alla presenza di requisiti soggettivi, che non può dar luogo a trasformazioni né a proroghe automatiche dei contratti di lavoro flessibili (v. per tutte Cass. 23019/2018) e che il requisito del triennio di servizio a tempo determinato è indefettibile (v. tra le tante Cass. n. 7246/2020).
16. Il sesto motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che nel pubblico impiego privatizzato la conversione del rapporto è legittimamente esclusa sia secondo i
parametri costituzionali che secondo quelli europei (Cass. n. 5072/2016); il principio, ormai consolidato, è stato successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (v. per tutte Cass. n. 9402/2017).
Il settimo motivo è infondato, avendo questa Corte in una fattispecie analoga chiarito, con ordinanza n. 27564/2023 alla quale intende darsi continuità e alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., che nel periodo di decorrenza dei contratti di collaborazione intercorsi tra le parti (fino al 2007), l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 non si applicava agli enti di ricerca.
In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE avverso il ricorso principale.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; nulla spese per i ricorrenti principali; condanna i ricorrenti incidentali al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 8.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali in misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto .
Così deciso nella camera di consiglio del 8 maggio 2024.