Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36347 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36347 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
–
opposizione a
stato passivo
– lavoro
R.G.N. 1560/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 1560-2019 proposto da: COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore fallimentare pro tempore, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
avverso il decreto n. cronologico 1451/2018 del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 28/11/2018 R.G.N. 2249/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con decreto 28 novembre 2018, il Tribunale di Genova ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 98 l. fall., allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, dal quale era stato escluso il credito insinuato complessivamente, ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c., parte in via concorsuale e parte in prededuzione, per il complessivo importo di € 69.021,51, per la natura meramente formale del rapporto di lavoro documentato, in realtà non effettivo, nonostante l’allegata prestazione di mansioni amministrative e contabili di supporto, da parte della ricorrente, coniuge dell’amministratore di fatto della società fallita;
2. ritenuta la decadenza della medesima dalla prova orale dedotta, in assenza di intimazione dei testi
per l’udienza fissata, alla quale nessuno era comparso e neppure le parti, il Tribunale ha ribadito la fittizietà del rapporto di lavoro, in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie acquisite ;
con atto notificato il 27 dicembre 2018, la predetta ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui ha resistito il RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. in via preliminare, occorre ribadire che il decesso della parte ricorrente, documentato con memoria finale dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente, non comporti interruzione del giudizio di cassazione, posto che ad esso, in considerazione della sua particolare struttura e della disciplina del procedimento, non Ł applicabile detto istituto, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione
del giudizio, non assume alcun rilievo, nØ consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass. 19 gennaio 2016, n. 1757);
2. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1414 c.c., per vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale, in difetto di un’eccezione di simulazione della curatela fallimentare, affermato la mera apparenza del rapporto di lavoro subordinato formalmente documentato, sulla base delle risultanze istruttorie scrutinate (primo motivo);
3. esso Ł infondato;
4. al di là della sua inappropriata deduzione, alla stregua di error in iudicando , anzichØ di error in procedendo , in quanto integrante un difetto di attività del giudice (Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 13 ottobre 2022, n. 29952), non si configura il vizio denunciato di violazione del principio di non corrispondenza della pronuncia resa (di rigetto del ricorso in opposizione) alla domanda (di ammissione del credito insinuato allo stato passivo, escluso dal giudice delegato) con esso veicolata;
4.1. Ł noto, infatti, che il vizio di ultrapetizione ricorra quando il giudice del
merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso; così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868; Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 21 marzo 2019, n. 8048); 4.2. ciò non si Ł verificato nel caso di specie, avendo il Tribunale esattamente applicato i principi regolanti la materia, secondo i quali il rapporto di lavoro subordinato deve essere accertato, al di là della formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, nella sua effettività, in base al comportamento in concreto tenuto nella sua attuazione (Cass. 23 luglio 2004, n. 13872; Cass. 15 giugno 2009, n. 13858; Cass. 20 agosto 2012, n. 14573): così avendo pienamente corrisposto, con la pronuncia resa in esito al critico scrutinio delle risultanze istruttorie, alla domanda dell’asserita creditrice, rigettandola;
5. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per inversione dell’onere della prova, posta a carico, anziché del fallimento eccipiente la simulazione di un rapporto di lavoro documentato, della lavoratrice ricorrente, avendo il Tribunale motivato il decreto di rigetto della sua pretesa creditoria per non avere ‘comunque dimostrato, a fronte delle circostanze di fatto provate da parte opposta, l’effettività del rapporto di lavoro formalmente documentato dal contratto e dal le buste paga’ (secondo motivo);
6. anch’esso è infondato;
7. non sussiste la violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n.
31158): avendo, nel caso di specie, il Tribunale compiuto una valutazione probatoria, sulla base delle risultanze istruttorie, congruamente argomentata (per le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 5 al quarto di pg. 8 del decreto); 8. la ricorrente ha inoltre dedotto omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, documentati dalle dichiarazioni scritte provenienti da soggetti terzi prodotte dalla ricorrente (terzo motivo);
9. esso pure Ł infondato;
10. nella dedotta omissione di esame di ‘fatti’ è assente il carattere della decisività, proprio per la deduzione della loro pluralità, che esclude ex se la portata risolutiva di ciascuno (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625; Cass. 3 maggio 2019, n. 11705): pertanto il vizio denunciato si colloca al di fuori del paradigma normativo del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.;
10.1. inoltre, le dichiarazioni scritte su fatti rilevanti, provenienti da terzi estranei alla lite, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio, se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma unicamente assumere valore d’indizio, la cui utilizzazione costituisce, non già un obbligo del
giudice del merito, bensì una facoltà; e il suo mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell’omesso esame su punto decisivo della controversia (Cass. 23 ottobre 2017, n. 24976; Cass. 4 novembre 2021, n. 31743);
11. la ricorrente ha, infine, dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale la comparizione dei testi, non intimati per l’udienza di assunzione della prova disertata da entrambe le parti, all’udienza di rinvio, ai sensi dell’art. 309 c.p.c., immediatamente successiva, come risultante dal relativo verbale (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., per avere il giudice istruttore dichiarato la decadenza della ricorrente dall’assunzione d ella prova orale per mancata comparizione dei testi, non intimati, all’udienza per essa fissata, disertata da entrambe le parti e comparsi all’udienza immediatamente successiva, di dichiarazione della decadenza dal giudice d’ufficio (quinto motivo);
12. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;
13. nella circostanza dedotta -di comparizione dei testi, non intimati per l’udienza di assunzione della prova all’udienza di rinvio immediatamente successiva -non si configura, innanzi tutto, un fatto storico, tanto meno decisivo (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053); sicchØ, la censura, impropriamente formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., veicola in realtà l’ error in iudicando denunciato con il quinto motivo, relativo alla decadenza dalla prova orale, a norma degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c.; 13.1. in proposito, giova ribadire che la decadenza dal diritto di far assumere la prova, prevista dall’art. 208 c.p.c. è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 114, primo comma disp. att. c.p.c. (nel testo sostituito dall’art. 52, quarto comma legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis , per essere stato il giudizio instaurato dopo il 4 luglio 2009) ed opera per il caso di mancata comparizione della parte nel giorno fissato per l’inizio o la prosecuzione della prova medesima, postulando pertanto che il giudice, nell’espletamento dei suoi doveri di ufficio, abbia determinato il tempo ed il luogo dell’assunzione del mezzo istruttorio, a norma dell’art. 202 c.p.c. (da ultimo: Cass. 28 giugno 2021, n. 1926, che
esclude invece l’applicazione della decadenza nella diversa ipotesi in cui il giudice non abbia fissato detta udienza);
13.2. la valutazione in ordine alla sussistenza di giusti motivi per la revoca dell’ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all’udienza fissata, ovvero per l’omessa citazione degli stessi, spetta esclusivamente al giudice del merito, in base a quanto disposto dagli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., non essendo sindacabile in sede di legittimità se l’esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente (Cass. 1 settembre 2014, n. 18478; Cass. 20 aprile 2018, n. 9840);
13.3. nel caso di specie, il giudice istruttore, sul rilievo della mancata citazione e dell’omessa comparizione dei testi all’udienza fissata per l’escussione in data 4 ottobre 2018, nonché del rinvio disposto, per la mancata comparizione alla stessa udienza di entrambe le parti, ai sensi dell’art. 309 c.p.c., ha dichiarato la decadenza della parte dalla alla prima udienza successiva (così dal quint’ultimo al terz’ultimo capoverso di pg. 4 del decreto), ritenendo poi di non revocare la declaratoria di decadenza della ricorrente dalla
prova testimoniale: così esercitando il suddetto potere discrezionale, incensurabile davanti a questa Corte (alla giurisprudenza sopra citata, adde : Cass. 22 febbraio 2010, n. 4189; Cass. 23 luglio 2018, n. 19529); sicchØ, non sussiste la violazione delle norme denunciate;
14. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15 novembre