Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14666 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14666 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15176-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO2019
COGNOME.
Rep.
Ud.11/03/2025
CC
COGNOME, NOME, NOME, NOME ADA COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 47/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 174/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 31.1.2019, la Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le aveva ingiunto il pagamento di contributi omessi nel periodo novembre 2002-ottobre 2014 in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME, già socie lavoratrici di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa cui azienda RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era stata cessionaria, l’esclusione RAGIONE_SOCIALEe quali era stata ritenuta inidonea ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catania, che aveva conseguentemente condannato RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento a titolo risarcitorio RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni maturate dal 30.11.2002 alla data RAGIONE_SOCIALEa sentenza; che avverso tale pronuncia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘11.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 474 c.p.c. e 2909 c.c.
per avere la Corte di merito ritenuto applicabile in specie l’art. 2112 c.c., nonostante che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catania, nel disporre la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni dovute dal 30.11.2002 alla data RAGIONE_SOCIALEa sentenza, non avesse espressamente qualificato come subordinato il rapporto di collaborazione precorso tra le lavoratrici e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 474 c.p.c., 1206 e 1217 c.c. e omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale considerato che, sebbene una pronuncia cautelare di primo grado del precorso giudizio avesse disposto la reintegra nel posto di lavoro RAGIONE_SOCIALEe lavoratrici, esse non avevano ottemperato all’invito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di riprendere l’attività, e che, essendo stata la pronuncia cautelare di reintegra successivamente travolta in sede di merito, non era configurabile, per il periodo in esame, alcuna mora accipiendi datoriale che potesse giustificare la persistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pagare i contributi;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e omessa motivazione circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito ulteriormente considerato che l’esclusione RAGIONE_SOCIALEe lavoratrici era stata dovuta al rifiuto di sottoscrivere il contratto di collaborazione coordinata e continuativa che era stato loro sottoposto a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica regolamentare apportata con delibera sociale del 17.6.2002, con cui, successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l. n. 142/2001, si era stabilito che tutti i soci avrebbero dovuto prestare servizio con contratti di collaborazione di tale natura; che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 12 prel. c.c., 1325 e 2533 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, l. n. 142/2001 e
omessa motivazione circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale infine considerato che, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, cit., nel testo vigente ratione temporis , la cessazione del rapporto associativo non poteva non implicare la cessazione del rapporto di lavoro;
che, in punto di fatto, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver escluso che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catania (divenuta definitiva a seguito declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso di essa dall’odiern a ricorrente: cfr. Cass. n. 3138 del 2015) potesse spiegare nel presente giudizio alcuna efficacia diretta o riflessa, hanno nondimeno ritenuto che le sue argomentazioni potessero costituire ‘un utile elemento di valutazione dei fatti rilevanti per il giudice chiamato ad esprimersi sulla permanenza del rapporto di lavoro RAGIONE_SOCIALEe suddette NOME e NOME dopo la loro estromissione quali socie e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa stessa obbligazione contributiva in capo alla datrice di lavoro’, la cui sussistenza è stata argomentata in considerazione RAGIONE_SOCIALEa ‘autonomia dei due rapporti, per cui la cessazione del rapporto societario non comportava la cessazione anche del rapporto di lavoro’ (così la sentenza impugnata, pagg. 8-9);
che, tanto premesso, risulta evidente che i primi tre motivi, ad onta del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale e processuale, sono inammissibili, pretendendo di sovvertire l’autonomo accertamento di fatto compiuto dai giudici di seconde c ure in ordine alla permanenza, dopo l’esclusione, di un rapporto di lavoro subordinato tra le socie e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la sua opponibilità all’odierna ricorrente in forza RAGIONE_SOCIALEa precorsa cessione di azienda, che sono questioni di merito non scrutinabili in questa sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.;
che, sul punto, va ribadito che la critica del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito è sindacabile da questa Corte di legittimità nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., che postula che il ricorrente per cassazione, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c., indichi il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua decisività, nel senso che la sua considerazione avrebbe di per sé condotto ad un diverso giudizio (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli succ. conf.);
che, nel caso di specie, è precisamente tale decisività a far difetto, atteso che le circostanze di fatto indicate dall’odierna ricorrente nel secondo e terzo dei motivi di censura non potrebbero non essere ponderate con quelle risultanti dalla sentenza de lla Corte d’appello di Catania e di cui i giudici territoriali hanno invece tenuto conto al fine di affermare la persistenza del rapporto di lavoro anche successivamente alla delibera di estromissione e indipendentemente dall’avvenuto travolgimento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di reintegra a suo tempo emessa; che il quarto motivo è infondato, dovendo darsi continuità al principio secondo cui, nel vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, l. n. 142/2001, anteriore alla novella recata dall’art. 9, l. n. 30/2003, il permanere RAGIONE_SOCIALEa qualità di socio in capo al socio lavoratore di una RAGIONE_SOCIALE non costituisce presupposto essenziale del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, instaurato tra il socio e la RAGIONE_SOCIALE stessa, ben potendo proseguire, dopo l’esclusione del socio dalla compagine sociale, la sua collaborazione autonoma o il rapporto di lavoro subordinato da lui instaurato con la RAGIONE_SOCIALE ( ex multis Cass. n. 3138 del 2015, già cit.);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘11.3.2025.