Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7344 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7344 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29055-2018 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 30/11/2023
giurisdizione Accertamento del vincolo di subordinazione e obblighi contributivi.
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati COGNOME E NOME COGNOME, con domicilio eletto presso la sede legale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 326 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 5 aprile 2018 (R.G.N. 721/2017). Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso notificato il 4 ottobre 2018, affidato a due motivi, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza n. 326 del 2018, pronunciata dalla Corte d’Appello di Firenze e depositata il 5 aprile 2018.
La Corte distrettuale ha accolto in parte l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha rigettato l’appello principale RAGIONE_SOCIALEa cooperativa e, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Lucca, ha accertato la fondatezza de l credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE anche per la contribuzione e le somme aggiuntive sull’importo di Euro 5.383,67.
Per la parte restante, la Corte di merito ha confermato la decisione di primo grado, che ha accertato la sussistenza degli obblighi contributivi verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, riguardo ai rapporti di lavoro RAGIONE_SOCIALEe socie RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa de ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dichiarando che null’altro è dovuto in relazione ai titoli indicati nel verbale unico di accertamento del 4 giugno 2014, recante il numero NUMERO_DOCUMENTO.
1.1. -I giudici del gravame hanno disatteso l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui rivendica il pagamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione per i rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa loro natura subordinata.
Nessuna prova ha offerto l’RAGIONE_SOCIALE in ordine ai requisiti costitutivi del vincolo di subordinazione.
1.2. -Tale prova, invece, è stata offerta per le socie NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno riferito di osservare un orario predeterminato, assicurando la presenza in turni ad un bancone per il ricevimento dei clienti.
Né la cooperativa, a tale riguardo, ha allegato elementi probanti RAGIONE_SOCIALE‘adombrata autonomia.
Ne discende il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello principale RAGIONE_SOCIALEa cooperativa , concernente le posizioni RAGIONE_SOCIALEe socie COGNOME e COGNOME.
1.3. -L’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è fondato, quanto al mancato pagamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione sull’importo di Euro 5.383, 67, maturato dal giugno al dicembre 2013 per lavoro straordinario e notturno, lavoro risultante dai turni e dai cronotachigrafi.
Non colgono, invece, nel segno le doglianze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sulla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare a favore di un dipendente separato dalla moglie.
1.4. -La Corte d’appello di Firenze ha respinto, infine, il gravame principale RAGIONE_SOCIALEa cooperativa, nella parte in cui si duole RAGIONE_SOCIALEa modifica del settore di appartenenza e, su queste basi, contesta le pretese RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, incentrate sull’inquadramento nel se ttore industria.
-Resistono l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con distinti controricorsi, notificati rispettivamente il 12 novembre 2018 e l’8 novembre 2018.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Le doglianze RAGIONE_SOCIALEa cooperativa ricorrente si possono così compendiare.
1.1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia viola zione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2094 cod. civ. e lamenta che i giudici d’appello, quanto alle posizioni RAGIONE_SOCIALEe socie RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, abbiano valorizzato unicamente gl’indici sussidiari, senza dar conto dei criteri tipizzati dall’art. 2094 cod. civ.
1.2. -Con il secondo mezzo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. e, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod . proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.
Avrebbe errato la Corte d’appello di Firenze nel considerare ammesso lo svolgimento del lavoro straordinario e notturno, circostanza che avrebbe dovuto dimostrare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
-Il primo motivo è inammissibile.
2.1. -Questa Corte è costante nell’affermare che l a valutazione circa la sussistenza degli elementi, dai quali è possibile inferire l ‘ esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, costituisce un accertamento di fatto. Rispetto a tale accertamento, il sindacato di legittimità è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.
Pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo può essere censurato
alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l ‘ individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, come tipizzati dall’art . 2094 cod. civ.
La valutazione del giudice di merito è sindacabile nei limiti ammessi dall ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché il ricorso investa la critica del ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice a includere il rapporto controverso nell ‘ uno o nell ‘ altro schema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846).
2.2. -La Corte di merito, nella disamina RAGIONE_SOCIALEe posizioni dei lavoratori indicati nell’accertamento ispettivo, ha compiuto attenta opera di discernimento e, per alcuni (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME), ha negato quel vincolo di subordinazione che ha riconosciuto per altri (NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Nel condividere, su tale punto, la valutazione già espressa dal giudice di prime cure, la Corte territoriale ha preso le mosse dagli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa subordinazione, individuandoli nella soggezione al controllo gerarchico, a direttive specifiche e al potere disciplinare (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
In conformità a tali criteri, i giudici d’appello hanno vagliato anche la posizione RAGIONE_SOCIALEe socie RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, a tale riguardo, hanno posto l’accento sugli elementi acquisiti nel giudizio di primo grado, corroborati anche dai pregressi rapporti instaurati dalla società con le lavoratrici e da elementi di supporto come il rispetto di un orario predeterminato.
A tali rilievi, avvalorati da un apprezzamento esaustivo e coerente dei dati probatori raccolti, si affianca l’ulteriore considerazione RAGIONE_SOCIALEa genericità RAGIONE_SOCIALEe censure che fanno leva sull’asserita autonomia RAGIONE_SOCIALEe
lavoratrici. Considerazione che l’odierno ricorso non scalfisce in modo efficace.
2.3. -Le doglianze formulate con il primo mezzo, dietro lo schermo RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, si limitano a contrapporre alla valutazione dei giudici d’appello, peraltro convergente con quella del Tribunale e accurata nel distinguere le diverse posizioni, una più appagante lettura dei dati di fatto acquisiti.
Coglie nel segno, pertanto, l’eccezione d’inammissibilità formulata da entrambi i controricorrenti.
-Inammissibile è anche la seconda critica.
3.1. -Giova rammentare che la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. può essere dedotta in sede di legittimità solo quando il giudice di merito abbia fatto gravare l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova su una parte diversa da quella che avrebbe dovuto assolverlo, in base alle regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395).
La violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. non può essere utilmente prospettata dinanzi a questa Corte, allorché si lamenti una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALEe acquisizioni istruttorie, che abbia indotto il giudice a ritenere erroneamente assolto l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova. In tale ipotesi , si ravvisa un erroneo apprezzamento sull ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa prova, che può essere sindacato in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui all ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313).
Quanto alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., può essere ritualmente censurata dinanzi a questa Corte quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione indicata, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciuti (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio).
È inammissibile, per contro, la diversa doglianza che addebita al giudice di avere attribuito, nel valutare le prove proposte dalle parti, maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre: tale attività valutativa si colloca nell’alveo del prudente apprezzamento di cui all ‘ art. 116 cod. proc. civ. (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867).
Quanto, poi, al vizio di omesso esame di fatto decisivo, si deve ribadire che la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove raccolte, anche quando si tratti di presunzioni, costituisce un ‘ attività riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Le conclusioni in ordine alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda fattuale, cui il giudice perviene, non possono essere sindacate in cassazione.
Non è conforme al paradigma definito dall ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, in esito all ‘ esame del materiale istruttorio, mediante la valutazione RAGIONE_SOCIALEa maggiore o minore attendibilità RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova.
La deduzione del vizio di cui all ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non consente, invero, di censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, e di contrapporre alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (fra le molte, Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553).
3.2. -Quanto agli obblighi contributivi sul compenso per lavoro straordinario e notturno, la Corte d’appello di Firenze, lungi dal dispensare la parte attrice in senso sostanziale dall’onere RAGIONE_SOCIALEa prova o dal porre l’accento in via esclusiva sull’ammissione del le circostanze rilevanti, ha ponderato in maniera analitica tutti gli elementi istruttori raccolti. Fra questi elementi, spiccano la deposizione del consulente
aziendale e le risultanze documentali dei turni e dei cronotachigrafi (pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha poi illustrato le ragioni di dissenso rispetto agli argomenti spesi dal Tribunale in ordine alle carenze RAGIONE_SOCIALEa prova documentale e ha scrutinato anche le considerazioni RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente, per confutarne la valenza decisiva (pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
3.3. -Anche il secondo mezzo non travalica i confini RAGIONE_SOCIALE ‘apodittica contrapposizione di una lettura alternativa RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa all’apprezzamento, logico e puntuale, compiuto da i giudici d’appello.
In definitiva, anche tale censura si rivela inammissibile, come hanno eccepito le parti controricorrenti.
-In virtù RAGIONE_SOCIALEe considerazioni esposte, il ricorso dev’essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile.
-Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo alla stregua del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute riguardo a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti, seguono la soccombenza.
-La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nell’importo di Euro 10.000,00 per compensi, di Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, e all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nell’importo di Euro 2.000,00 per compensi, di Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione