Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14741 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24590/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO -controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici
domicilia, in Roma, INDIRIZZO; -controricorrente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 161/2018 depositata il 16/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME – che aveva lavorato in forza di convezioni ex art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740 del 1970 presso l’RAGIONE_SOCIALE dal 2 agosto 1984 per essere poi trasferito dal 1° ottobre 2008 presso l’RAGIONE_SOCIALE ex d.P.C.M. 1° aprile 2008 e delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 23 settembre 2008 – e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE natura subordinata del rapporto ed alla conseguente corresponsione RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive spettanti anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., considerata la completa rappresentazione da parte del Tribunale dei fatti dedotti e l’esatta individuazione del petitum ; in particolare, i giudici d’appello, dopo aver precisato che lo schema prefigurato dalla legge (esaminato dalla Corte cost. nella pronuncia n. 76 del 2015) risultava perfettamente osservato in ciascuna RAGIONE_SOCIALEe convenzioni intercorse fra l’appellante ed il DRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , ha escluso la sussistenza del paradigma RAGIONE_SOCIALE subordinazione, reputando corretta la qualificazione del rapporto in termini di collaborazione, secondo quanto già ritenuto dal giudice di primo grado.
Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi ad unico motivo, cui oppongono resistenza il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. e l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 7 degli accordi individuali, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1362 cod. civ. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente incentrato il proprio giudizio sull’assenza di esclusività, per escludere la subordinazione e la Corte d’appello non avrebbe approfondito tale aspetto, oggetto di gravame, omettendo di esaminare ed interpretare la convenzione (in particolare l’art. 7) , per limitarsi ad una considerazione in diritto senza valutare lo specifico atto stipulato dal ricorrente.
Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità ed è per il resto infondato.
Infatti, pur volendo prescindere dal mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE‘onere di specifica indicazione dei documenti sui quali si incentra la censura, essa è priva di specifica attinenza al decisum perché la Corte di merito, dopo avere riassunto il motivo di appello che faceva leva sulle convenzioni e sull’obbligo di esclusività, attraverso il rinvio per relationem alla sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto infondato il motivo, sicché all’evidenza non sussiste la denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ.
Peraltro, va anche sottolineato che la Corte d’appello ha espressamente evidenziato che le convenzioni del l’odierno ricorrente erano conformi al moRAGIONE_SOCIALEo legale, sicché neppure sotto questo profilo può ritenersi fondata la censura in esame.
Per il resto, il motivo sollecita un inammissibile riesame del merito e del l’interpretazione diretta RAGIONE_SOCIALEe clausole negoziali -peraltro, anche qui in violazione RAGIONE_SOCIALE‘onere di specificazione , difettando ogni indicazione sul punto-, mentre la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale è solo enunciata nella rubrica ma è priva di sviluppo argomentativo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore dei controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo.
Occorre, altresì, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in 2.800,00 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito per la difesa erariale ed oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge per gli altri controricorrenti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e quello incidentale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10/05/2024