Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23023 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/08/2024
intercorresse direttamente con i Giudici di RAGIONE_SOCIALE personalmente e ciò mette fuori gioco ogni ragionamento su quella norma che viene in evidenza -come si dirà anche in prosieguo – quando un rapporto con un certo soggetto di fatto vi sia, ma risulti invalido;
nel riconoscere l’esistenza di un rapporto diretto con i Giudici di RAGIONE_SOCIALE, evidentemente la Corte ha escluso che esso intercorresse con il Ministero, sicché non vi è luogo a discutere di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c.c.;
1.2
l’insistenza sull’esistenza di una qualche utilità o interesse del Ministero o di un qualche inserimento di fatto nell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE Cancelleria, sono poi circostanze che attengono al merito ed in base alle quali il ricorrente pretenderebbe di far derivare una diversa soluzione in suo favore RAGIONE_SOCIALEe valutazioni sull’istruttoria, con riferimento all’esistenza di un rapporto con il Ministero, ma ciò non
può avvenire attraverso il giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505);
2.
con il secondo motivo si adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) RAGIONE_SOCIALE artt. 416, 116 e 167 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 RAGIONE_SOCIALE Costituzione;
la censura assume che i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE domanda ovverosia l’esistenza di un « rapporto di fatto nell’interesse del Ministero » non sarebbero stati contestati dai convenuti e dunque non potevano essere più messi in discussione dalla Corte territoriale;
il motivo rimarca come l’esistenza di tale rapporto di fatto trovava pieno riscontro anche nella deliberazione del RAGIONE_SOCIALE con la quale il Coordinatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di Nocera Inferiore era stato sollevato per tale ragione dall’incarico; anche il secondo motivo è inammissibile;
2.1
intanto non vi è precisa indicazione dei fatti la cui mancata contestazione sarebbe stata mal valutata e da cui deriverebbe la fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa;
certamente non sono tali quei fatti consistenti nell’esistenza del « rapporto di fatto nell’interesse del Ministero » di cui è menzione nel motivo;
a parte che il motivo non riporta la deduzione come esattamente svolta nel giudizio di primo grado, così ponendosi in contrasto con il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., ma in ogni caso, se quelle appena citate fossero le circostanze di cui si assume la mancata contestazione, va detto che non di fatti storici si tratterebbe, ma RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio, ovverosia l’esistenza del rapporto di lavoro di fatto rivendicato dal ricorrente;
tuttavia, è notorio che valutazioni e giudizi restano al di fuori dall’ambito del principio di non contestazione (Cass. 4 aprile 2024,
n.8967; Cass. 30 gennaio 2024, n. 2844; Cass. 5 marzo 2020, n. 6172);
2.2
non è poi comunque decisivo il fatto che, in ipotesi, il Ministero abbia tratto utilità dalla prestazione svolta, in quanto la Corte territoriale , nel ricostruire l’assetto negoziale creato, ha ritenuto che il rapporto di lavoro, quale che ne sia la qualificazione, intercorreva direttamente con i Giudici di RAGIONE_SOCIALE, tra l’altro sulla base del dato di evidente ed inequivocabile pregnanza probatoria, che erano loro a pagare il corrispettivo al COGNOME;
profilo, quest’ultimo, palesemente decisivo ed al quale i motivi di ricorso neppure replicano;
è infatti evidente -lo si dice anche a completamento di quanto già anticipato al punto 1.1 che l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c.c. postula l’esistenza di una qualche manifestazione di volontà almeno per fatti concludenti , seppure invalida, da parte RAGIONE_SOCIALE‘asserito datore di lavoro;
vale infatti il principio rammentato da Cass. 6 giugno 2007, n. 13279, secondo cui « la fattispecie di cui all’art. 2126 c.c., comma 1, implica un accordo, nullo o annullato, diretto a costituire un rapporto di lavoro necessariamente subordinato (Cass. 17330/05, 5941/04, 5738/01) e che abbia avuto esecuzione. La fattispecie, pertanto, non è configurabile in difetto di consenso RAGIONE_SOCIALEe parti, neppure manifestato mediante comportamenti, ovvero di consenso non diretto a costituire un rapporto di lavoro subordinato (giurisprudenza pacifica: vedi Cass. 1906/93, 685/87, 2434/81) »;
nel caso di specie, l’esistenza di un tale accordo con il Ministero è stata però esclusa dalla Corte di merito, avendo essa ravvisato che il rapporto, in quei termini, era intercorso come si è detto con i Giudici di RAGIONE_SOCIALE personalmente;
ancora inammissibile è la deduzione in ordine alla decisività RAGIONE_SOCIALE deliberazione di rimozione dall’incarico del Coordinatore dei Giudici di RAGIONE_SOCIALE in ragione, si afferma, RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione di fatto, nell’interesse del Ministero, del rapporto di lavoro con l’odierno ricorrente; anche in questo caso il ricorrente non riproduce il documento e dunque si ripropone il difetto di specificità già ritenuto rispetto al primo motivo; inoltre, la censura fa riferimento all’avere, quel Coordinatore, « instaurato di fatto » il rapporto di lavoro, nell’interesse del Ministero; si tratta di dizione equivoca, perché non incompatibile con la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che afferma appunto che il rapporto intercorreva con i Giudici di RAGIONE_SOCIALE ed in particolare in modo diretto proprio con il Coordinatore di essi; ciò, come detto, può anche non escludere che ne sia derivato in concreto il soddisfacimento di un ‘utilità del Ministero, ma non sposta il fatto che nessun rapporto vi era con il Ministero stesso; al di là poi del fatto che la possibilità di un Coordinatore dei Giudici di pace di concludere un contratto di lavoro da imputare al Ministero per fini istituzionali è ipotesi che resta al di fuori di ogni logica giuridica, comunque la Corte territoriale ha accertato che ciò non era avvenuto e che il rapporto era personale con i Giudici di pace, sulla base del già menzionato ed eclatante dato in merito al pagamento del corrispettivo da parte loro; l’insistenza sulla delibera del C.S.M., in tale quadro, costituisce ancora la proposizione di una diversa lettura dei dati istruttori e del giudizio di merito, impropria rispetto al giudizio di cassazione, per le ragioni ed i principi già richiamati al punto 1.2 rispetto al primo motivo;
3.
infine, si rileva che già la Corte d’Appello aveva rilevato l’assenza in secondo grado di domande di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un rapporto di lavoro con il RAGIONE_SOCIALE, con affermazione in sé non censurata in questa sede, ove appunto si è insistito nel senso RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un rapporto di lavoro, almeno di fatto, con il Ministero;
l’esclusione di responsabilità in capo al RAGIONE_SOCIALE ha ovviamente comportato già in appello la consequenziale esclusione di obblighi in capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
tutto ciò rende poco chiaro il motivo per cui sia il RAGIONE_SOCIALE sia la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siano stati ulteriormente coinvolti nel giudizio di cassazione, ma quale che ne sia la ragione, è indubbio che nei loro confronti non venga qui assunta alcuna pronuncia sfavorevole;
4.
il ricorso va dunque dichiarato complessivamente inammissibile e le spese del grado restano regolate, in favore di tutte le controparti evocate dal ricorrente con la notifica del ricorso per cassazione, secondo soccombenza e comunque (v. le posizioni COGNOME e COGNOME) per la responsabilità in ordine alla causazione RAGIONE_SOCIALE lite e del coinvolgimento altrui nel giudizio;
la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese, su cui il nuovo difensore del COA non ha più insistito nelle conclusioni RAGIONE_SOCIALE memoria finale depositata dopo il decesso del precedente avvocato, va disposta solo in relazione alla posizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEe controparti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuna di esse, in euro 4.000,00 per compensi, oltre, quanto al Ministero, alle spese prenotate a debito ed oltre, quanto al RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE, ad euro
200,00 per esborsi, nonché spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, c on distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per quanto riguarda la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21.5.2024.