Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27501 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13387-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1132/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 19/10/2018 R.G.N. 2844/2012; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO
Oggetto
RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 13387/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/09/2024
CC
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che, con sentenza del 17 aprile 2019, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto, previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE natura subordinata del rapporto intercorso tra l’istante ed il RAGIONE_SOCIALE in forza di convenzioni per l’incarico di docenza presso la RAGIONE_SOCIALE a far data dal luglio 1998, la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive maturate e RAGIONE_SOCIALE maggior somma dovuta a titolo di TFR;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto non provata la subordinazione vertendo la prova su circostanze non decisive per inferire l’esistenza di tale tipologia di rapporto piuttosto che di un rapporto compatibile con lo schema di lavoro in convenzione di cui ai contratti intercorsi tra le parti;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE;
che il ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica dell’iter valutativo seguito nell’accertamento RAGIONE_SOCIALE ricorrenza nella specie RAGIONE_SOCIALE subordinazione, avendo valutato isolatamente gli elementi di fatto riconducibili ai relativi indici sintomatici, quando invece il dato essenziale dell’eterodirezione imponeva l’apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., il ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza, sostenendo, in
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relazione alle censure sollevate con il motivo che precede, il carattere meramente apparente RAGIONE_SOCIALE motivazione nonché la sua manifesta illogicità ed intrinseca contraddittorietà;
che nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è imputato alla Corte territoriale in relazione alla mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE circostanza per cui i docenti convenzionati erano tenuti a prestare le c.d. ‘ore di disponi bilità’, disponibilità idonea ad attestare, nel suo risultare eccedente rispetto all’adempimento RAGIONE_SOCIALE convenuta prestazione di docenza, la piena inserzione del docente nell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 229 e 115 c.p.c. e 2733 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata qualificazione di quanto ammesso dal RAGIONE_SOCIALE in ordine alla circostanza di cui al motivo che precede quale dichiarazione avente valore confessorio da apprezzare quale elemento rilevante ai fini del decidere;
che il primo motivo risulta meritevole di accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte secondo cui ‘ Il rapporto di lavoro, sulla base di convenzioni annuali, con i docenti civili di scuole militari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’Aeronautica di cui alla legge n. 1023/1969, ora regolato dagli artt. 1035 e ss. d.lgs. n. 66/2010, Codice dell’ordinamento militare, ha na tura di rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione, regolato dalle norme speciali per esso previste ‘ cui consegue l’ulteriore principio per cui ‘ in tema di retribuzione dei pubblici dipendenti a tempo determinato e di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE progressione stipendiale per anzianità, il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE può trovare applicazione, rispetto al
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personale statale, anche attraverso il raffronto, qualora manchino altri più specifici termini di paragone, con dipendenti a tempo indeterminato di altro RAGIONE_SOCIALE o comparto, purché abbia esito favorevole il riscontro di elementi positivi di comparazione sulla base, al di là di irrilevanti situazioni di dettaglio, delle connotazioni del lavoro svolto e delle condizioni che lo caratterizzano e purché non emergano ‘ragioni obiettive’ atte in concreto a giustificare il diverso trattamento applicato ‘ (in tal senso Cass. n. 12361/2020 alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.);
che il primo motivo va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento degli altri e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
che non sussistono le condizioni processuali richieste ai fini del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 settembre 2024
La Presidente NOME COGNOME
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