Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13647 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23329-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (anche quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 345/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 2508/2016;
R.G.N. 23329/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/04/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha (parzialmente) accolto la domanda di NOME COGNOME di accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (anche quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE) per il periodo 1.9.2010 -31.5.2012, inquadramento nel II° livello del CCNL settore Commercio, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive pari a 4.272,5 a titolo di trattamento di fine rapporto;
la Corte territoriale ha ritenuto che erano stati raccolti significativi elementi indiziari (presenza costante, quotidiana, presso i locali della società per l’ausilio ai lavoratori dipendenti, pieno inserimento nell’organizzazione imprenditoriale funzionale alle necessità aziendali relative alla vendita dei prodotti, compresa la formazione e il coordinamento degli agenti; fatture di importo fisso mensile, oltre a un rimborso spese di euro 250) che deponevano per la simulazione di un rapporto di procacci amento d’affari e di agenzia e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; la Corte territoriale ha ritenuto cessato il rapporto di lavoro al 31.5.2012, data pacificamente ammessa da tutte le parti (rilevando che lo stesso lavoratore-ricorrente aveva indicato in ricorso questo momento quale data di cessazione del rapporto di lavoro); ha, infine, constatato che il lavoratore aveva percepito somme maggiori di quelle che sarebbero spettate nel corso del rapporto quale dipendente inquadrato nel I° livello ed ha applicato il principio dell’assorbimento,
salvo la spettanza dei compensi di fine rapporto (nulla spettando, altresì, per indennità ferie non godute e permessi retribuiti, in assenza di prova della mancata fruizione); 3. per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; 4. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali, in relazione agli artt. 100, 323 cod.proc.civ., 2119 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale considerato, riguardo alla cessazione del rapporto di lavoro, le disdette dal contratto di agenzia simulato inviate il 31/5/2012 e trascurando la comunicazione della società del 20/7/2012 con la quale si recedeva dal contratto di lavoro subordinato per giustificato motivo oggettivo, crisi aziendale; 2. con il secondo motivo si denunzia omesso esame di fatto decisivo (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, errato nell’individuare il livello di inquadramento a fronte della deposizione dei testimoni e della documentazione acquisita, dalla quale emergeva un elevato grado di autonomia tale da assurgere al I° livello del CCNL del settore Commercio;
3. con il terzo motivo si denunzia nullità della sentenza (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, errato nella valutazione delle somme percepite dal lavoratore in costanza di rapporto, in spregio agli atti acquisiti o non acquisiti dal giudice di prime cure e del giudicato interno
formatosi sulla pretesa compensazione; invero, il giudice di primo grado non aveva ritenuto affidabile il conteggio elaborato dalla società sulla base di documentazione tratta da uno stralcio di riepilogo di fatture riferito al ricorrente prive di data certa quanto la formazione e di bolle vidimazione nelle forme di legge, profilo non impugnato in sede di appello dalla società;
con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) in relazione all’art. 2697 cod.civ. con riguardo al mancato riconoscimento dell’indennità per ferie non godute e permessi retribuiti, emergendo, sia dalle prove testimoniali che dai documenti, che il lavoratore aveva svolto attività senza soluzione di continuità dal 2010 al 2012;
i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per stretta connessione, sono inammissibili e, per la parte residua, infondati;
le censure formulate come violazione o falsa applicazione di legge o come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio o nullità della sentenza, mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità;
6.1. come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza
all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
l’eccezione di violazione del giudicato interno prospettata dal ricorrente non appare fondata, dovendosi richiamare il principio, conforme all’insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo di sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente e determinante ai fini dell’accertamento del diritto; la violazione del giudicato interno si può verificare soltanto quando la sentenza di primo grado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre e tale specifica pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorchè il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta (Cass. n. 28739 del 2008);
7.1. nel caso di specie la sentenza impugnata da atto del motivo di appello (della società) concernente gli importi economici oggetto di condanna da parte della pronuncia di primo grado, questione, dunque, espressamente sottoposta al giudice di appello, il quale ha proceduto alla ricognizione analitica delle somme percepite dal lavoratore operando gli scomputi rispetto alle somme dovute in forza dell’inquadramento, quale lavoratore subordinato, nel livello accertato all’esito di approfondita disamina;
8. va, infine, ribadito l’orientamento consolidato espresso dalle Sezioni Unite secondo cui, all’esito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’apprezzamento delle risultanze processuali rileva solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, e che abbia carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. 27 dicembre 2019 n. 34476, che richiama Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053; Cass. S.U. 18 aprile 2018 n. 9558; Cass. S.U. 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass. S.U. 22 febbraio 2023 n. 5556).
in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile